CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio con esclusivo riferimento al diniego di ammissione al rito alternativo di messa alla prova, e per l'inammissibilità nel resto; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siena emessa in data 26 gennaio 2017 con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), e 61, n.2, 582,585, 576 n.1 e 5-bis cod. pen. per avere opposto resistenza nei confronti dei militari dell'Arma dei Carabinieri, mentre gli stessi erano impegnati a condurlo presso la caserma, strattonando e scalciando contro di essi, e provocando le lesioni personali di cui al capo B) al carabiniere [OSCURATO:PERSONA] per una contusione alla spalla con prognosi di dieci giorni. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 337 cod. pen. benchè facesse difetto sia l'elemento materiale della violenza e sia quello del dolo specifico, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe opposto alcuna resistenza per impedire un atto di ufficio degli agenti operanti, atteso che è mancata la dimostrazione dell'atto di ufficio cui si sarebbe opposto. In particolare si rappresenta che i due carabinieri escussi hanno reso dichiarazioni contrastanti circa l'avvenuta contestazione o meno dell'illecito amministrativo per stato di ubriachezza che avrebbe giustificato il suo accompagnamento in caserma. 2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per l'assenza della condotta violenta di resistenza attiva, essendosi trattato di una mera resistenza passiva volta a divincolarsi dalla presa dell'operante, con conseguente difetto anche dell'elemento psicologico in assenza dell'accertamento dell'intento di opporsi al compimento dell'atto di ufficio. 2.3. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla riconosciuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n.2 e 576 n. 5-bis cod. pen. che sono state poste a fondamento del rigetto della richiesta di riunione ad altro procedimento per fatti analoghi per i quali era stata accolta l'istanza di sospensione del processo per messa alla prova ex art. 168-bis che, per altro, indica il solo riferimento edittale quale presupposto per l'ammissione del rito senza rilevanza alcuna delle circostanze aggravanti. Si censura quindi il rigetto dell'istanza di ammissione al rito speciale predetto sotto il duplice profilo che non ricorrevano le aggravanti contestate, essendo quelle teleologica esclusa dalla dinamica dei fatti e quella di cui all'art. 576, n. 5-bis assorbita nella contestazione del reato di cui all'art. 337 cod.pen., nonché sotto il profilo dell'irrilevanza delle aggravanti ai fini della determinazione del limite edittale di pena per l'ammissione del rito della messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che mancherebbe l'opposizione ad un atto di ufficio. Tale assunto è erroneo perché nella sentenza si spiega che l'imputato, in evidente stato di ubriachezza, è stato coinvolto in un alterco in una piazza della città in cui aveva minacciato gravemente un altro straniero e che gli agenti lo hanno accompagnato in caserma per verbalizzare l'accaduto. Risulta, pertanto, irrilevante se gli agenti abbiano o meno contestato l'illecito amministrativo dello stato di ubriachezza, poichè l'accompagnamento in caserma era comunque giustificato dalla condotta pericolosa tenuta dall'imputato. 2. Il secondo e terzo motivi sono inammissibili per genericità. La ricostruzione del fatto è stata basata sulla descrizione della condotta oppositiva manifestatasi sia durante l'accompagnamento e sia all'interno della caserma ove l'imputato dimenandosi e scalciando ha provocato la contusione alla spalla di uno dei carabinieri intervenuti. Nel caso di specie, la resistenza alla doverosa attività istituzionale svolta dal pubblico ufficiale non si è esaurita in una condotta volta a divincolarsi dalla presa, ma si è estrinsecata anche nell'uso di una più pregnante forza fisica idonea a cagionargli le richiamate lesioni personali. Nella impugnata sentenza con motivazione esente da vizi logici si chiarisce che la violenza si è concretizzata nelle condotte aggressive di reazione poste in essere dall'imputato sia mentre era ancora in strada ed era coinvolto nell'alterco con un altro straniero, e sia all'interno della caserma; tutte condotte poste in essere con l'evidente finalità di dissuadere gli agenti dal portare a compimento la loro attività di servizio.3. Infondato è il quarto motivo. La motivazione della decisione di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova è errata rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello dei limiti di pena edittale per la rilevanza attribuita alle aggravanti contestate di cui all'art. 576 n.1 e 5-bis cod. pen.. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le aggravanti predette, anche se comportano un aumento di pena fino alla metà della pena massima di anni tre di reclusione, prevista per il reato di lesione personale e determinano il superamento del limite edittale di quattro anni, non rilevano per l'ammissione al rito della messa alla prova ex art. 168-bis, comma 1, cod. pen. perché il richiamo alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (vedi Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, 267238). Tuttavia, la questione è comunque infondata perché il vaglio della possibilità della riunione dei procedimenti a norma dell'art. 17 cod. proc. pen. costituiva una condizione essenziale ai fini dell'ammissibilità del detto beneficio, che non può essere richiesto per una seconda volta. Il motivo è sotto tale profilo affetto da genericità perché adduce che la riunione andava disposta solo perché si trattava di fatti analoghi che andavano ritenuti in continuazione. Ma la richiesta di riunione non può essere un espediente per superare l'ostacolo normativo che vieta espressamente la concessione per due volte di detto beneficio ex art. 168-bis, penultimo comma, cod. pen. Conseguentemente, la pendenza di altro procedimento in cui la messa alla prova è stata già disposta non può giustificare di per sé la riunione dei due procedimenti al di fuori dei casi previsti dall'art. 17 cod. proc. pen. Pertanto, anche tale doglianza non può essere accolta poiché si tratta della seconda richiesta di messa alla prova e dunque non consentita, non essendo stati indicati gli elementi di valutazione necessari a vagliare la sussistenza della continuazione ai fini della riunione con il procedimento nel quale l'imputato era già stato ammesso al beneficio della messa alla prova. 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen