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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40743/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. commessi, in veste di amministratori di fatto della stessa dalla data della costituzione al fallimento, dichiarato il 15 dicembre 2016.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto in primo luogo ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché la condanna si fonderebbe sulla duplice illazione secondo cui quale socio sarebbe ex se amministratore di fatto e per questo, sicuramente, avrebbe distratto le somme oggetto di imputazione.

Assume, sotto il primo aspetto, che da pag. 12 a 15 della sentenza impugnata si evincerebbe che il suo ruolo di amministratore di fatto della società è stato desunto dalla sola circostanza per la quale egli era divenuto socio della fallita, aveva avuto un diverbio con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricevuto una lettera da un fornitore indirizzata anche a lui.

Di conseguenza sostiene che la qualifica di fatto gli è stata attribuita principalmente in quanto figlio del dominus e finanziatore della società fallita, [OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbe, inoltre, nella predetta motivazione, qualsivoglia argomentazione sulla sua concreta partecipazione ai fatti oggetto dell'imputazione e sulle presunte distrazioni delle somme, nonché in ordine alle censure veicolate con i motivi di appello.

2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato lamenta contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, atteso che dalle prove assunte in dibattimento era emerso che, in ogni caso, egli non aveva gestito il denaro incassato nelle serate oggetto della contestata distrazione, sia se si volesse accedere alle propalazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di aver consegnato tali somme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che disponeva della delega sul conto corrente, affinché le versasse sullo stesso) che a quelle del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva dichiarato che i 2 A relativi importi erano stati consegnati presso gli uffici di suo padre, il defunto [OSCURATO:PERSONA], finanziatore dell'impresa).

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento al capo A.1) dell'imputazione, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e di norme delle quali si deve tenere conto nell'applicazione di detta legge, con riferimento agli artt. 223 I.fall. e 2639 cod. civ.

A riguardo ribadisce di non aver mai rivestito il ruolo di amministratore di fatto, non potendosi peraltro ciò desumere semplicemente, come invece aveva ritenuto la Corte territoriale, da quanto avvenuto nel corso del litigio con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, nell'atto di appello, contestando le analoghe conclusioni cui era già pervenuto il Tribunale, aveva specificamente dedotto che: il racconto del legale era lacunoso ed equivoco; la reazione di esso ricorrente si correlava al fatto che era stato additato come soggetto aduso alle sostanze alcoliche; i testi esaminati avevano riferito che egli non si inseriva nella gestione della società.

Né, peraltro, a differenza di quanto assunto dalla pronuncia impugnata, era mai emersa la prova che avesse un potere organizzativo e gestionale nella compagine sociale o avesse esercitato tali poteri in conformità a quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità rispetto agli indici che, ex art.2639 cod. civ., consentono in concreto di attribuire a un soggetto il ruolo di amministratore di fatto.

2.4. Con riferimento alla stessa condanna per bancarotta fraudolenta documentale, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione con riguardo agli atti del processo, non essendo emerso da alcun elemento dell'istruttoria che egli aveva esercitato poteri di fatto, né prima della data del 16 luglio 2015, quando era divenuto socio, né dopo detta data.

L'istruttoria svolta avrebbe al contrario dimostrato che era semplicemente il figlio del finanziatore e non godeva di alcuna autonomia gestionale, anche per l'inesperienza nel settore, come confermato dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'imputato denuncia, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 2, 224, comma 1, e 217, comma 2,

I. fall.

A riguardo sottolinea che nell'atto di appello aveva evidenziato che la decisione del Tribunale non aveva indicato alcun elemento dal quale potesse g desumersi la ricorrenza del dolo specifico richiesto per la configurabilià del delitto, argomentazioni tuttavia disattese dalla Corte territoriale adducendo che la volontà di recare pregiudizio ai creditori avrebbe potuto evincersi dalla circostanza che sia il [OSCURATO:PERSONA] che altri creditori non si erano soddisfatti con il patrimonio della società.

Risultato al quale, tuttavia, la sentenza impugnata era pervenuta, sottolinea il medesimo ricorrente, modificando l'imputazione che faceva invece riferimento ad una tenuta delle scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla società, e che nella parte motiva della decisione impugnata era divenuta "omessa tenuta della contabilità", fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla prima.

2.6. Mediante il sesto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. poiché, nonostante la sua incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche non gli sarebbero state concesse solo perché non si sarebbe dichiarato colpevole, in contrasto con i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità.

2.7. Con il settimo motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza dell'art. 219, comma 3,

I. fall., poiché non gli sarebbe stata concessa la circostanza attenuante speciale contemplata da tale disposizione pur ammontando l'asserito danno patrimoniale oggetto delle distrazioni all'importo limitato di euro 28.524,10 e non avendo né il Pubblico Ministero né la parte civile dimostrato il danno patito dalla bancarotta fraudolenta documentale.

3. Ha proposto separato ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, nell'ambito di un unico motivo, una serie di doglianze sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, in relazione agli artt. 147 I.fall., 2476 e 2479 cod. civ., 62-bis e 131-bis cod. pen.

Il ricorrente deduce, innanzi tutto, il travisamento della prova con il teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che egli era un semplice consulente della fallita, della quale era dominus [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta, peraltro, che la Corte territoriale ha desunto che egli ricopriva la carica di amministratore di fatto della società poiché avrebbe ricevuto una delega generale dall'ex moglie [OSCURATO:PERSONA], che era socia della stessa, mentre, in realtà, era intervenuto su delega della predetta Angeloni solo in occasione di un voto assembleare, dove del resto aveva espresso la volontà di un mero socio di minoranza.In sostanza, assume che non sarebbe emerso alcun ruolo gestorio da egli svolto nella società, ma solo che aveva prestato consulenza nell'approntamento dell'area dove dovevano svolgersi i concerti e individuato i fornitori del beverage, limitandosi a mansioni meramente esecutive.

Deduce poi, in subordine, che al più le funzioni esecutive svolte avrebbero configurato il fatto come di lieve entità ex art. 131-bis cod. pen., in modo tale da giustificare un differente e più attenuato trattamento sanzionatorio e censura la mancata concessione, per le stesse ragioni, delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima dell'esame dei ricorsi si rendono opportune alcune premesse di carattere generale. 1.1.Innanzi tutto, poiché le censure dedotte in alcuni motivi si risolvono, al di là del riferimento nella rubrica all'inosservanza di talune disposizioni normative, in una contestazione del ragionamento inferenziale svolto dai giudici di merito esplicitato attraverso la motivazione, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).

Inoltre, poiché le decisioni del Tribunale e della Corte d'appello integrano una c.d. doppia conforme, esse possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).

1.2. Per altro verso, è opportuno ricordare che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, 5 d2 nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948- 01; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254-01).

In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Bonelli, Rv. 277540-01). 2.Cominciando dalla valutazione del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], vanno affrontate, innanzi tutto, le questioni, che si dipanano lungo i primi quattro motivi, suscettibili di valutazione unitaria, afferenti la posizione di amministratore di fatto della fallita rivestita dal predetto imputato.

A riguardo occorre considerare che il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella società è stato argomentato dalle decisioni di merito sulla scorta di una serie di indici, che si sono estrinsecati in un'adeguata motivazione, con la quale, peraltro, la pur diffusa difesa dell'imputato si confronta solo in parte, così declinando censure ai limiti dell'inammissibilità.

In particolare, il profilo, che appare al collegio di pregnante rilievo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, è che l'assunzione, almeno a partire dal 16 luglio 2015, della qualità di socio nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comportava di per sé l'attribuzione al ricorrente di significativi poteri gestori e, in particolare, quelli relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e finanziari della società.

Ciò perché, a quanto si evince dalle motivazioni sottese alle pronunce tanto del Tribunale quanto della Corte d'Appello, nello Statuto della società, pur essendo stato indicato come amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], tali cruciali poteri erano stati riservati, così rendendo meramente formale il ruolo 6 'C dell'amministratore, all'assemblea dei soci.

Di qui l'assunzione formale del ruolo di socio amministratore da parte del ricorrente è stata congruamente considerata un importante indice ai fini della verifica del ruolo svolto.

Ancora più significativo, tuttavia, in forza dell'esigenza, che, al di là dei poteri formali, il ruolo venga esercitato mediante poteri di fatto che disvelino la carica realmente rivestita eppure non attribuita di diritto, la decisione censurata, e già quella di primo grado, hanno valorizzato, in maniera adeguata, i concordanti contributi dichiarativi dei testimoni, i quali hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato e finanziatore della società, in quanto impegnato in molteplici attività, non si interessava direttamente a quella della società fallita, e ai relativi incontri il suo portavoce e longa manus era proprio il figlio, e ciò anche prima di diventare socio.

E, del resto, a differenza di quanto sostiene il ricorrente entrambe le decisioni di merito ne hanno inferito il ruolo di amministratore di fatto svolto ancor prima di diventare socio soprattutto perché egli, a seguito del forte litigio intercorso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva contestato proprio la gestione posta in essere da entrambi i ricorrenti), aveva preteso e ottenuto dall'amministratore delegato Vitali che il medesimo Titta non partecipasse più alle riunioni.

Il che, fosse anche dipeso da eventuali offese del Titta alla sua persona, denota la pregnanza del potere direttivo di fatto dell'imputato nella società, tale da consentirgli di imporre all'amministratore formale l'esclusione dalle riunioni di un soggetto, come il Tita, che sin dall'inizio era stato coinvolto dal padre nel progetto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2.1. Quanto alle condotte distrattive, occorre premettere che è incontroverso che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate e non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex plurimis, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497- 01).

Di qui la Corte territoriale, una volta accertato, in forza delle dichiarazioni testimoniali, che le somme erano entrate nella disponibilità della società e non sono state rinvenute nelle casse sociali alla data della dichiarazione di fallimento, senza che fosse stata fornita dagli amministratori alcuna giustificazione sulla destinazione delle stesse per finalità sociali, si è limitata a fare applicazione, ritenendo responsabile il [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del consolidato assunto per il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni 7 Q suddetti (ex ceteris, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740 - 01).

3. Con riferimento al quinto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], va premesso che esso è costruito in modo intrinsecamente contradditorio.

Per un verso, infatti, il ricorrente sembra lamentare che vi sia stato un mutamento illegittimo nel fatto ritenuto rispetto a quello oggetto dell'imputazione, essendo il primo concretizzatosi in un'omessa tenuta delle scritture contabili a fronte di una puntuale prospettazione accusatoria sulla tenuta delle stesse in modo inidoneo a ricostruire correttamente la situazione economico-patrimoniale della società.

Per altro verso, l'imputato muove dall'avvenuta condanna per l'omessa tenuta delle scritture contabili non per dedurre l'illegittimo mutamento dell'imputazione bensì per lamentare che la decisione impugnata non ha argomentato in ordine all'elemento soggettivo richiesto in questa ipotesi, ossia il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

Ad ogni modo, anche volendo ritenere il motivo ammissibile considerando come distinte le censure nelle quali lo stesso si articola, esso non è fondato.

3.1. Sotto un primo aspetto, come noto, le Sezioni Unite nella pronuncia "Carelli" hanno chiarito che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).

Nella fattispecie in esame, se è vero che l'imputazione era costruita come tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile una corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla società, nel relativo capo si faceva poi riferimento, così rendendo immediatamente comprensibile all'imputato che la contestazione atteneva, in realtà, ad una sostanziale omissione nella tenuta delle scritture contabili alla "scarna documentazione amministrativo-contabile acquisita dalla Curatela e all'assenza delle registrazioni contabili delle poche fatture rinvenute".

Talché il [OSCURATO:PERSONA] 8 g non ha subito alcun pregiudizio nell'esercizio del proprio diritto di difesa, essendo di immediata e chiara percezione la prospettazione accusatoria formulata nei suoi confronti.

