Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09669/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] affida al proprio difensore il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 9 dicembre 2020, che, in parziale accoglimento del gravame da lei proposto avverso la sentenza di primo grado, l'ha assolta dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale in danno degli agenti di polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre ne ha confermato la condanna per il medesimo reato nei confronti dell'isp. [OSCURATO:PERSONA] del medesimo corpo di polizia.

Essendosi i predetti operatori di polizia costituiti nel processo quali parti civili, la Corte d'appello ha confermato le relative statuizioni soltanto in favore dell'Ingemi ed ha ridotto la misura del rimborso delle spese processuali per l'azione civile dovuto dall'imputata per il primo grado.

2. Durante un controllo della circolazione stradale, ella, rivolgendosi a tutti e tre quegli operanti, ha affermato: "ora sì che ve la faccio pagare a tutti e tre, siete dei farabutti"; quindi, rivolgendosi al solo isp.

Ingemi, lo ha apostrofato "stronzo e vigliacco".

Premesso che ai fatti risulta aver assistito soltanto un'altra persona, oltre agli operatori di polizia, la Corte d'appello ha escluso il reato con riferimento alla prima di tali affermazioni, in ragione della mancata presenza di più persone al fatto, non dovendosi considerare a tal fine gli stessi destinatari dell'offesa.

Ha ravvisato, invece, il delitto per le contumelie rivolte al solo isp.

Cangemi, poiché, in relazione a questo segmento di condotta, i suoi colleghi non erano persone offese, dovendo perciò considerarsi terzi presenti al fatto.

3. Il ricorso consta di due motivi. 3.1.11 primo lamenta l'illogicità della sentenza, nella parte in cui, pur avendo assolto l'imputata dal reato nei confronti di due delle parti civili, si è limitata a ridurre la condanna al rimborso delle spese da quelle sostenute per il giudizio di primo grado, anziché revocarla del tutto.

3.2. Il secondo deduce violazione dell'art. 341-bis, cod. pen., e comunque vizi della motivazione in punto di configurabilità del reato, per una pluralità di ragioni, ovvero perché: a) la condotta è stata tenuta dall'imputata nel medesimo contesto temporale, non potendosi perciò ritenere l'estraneità di ciascun operatore di polizia rispetto alle offese rivolte ai colleghi; b) il teste estraneo si è limitato a riferire di frasi "poco gradevoli", quindi al più maleducate, ma non oltraggiose; c) la norma richiede che l'offesa riguardi non solo l'onore ma anche il prestigio del pubblico ufficiale, e cioè la sua dignità con riferimento alla funzione pubblica svolta, mentre, nello specifico, l'offesa avrebbe riguardato solo l'onore come individuo.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

6. E' fondato il secondo motivo di ricorso, ciò che comporta l'assorbimento del primo, poiché superfluo.

In fattispecie del tutto simile a quella in rassegna, questa Sezione della Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838, in un'ipotesi di offese rivolte ad un appartenente alle forze dell'ordine, compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del medesimo e, quindi, nell'esercizio delle loro funzioni).

La decisione impugnata, dunque, ha erroneamente applicato il disposto dell'art. 341-bis, cod. pen., risultando perciò viziata da violazione di legge e dovendo, conseguentemente, essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] affida al proprio difensore il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 9 dicembre 2020, che, in parziale accoglimento del gravame da lei proposto avverso la sentenza di primo grado, l'ha assolta dal delitto di oltraggio a pubblico ufficiale in danno degli agenti di polizia municipale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre ne ha confermato la condanna per il medesimo reato nei confronti dell'isp. [OSCURATO:PERSONA] del medesimo corpo di polizia. Essendosi i predetti operatori di polizia costituiti nel processo quali parti civili, la Corte d'appello ha confermato le relative statuizioni soltanto in favore dell'Ingemi ed ha ridotto la misura del rimborso delle spese processuali per l'azione civile dovuto dall'imputata per il primo grado. 2. Durante un controllo della circolazione stradale, ella, rivolgendosi a tutti e tre quegli operanti, ha affermato: "ora sì che ve la faccio pagare a tutti e tre, siete dei farabutti"; quindi, rivolgendosi al solo isp. Ingemi, lo ha apostrofato "stronzo e vigliacco". Premesso che ai fatti risulta aver assistito soltanto un'altra persona, oltre agli operatori di polizia, la Corte d'appello ha escluso il reato con riferimento alla prima di tali affermazioni, in ragione della mancata presenza di più persone al fatto, non dovendosi considerare a tal fine gli stessi destinatari dell'offesa. Ha ravvisato, invece, il delitto per le contumelie rivolte al solo isp. Cangemi, poiché, in relazione a questo segmento di condotta, i suoi colleghi non erano persone offese, dovendo perciò considerarsi terzi presenti al fatto. 3. Il ricorso consta di due motivi. 3.1.11 primo lamenta l'illogicità della sentenza, nella parte in cui, pur avendo assolto l'imputata dal reato nei confronti di due delle parti civili, si è limitata a ridurre la condanna al rimborso delle spese da quelle sostenute per il giudizio di primo grado, anziché revocarla del tutto. 3.2. Il secondo deduce violazione dell'art. 341-bis, cod. pen., e comunque vizi della motivazione in punto di configurabilità del reato, per una pluralità di ragioni, ovvero perché: a) la condotta è stata tenuta dall'imputata nel medesimo contesto temporale, non potendosi perciò ritenere l'estraneità di ciascun operatore di polizia rispetto alle offese rivolte ai colleghi; b) il teste estraneo si è limitato a riferire di frasi "poco gradevoli", quindi al più maleducate, ma non oltraggiose; c) la norma richiede che l'offesa riguardi non solo l'onore ma anche il prestigio del pubblico ufficiale, e cioè la sua dignità con riferimento alla funzione pubblica svolta, mentre, nello specifico, l'offesa avrebbe riguardato solo l'onore come individuo. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. 5. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. 6. E' fondato il secondo motivo di ricorso, ciò che comporta l'assorbimento del primo, poiché superfluo. In fattispecie del tutto simile a quella in rassegna, questa Sezione della Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838, in un'ipotesi di offese rivolte ad un appartenente alle forze dell'ordine, compiute dinanzi a due agenti intervenuti a supporto del medesimo e, quindi, nell'esercizio delle loro funzioni). La decisione impugnata, dunque, ha erroneamente applicato il disposto dell'art. 341-bis, cod. pen., risultando perciò viziata da violazione di legge e dovendo, conseguentemente, essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 09669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris