CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 39956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1516/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello dì Roma, in data 13 ottobre 2022, ha riformato parzial- mente, confermandola nel resto, la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 19 maggio 2022 dal Tribunale cittadino, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 99, co. 4 cod.pen. e 73, co. 1 e 1 bis d. P. R 309/1990. Ne chiede l'annullamento lamentando, con due motivi, vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, in relazione alla consulenza tossicologica della sostanza stupefacente e violazione di legge in relazione alla sussistenza della riconosciuta recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motiva- zione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. a toichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]