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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18347/2026

Testo disponibile della fonte

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giusta procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo (codice fiscaleDNG FNC 57L05 B963 E) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GTN PRI45M03 F893 Q).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/2026per la cassazione della sentenza n. 3458/6/2021 dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’8 luglio2021.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficioliquidava l’imposta di registro in relazione ad un contratto dilocazione dell’anno 2011 per l’omesso pagamento dell’annualitàsuccessiva alla prima registrazione.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale respingeva l’appello delcontribuente, reputando l’Agenzia non decaduta dall’esercizio delpotere impositivo ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, d.P.R. n.131/1986 (da ora anche TUR), essendo la notifica intervenuta, indata 13 marzo 2017, nel termine di cinque anni dall’epoca dellascadenza del pagamento.3.

Avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso percassazione, notificato il 2 febbraio 2022, sulla base di due motivi,successivamente depositando, in data 24 marzo 2026, memoriaex art. 380-bis.1. c.p.c.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioninotificate il 14 marzo 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/2026dell’art. 76, comma 2-bis TUR, per la sua errata applicazione, inquanto:- «[…] per la decadenza del primo anno di locazione fissataalla data del 1.2.2012, in disamina, la decadenza è prevista neltermine di tre anni dal momento della registrazione ex art. 76comma 2 del dpr 131/1986 e non quinquennale come sostenutoerroneamente nella sentenza impugnata»;- «l'art. 76 comma 2 bis dpr 131/86 il cui comma è statointrodotto con la legge n. 44, del 26 aprile 2012, art. 8, comma10, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28/04/2012 equindi non in vigore al momento della scadenza prevista che,come anche riportata nella sentenza è del 01/02/2012»;- «nel detto momento temporale ed in relazione alla pretesaimpositiva fatta valere va applicato il termine ordinarioquinquennale di prescrizione a decorrere dal momento diformazione del credito tributario e non già la disciplina normativaerroneamente applicata, postuma rispetto alla normativa vigentenel tempo per cui è causa, non dichiarata retroattiva»;- «Ne discende che in ogni caso l'imposta di registradell'annualità successiva di contratto di locazione relativaall'anno 2011 andava fatta valere nel termine massimo delquinto anno di formazione del credito tributario secondo lenorme generali vigenti alla detta data e per l'effetto entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non già la normativa applicata, postuma rispettoalla pretesa impositiva fatta valere, per cui il credito in disaminaera prescritto al momento della notifica dell'accertamentointervenuta, per la vera affermazione contenuta nella stessasentenza impugnata, alla data del 13.3.2017»(così nel ricorso).Numero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/20261.1.

Il motivo va respinto.A prescindere dai profili di inammissibilità della censuraevidenziata dalla difesa erariale, preme osservare che il motivo èinfondato nel merito.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha accertato che l’imposta in oggettoriguarda l’omesso pagamento relativo ad un’annualità successivaalla prima registrazione.Opera quindi la previsione dell’art. 76, comma 2-bis, TUR,secondo cui «Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'impostarelativa alle annualità successive alla prima […], nonche' leconnesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello di scadenza del pagamento».Non si pone un problema di applicazione retroattiva dellanorma.Intanto, perché venendo in esame l’annualità 2012(successiva al contratto locazione dell’anno 2011) la predettadisposizione era già entrata in vigore (giusta d.l. 2 marzo 2012,n. 16 conv in legge 26 aprile 2012, n., 44).In ogni caso perché, come chiarito da questa Corte, «[…] lemodifiche normative concernenti la fase di accertamento deitributi da parte dell'amministrazione finanziaria trovanoapplicazione anche con riferimento ai periodi di impostaprecedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loroefficacia e di violazione dell'articolo 3 della legge n. 212 del 27luglio 2000.

Ciò poiché detta fase è regolata dalle disposizioni invigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e leNumero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/2026summenzionate modifiche non incidono sull'obbligazionetributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, mahanno una valenza solo procedimentale e probatoria» (cfr. Cass.n. 27595/2018).2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazioneai canoni di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 91 c.p.c. per aver liquidato le spese in unimporto unico, ritenuto dovuto per entrambi i gradi di giudizio,così incidendo sul decisum di primo grado, pur in assenza di unrituale gravame delle parti ed in violazione del principiodispositivo e senza consentire di verificare la congruitàdell'importo liquidato per il secondo grado e senza altresìconsiderare nella liquidazione che l’Ufficio era difeso da unfunzionario.2.1.

Il motivo è inammissibileIl Giudice regionale ha effettivamente liquidato la sommaunica di 1.000,00 € per i due gradi di giudizio e, dunque, inmisura inferiore ai minimi tariffari, giacchè, stante il valore dellacausa indicato dallo stesso ricorrente (1.526,40 €), il predettolimite era (secondo le tariffe ratione temporis applicabili ex d.m.37/2018) pari a 1.064,00 € per il primo grado e 1.228,00 € per ilsecondo grado, cui applicare la decurtazione del 20% ex art. 15,comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.Senonchè, pare evidente che di tale liquidazione il ricorrentenon possa lamentarsi, essendo ad esso favorevole siccomesoccombente, il che vale a rendere il motivo del tuttoinammissibile per carenza di interesse all’impugnazione ai sensidell’art. 100 c.p.c.Numero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/20263.

