CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna di cui dai numeri 6 a 8 della richiesta, e ha dichiarato inammissibile la richiesta in riguardo al riconoscimento della continuazione tra le sentenze di condanna di cui dai numeri 1 a 5, perché la continuazione tra i reati ivi accertati è stata già affermata con precedente ordinanza del 14 luglio 2020. Ha quindi stimato equo un aumento di mesi cinque di reclusione ed euro 70,00 di multa per i reati oggetto della sentenza n. 6, di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 350,00 di multa per i reati oggetto della sentenza n. 7, e di mesi 4 di reclusione ed euro 30,00 di multa per i reati oggetto della sentenza n. 8. Ha quindi applicato detti aumenti sulla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, determinata in occasione del precedente riconoscimento della continuazione di cui al procedimento del 14 luglio 2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La richiesta di riconoscimento della continuazione, nella parte dichiarata inammissibile, non era una mera riproposizione della precedente, in quanto con essa si chiedeva un nuovo disegno di continuazione. Il giudice ha poi errato nella determinazione della pena applicando gli aumenti per i reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. da 6 a 8 della richiesta alla pena determinata per l'intero reato continuato di cui al provvedimento precedente del 14 luglio 2020, e non sul reato più grave tra i più della serie di continuazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di determinazione degli aumenti per continuazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha dichiarato la parziale inammissibilità della richiesta, in riferimento ad un gruppo di reati per i quali la continuazione è stata già riconosciuta con precedente ordinanza - di cui alle sentenze da numero 1 a numero 5 -, ma ha comunque preso in considerazione anche quella parte della richiesta al momento in cui ha riconosciuto la continuazione tra i reati facenti parte di questo gruppo e gli altri, di cui alle sentenze numeri 6, 7 e 8. In buona sostanza, alla dichiarazione di inammissibilità parziale non è seguito quel che sarebbe stato logicamente conseguente e quindi la limitazione della valutazione, ai fini del riconoscimento della continuazione, ai reati oggetto delle sentenze di cui ai numeri 6, 7 e 8. L'indagine è stata estesa a tutti i reati, ivi compresi quelli già tra loro uniti dal vincolo della continuazione, e ciò per la corretta osservazione, seppure non esternata, che la deduzione di una maggiore ampiezza del disegno criminoso, con la indicazione di ulteriori episodi ritenuti anch'essi facenti parte della serie criminosa, impone la riconsiderazione di quanto già deciso, nella prospettiva di un eventuale apprezzamento del vincolo tra gli episodi tra loro già unificati e i nuovi. Si è dunque trattato di una dichiarazione di inammissibilità che non ha prodotto effetti ai fini della decisione, nella misura in cui l'ambito della cognizione del Giudice correttamente non è stato ristretto soltanto al novum dedotto. 3. Il Tribunale ha comunque errato nella determinazione della pena. Ha infatti assunto come pena base non già quella applicata per il reato più grave ma quella risultante complessivamente dal riconoscimento della continuazione per il primo gruppo di reati, senza provvedere alla necessaria scomposizione di quel gruppo per la messa in comparazione del reato più grave ivi indicato con i reati ulteriori, e ciò al fine di verificare se l'ampliamento del numero di episodi unificati dal disegno criminoso comportasse o meno, in forza dell'individuazione di un diverso reato più grave, una modifica della struttura del reato continuato già affermato. Ha in tal modo disatteso il consolidato principio di diritto per il quale "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compre-si quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" - Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 -.4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla determinazione della pena, al Tribunale di Padova. P.Q.M. Annulla l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio a