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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 10834/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8815 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LAZIO , n. 5100 / 37 /1 5 , depositatain data 1/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il ricorrente”o “il contribuente”) propose ricorso alla C.T.P. di Viterbo contro l’avviso di accertamento n.

TLK010101677/2011 per l’anno 2006 emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale l’Ufficio aveva rettificato ai sensi degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 il reddito dichiarato pari ad euro 11.307, portandolo ad euro 769.750, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. respinse il ricorso compensando le spese.

Su appello del contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, condannando il contribuente al pagamento delle spese del grado.

Ricorre contro la sentenza d’appello il contribuente, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Innanzitutto, si deve rigettare la richiesta di deposito della documentazione genericamente richiamata in chiusura della memoria difensiva da parte del contribuente.

Ai sensi dell’art. 372 c.p.c., infatti, nel giudizio di cassazione è consentito solo il deposito d ei documenti che, benché non depositati nel corso del giudizio di merito, attengono alla nullità della sentenza e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso, o che riguardano attività processuali o con rilievo processuale compiute nel corso del giudizio di cassazione (come la rinuncia al ricorso), o che riguardano un eventuale giudicato esternoformatosi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata per cassazione(cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024;Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018 ). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il ricorrente ha dedotto che anche la C.T.R. avrebbe dato preponderanza ad una sua dichiarazione “resa in atto pubblico” ritenendola “di per s é sufficiente a dimostrare che il ricorrente ha percepito tutto l’importo relativo al trasferimento in oggetto, già al momento del trasferimento”, svalutando totalmente le altre prove processuali.

La C.T.R. si sarebbe “accontentata”di una quietanza riportata nell’atto pubblico, senza verificare gli elementi di prova a sostegno della non rispondenza al vero della detta quietanza.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 68, commi 1 e 7,lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 36 n. 4 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, il r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha censurato la sentenza impugnata circa il quomodo della valutazione delle proveofferte al Collegio d’appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.” il ricorrente ha censurato l’applicazione da parte del Collegio d’appello delle norme relative alla compensazionedei crediti.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 111, commi 2 e 6 Cost. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perché la C.T.R. non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori, anche d’ufficio, per acquisire la prova della compensazione intervenuta nei rapporti tra lui e la [OSCURATO:PERSONA].

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c. ed all’art.111 comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe dato rilievo probatorio ad alcuni elementi da lui evidenziati a sostegno della tesi che egli non avrebbe riscosso la somma assunta a presupposto del recupero ad imposizione attuato dall’ufficio.

6. Il ricorso è inammissibile perché privo di autosufficienza.

6.1. Esso è gravemente e irrimediabilmente carente nell’esposizione dei fatti: non si comprende in relazione a quale operazione negoziale l’amministrazione abbia emesso l’avviso di accertamentoe come detta operazione era stata congegnata.

Il ricorso dà per presupposta la conoscenza dei fatti riportati nell’avviso di accertamento, di cui viene riportato solo il dispositivo relativo alla rettifica del reddito dichiarato.

In questo modo, il Collegio non è messo in condizione di conoscere il substrato di fatto e di diritto posto alla base della contesa giudiziale, r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimanendo le posizioni delle parti vaghe ed indefinite, vaghezza che pregiudica anche la piena comprensibilità dei motivi di ricorso (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018 ; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015).

6.2. Peraltro, i cinque motivi di ricorso sono inammissibilianche perché tesi, sostanzialmente, ad ottenere un nuovo giudizio di merito sui fatti di causa.

In essi si censura la prevalenza probatoria data a determinati elementi di prova rispetto ad altri, dimenticando che la valutazione delle prove è libera e che l’unica via per censurarla è quella dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel caso in cui vi sia stato omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).

Nel caso che ci occupa il ricorrente non imputa alla sentenza di merito di aver omesso di esaminare un fatto o dei fatti, ma si duole dell’esito dei suoi ricorsi nei gradi di meritocensurando, inammissibilmente, la sentenza impugnata per aver trascurato degli elementi di prova a favore di altrio per il vizio derivante dall’omessa attivazione da parte del Collegio di poteri istruttori d’ufficio, il cui esercizio è tuttavia del tutto discrezionale e,comunque, non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, né con funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, quando la parte su cui ricade l’ onus probandi abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita. ( ex plurimis Cass. n. 16476 del 31/07/2020).

7. Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, che sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro quattromilacentoper onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 8815 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 5100 / 37 /1 5 , depositatain data 1/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il ricorrente”o “il contribuente”) propose ricorso alla C.T.P. di Viterbo contro l’avviso di accertamento n. TLK010101677/2011 per l’anno 2006 emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con il quale l’Ufficio aveva rettificato ai sensi degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 il reddito dichiarato pari ad euro 11.307, portandolo ad euro 769.750, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. respinse il ricorso compensando le spese. Su appello del contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado, condannando il contribuente al pagamento delle spese del grado. Ricorre contro la sentenza d’appello il contribuente, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Innanzitutto, si deve rigettare la richiesta di deposito della documentazione genericamente richiamata in chiusura della memoria difensiva da parte del contribuente. Ai sensi dell’art. 372 c.p.c., infatti, nel giudizio di cassazione è consentito solo il deposito d ei documenti che, benché non depositati nel corso del giudizio di merito, attengono alla nullità della sentenza e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso, o che riguardano attività processuali o con rilievo processuale compiute nel corso del giudizio di cassazione (come la rinuncia al ricorso), o che riguardano un eventuale giudicato esternoformatosi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata per cassazione(cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023; Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024;Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018 ). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il ricorrente ha dedotto che anche la C.T.R. avrebbe dato preponderanza ad una sua dichiarazione “resa in atto pubblico” ritenendola “di per s é sufficiente a dimostrare che il ricorrente ha percepito tutto l’importo relativo al trasferimento in oggetto, già al momento del trasferimento”, svalutando totalmente le altre prove processuali. La C.T.R. si sarebbe “accontentata”di una quietanza riportata nell’atto pubblico, senza verificare gli elementi di prova a sostegno della non rispondenza al vero della detta quietanza. 2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 68, commi 1 e 7,lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 36 n. 4 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, il r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha censurato la sentenza impugnata circa il quomodo della valutazione delle proveofferte al Collegio d’appello. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.” il ricorrente ha censurato l’applicazione da parte del Collegio d’appello delle norme relative alla compensazionedei crediti. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 111, commi 2 e 6 Cost. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perché la C.T.R. non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori, anche d’ufficio, per acquisire la prova della compensazione intervenuta nei rapporti tra lui e la [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c. ed all’art.111 comma 6 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe dato rilievo probatorio ad alcuni elementi da lui evidenziati a sostegno della tesi che egli non avrebbe riscosso la somma assunta a presupposto del recupero ad imposizione attuato dall’ufficio. 6. Il ricorso è inammissibile perché privo di autosufficienza. 6.1. Esso è gravemente e irrimediabilmente carente nell’esposizione dei fatti: non si comprende in relazione a quale operazione negoziale l’amministrazione abbia emesso l’avviso di accertamentoe come detta operazione era stata congegnata. Il ricorso dà per presupposta la conoscenza dei fatti riportati nell’avviso di accertamento, di cui viene riportato solo il dispositivo relativo alla rettifica del reddito dichiarato. In questo modo, il Collegio non è messo in condizione di conoscere il substrato di fatto e di diritto posto alla base della contesa giudiziale, r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rimanendo le posizioni delle parti vaghe ed indefinite, vaghezza che pregiudica anche la piena comprensibilità dei motivi di ricorso (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018 ; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015). 6.2. Peraltro, i cinque motivi di ricorso sono inammissibilianche perché tesi, sostanzialmente, ad ottenere un nuovo giudizio di merito sui fatti di causa. In essi si censura la prevalenza probatoria data a determinati elementi di prova rispetto ad altri, dimenticando che la valutazione delle prove è libera e che l’unica via per censurarla è quella dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel caso in cui vi sia stato omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). Nel caso che ci occupa il ricorrente non imputa alla sentenza di merito di aver omesso di esaminare un fatto o dei fatti, ma si duole dell’esito dei suoi ricorsi nei gradi di meritocensurando, inammissibilmente, la sentenza impugnata per aver trascurato degli elementi di prova a favore di altrio per il vizio derivante dall’omessa attivazione da parte del Collegio di poteri istruttori d’ufficio, il cui esercizio è tuttavia del tutto discrezionale e,comunque, non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, né con funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, quando la parte su cui ricade l’ onus probandi abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita. ( ex plurimis Cass. n. 16476 del 31/07/2020). 7. Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, che sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da r.g. n. 8815/2016a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro quattromilacentoper onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
Sentenza Cassazione n. 10834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris