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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 30046/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25536-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, 1873 [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 976/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 324/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 26 maggio 2016, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze riconosceva il diritto della Maraschi, collocata presso il MEF, proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, previo distacco temporaneo presso l'[OSCURATO:PERSONA] - E.T.I., trasformato in S.p.A. nel 2000, di conseguire il passaggio all'inquadramento in Area II, posizione economica F4 del comparto Ministeri - superiore a quello correttamente attribuito all'atto del passaggio in applicazione del disposto dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 283/1998, in base al quale il lavoratori erano "riammessi" con l'inquadramento posseduto all'atto della trasformazione, in Area II, posizione economica F3 - stante il sancito diritto, disconosciuto dall'amministrazione, di partecipare alle procedure selettive utili alla progressione di carriera; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver la Maraschi, in ragione della collocazione presso il MEF, con riconoscimento convenzionale dell'anzianità dal gennaio 2008, maturato alla data di scadenza del bando relativo alle procedure di sviluppo economico, 1.1.2010, il requisito dell'anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dell'Area II e, di conseguenza, il diritto a partecipare alla relativa selezione ed a conseguire la progressione economica per essere questa fondata su criteri puramente oggettivi non contestati dal Ministero; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Maraschi; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 e 1, comma 98,

I. n. 296/2006 lamenta l'erronea interpretazione della disciplina destinata a regolare la ricollocazione nell'ambito della pubblica amministrazione del personale già dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Monopoli di Stato poi in comando presso l'E.T.I., in particolare contestando, in ragione della previsione di cui all'invocato art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 che mira a garantire al personale soltanto la conservazione delle qualifiche e dei livelli posseduti all'atto della trasformazione dell'E.T.I. in società per azioni, il diritto a fruire della superiore retribuzione acquisita successivamente alla trasformazione dell'Ente in società per azioni; - che il motivo deve ritenersi inammissibile, non misurandosi l'impugnazione del Ministero ricorrente con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, prescindendo del tutto la prima dalla confutazione dell'affermato diritto della Maraschi a partecipare alla selezione indetta per la progressione economica nell'Area II e al conseguimento dal parte della medesima di detta progressione che costituisce la ragione fondante l'accoglimento da parte della Corte territoriale della pretesa della Maraschi all'inquadramento superiore a quello originariamente riconosciuto dal Ministero, nella posizione economica F4 dell'Area II; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. 'Arg-é-rsi-dell'art. 13, comma 1 quat~0325.115 del 2002; dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver to da parte del ricorrente dell'ulterior o a titolo di contributo unificato pari a qu revisto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25536-2016 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, 1873 [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 976/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 324/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 26 maggio 2016, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze riconosceva il diritto della Maraschi, collocata presso il MEF, proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato, previo distacco temporaneo presso l'[OSCURATO:PERSONA] - E.T.I., trasformato in S.p.A. nel 2000, di conseguire il passaggio all'inquadramento in Area II, posizione economica F4 del comparto Ministeri - superiore a quello correttamente attribuito all'atto del passaggio in applicazione del disposto dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 283/1998, in base al quale il lavoratori erano "riammessi" con l'inquadramento posseduto all'atto della trasformazione, in Area II, posizione economica F3 - stante il sancito diritto, disconosciuto dall'amministrazione, di partecipare alle procedure selettive utili alla progressione di carriera; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver la Maraschi, in ragione della collocazione presso il MEF, con riconoscimento convenzionale dell'anzianità dal gennaio 2008, maturato alla data di scadenza del bando relativo alle procedure di sviluppo economico, 1.1.2010, il requisito dell'anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dell'Area II e, di conseguenza, il diritto a partecipare alla relativa selezione ed a conseguire la progressione economica per essere questa fondata su criteri puramente oggettivi non contestati dal Ministero; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Maraschi; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 e 1, comma 98, I. n. 296/2006 lamenta l'erronea interpretazione della disciplina destinata a regolare la ricollocazione nell'ambito della pubblica amministrazione del personale già dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] di Monopoli di Stato poi in comando presso l'E.T.I., in particolare contestando, in ragione della previsione di cui all'invocato art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283/1998 che mira a garantire al personale soltanto la conservazione delle qualifiche e dei livelli posseduti all'atto della trasformazione dell'E.T.I. in società per azioni, il diritto a fruire della superiore retribuzione acquisita successivamente alla trasformazione dell'Ente in società per azioni; - che il motivo deve ritenersi inammissibile, non misurandosi l'impugnazione del Ministero ricorrente con la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, prescindendo del tutto la prima dalla confutazione dell'affermato diritto della Maraschi a partecipare alla selezione indetta per la progressione economica nell'Area II e al conseguimento dal parte della medesima di detta progressione che costituisce la ragione fondante l'accoglimento da parte della Corte territoriale della pretesa della Maraschi all'inquadramento superiore a quello originariamente riconosciuto dal Ministero, nella posizione economica F4 dell'Area II; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. 'Arg-é-rsi-dell'art. 13, comma 1 quat~0325.115 del 2002; dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver to da parte del ricorrente dell'ulterior o a titolo di contributo unificato pari a qu revisto per il ricorso a norm
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