Le spese del presente grado di giudizio seguono lasoccombenza.4.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per ilversamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari aquella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favoredell’Agenzia delle Entrate nella somma di 1.486,00 € percompetenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procura speciale e nomina poste incalce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Angelo (codice fiscaleDNG FNC 57L05 B963 E) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale GTN PRI45M03 F893 Q).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/2026per la cassazione della sentenza n. 3458/6/2021 dellaCommissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’8 luglio2021.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficioliquidava l’imposta di registro in relazione ad un contratto dilocazione dell’anno 2011 per l’omesso pagamento dell’annualitàsuccessiva alla prima registrazione.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale respingeva l’appello delcontribuente, reputando l’Agenzia non decaduta dall’esercizio delpotere impositivo ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, d.P.R. n.131/1986 (da ora anche TUR), essendo la notifica intervenuta, indata 13 marzo 2017, nel termine di cinque anni dall’epoca dellascadenza del pagamento.3. Avverso tale pronuncia l’istante ha proposto ricorso percassazione, notificato il 2 febbraio 2022, sulla base di due motivi,successivamente depositando, in data 24 marzo 2026, memoriaex art. 380-bis.1. c.p.c.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioninotificate il 14 marzo 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/2026dell’art. 76, comma 2-bis TUR, per la sua errata applicazione, inquanto:- «[…] per la decadenza del primo anno di locazione fissataalla data del 1.2.2012, in disamina, la decadenza è prevista neltermine di tre anni dal momento della registrazione ex art. 76comma 2 del dpr 131/1986 e non quinquennale come sostenutoerroneamente nella sentenza impugnata»;- «l'art. 76 comma 2 bis dpr 131/86 il cui comma è statointrodotto con la legge n. 44, del 26 aprile 2012, art. 8, comma10, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28/04/2012 equindi non in vigore al momento della scadenza prevista che,come anche riportata nella sentenza è del 01/02/2012»;- «nel detto momento temporale ed in relazione alla pretesaimpositiva fatta valere va applicato il termine ordinarioquinquennale di prescrizione a decorrere dal momento diformazione del credito tributario e non già la disciplina normativaerroneamente applicata, postuma rispetto alla normativa vigentenel tempo per cui è causa, non dichiarata retroattiva»;- «Ne discende che in ogni caso l'imposta di registradell'annualità successiva di contratto di locazione relativaall'anno 2011 andava fatta valere nel termine massimo delquinto anno di formazione del credito tributario secondo lenorme generali vigenti alla detta data e per l'effetto entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non già la normativa applicata, postuma rispettoalla pretesa impositiva fatta valere, per cui il credito in disaminaera prescritto al momento della notifica dell'accertamentointervenuta, per la vera affermazione contenuta nella stessasentenza impugnata, alla data del 13.3.2017»(così nel ricorso).Numero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/20261.1. Il motivo va respinto.A prescindere dai profili di inammissibilità della censuraevidenziata dalla difesa erariale, preme osservare che il motivo èinfondato nel merito.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha accertato che l’imposta in oggettoriguarda l’omesso pagamento relativo ad un’annualità successivaalla prima registrazione.Opera quindi la previsione dell’art. 76, comma 2-bis, TUR,secondo cui «Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'impostarelativa alle annualità successive alla prima […], nonche' leconnesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello di scadenza del pagamento».Non si pone un problema di applicazione retroattiva dellanorma.Intanto, perché venendo in esame l’annualità 2012(successiva al contratto locazione dell’anno 2011) la predettadisposizione era già entrata in vigore (giusta d.l. 2 marzo 2012,n. 16 conv in legge 26 aprile 2012, n., 44).In ogni caso perché, come chiarito da questa Corte, «[…] lemodifiche normative concernenti la fase di accertamento deitributi da parte dell'amministrazione finanziaria trovanoapplicazione anche con riferimento ai periodi di impostaprecedenti, non ponendosi un problema di retroattività della loroefficacia e di violazione dell'articolo 3 della legge n. 212 del 27luglio 2000. Ciò poiché detta fase è regolata dalle disposizioni invigore all'epoca in cui è compiuta la relativa attività e leNumero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/2026summenzionate modifiche non incidono sull'obbligazionetributaria e sui suoi presupposti, che restano immutati, mahanno una valenza solo procedimentale e probatoria» (cfr. Cass.n. 27595/2018).2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazioneai canoni di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., laviolazione dell’art. 91 c.p.c. per aver liquidato le spese in unimporto unico, ritenuto dovuto per entrambi i gradi di giudizio,così incidendo sul decisum di primo grado, pur in assenza di unrituale gravame delle parti ed in violazione del principiodispositivo e senza consentire di verificare la congruitàdell'importo liquidato per il secondo grado e senza altresìconsiderare nella liquidazione che l’Ufficio era difeso da unfunzionario.2.1. Il motivo è inammissibileIl Giudice regionale ha effettivamente liquidato la sommaunica di 1.000,00 € per i due gradi di giudizio e, dunque, inmisura inferiore ai minimi tariffari, giacchè, stante il valore dellacausa indicato dallo stesso ricorrente (1.526,40 €), il predettolimite era (secondo le tariffe ratione temporis applicabili ex d.m.37/2018) pari a 1.064,00 € per il primo grado e 1.228,00 € per ilsecondo grado, cui applicare la decurtazione del 20% ex art. 15,comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.Senonchè, pare evidente che di tale liquidazione il ricorrentenon possa lamentarsi, essendo ad esso favorevole siccomesoccombente, il che vale a rendere il motivo del tuttoinammissibile per carenza di interesse all’impugnazione ai sensidell’art. 100 c.p.c.Numero registro generale 4310/2022Numero sezionale 3279/2026Numero di raccolta generale 18347/2026Data pubblicazione 07/06/20263. Le spese del presente grado di giudizio seguono lasoccombenza.4. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per ilversamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari aquella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favoredell’Agenzia delle Entrate nella somma di 1.486,00 € percompetenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
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