3.2. Quanto, poi, alla sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato, la sentenza impugnata ha adeguatamente osservato che la gestione scorretta e disordinata della contabilità sociale si sviluppò parallelamente ad altri fatti, provati in modo certo, idonei a evidenziare la volontà degli amministratori di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori, ossia: il mancato pagamento del [OSCURATO:PERSONA]; il pagamento irregolare degli altri fornitori; le distrazioni poste in essere; la prova dello svolgimento di altri eventi dopo il mese di luglio dell'anno 2015 dei quali non vi è traccia nella contabilità (cfr. pag. 15 della decisione impugnata).

Di qui, nel ritenere sussistente il richiesto dolo specifico per l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte d'appello di Milano ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). 4.11 sesto motivo è inammissibile.

Tale motivo, infatti, non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione al [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche non già perché egli non ha confessato, come adduce il ricorrente, ma in quanto aveva fornito alla curatela informazioni scarse che si erano poi rivelate anche non veritiere e, comunque, in quanto non era emerso alcun elemento positivo da valorizzare per l'attenuazione, mediante la norma generale di cui all'art. 62-bis cod. pen., del trattamento sanzionatorio.

La motivazione, dunque, è assolutamente congrua, considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente argomentato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 9 ce Ciò comporta, d'altra parte, che il ricorso con il quale si deduce l'illegittimità della decisione in parte qua deve essere corredato, a pena di inammissibilità, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, della puntuale indicazione di elementi di segno positivo già indicati al giudice del merito e da questo non considerati nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. Il settimo motivo è, parimenti, inammissibile, poiché, ancora una volta, il [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la decisione della Corte d'Appello nella misura in cui non gli è stata concessa la circostanza attenuante speciale correlata alla speciale tenuità del danno di cui all'art. 219, terzo comma, I.fall., non si confronta in alcun modo con la motivazione - peraltro adeguata - della stessa che ha escluso possa configurarsi tale un danno di quasi trentamila euro, con conseguente genericità della relativa doglianza (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

6. Andando ad esaminare le censure di [OSCURATO:PERSONA], occorre trarre le mosse da quelle "principali" con le quali lamenta che gli è stato erroneamente ascritto il ruolo di amministratore di fatto della società fallita.

Si tratta di censure che non colgono nel segno, a prescindere dalla questione della ritenuta interposizione fittizia nelle quote formalmente intestate all'ex moglie [OSCURATO:PERSONA].

Invero, ciò che è stato oggetto di valutazione dirimente, sin dalla sentenza di primo grado, è che i numerosi testi esaminati nel corso del dibattimento hanno riferito che il MANZONI ha esercitato significativi poteri gestori, tanto nella fase prodromica all'inizio dell'attività, al punto da aver individuato l'amministratore formale, quanto in quella successiva di gestione degli eventi, occupandosi direttamente del settore dell'attività diretto al procacciamento e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pag. 15 sentenza di primo grado).

Di pregnante rilevanza sono state ritenute, tra le altre, con argomentazioni congrue, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il MANZONI era presente quotidianamente sul cantiere e dava direttive sullo svolgimento dei lavori (pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado) e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] che, analogamente, ha aggiunto che l'imputato anche dopo l'inizio dell'attività si occupava dei rapporti con i fornitori (pag. 9 della stessa sentenza di primo grado).

Talché sono emersi quegli indici che consentono di ritenere, in forza della giurisprudenza richiamata nel § 1.2., un soggetto, pur privo di una carica formale nella società, amministratore di fatto della stessa. 10 Q

7. Quanto all'art. 131-bis cod. pen., in realtà il MANZONI non ha sviluppato in maniera adeguata la relativa censura nel motivo di ricorso nel quale si è limitato a fare riferimento, in via subordinata, alla lieve incidenza della sua attività nella gestione nella società, deducendo non già che ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione della predetta norma, bensì influire sul trattamento sanzionatorio.

Peraltro, come si è evidenziato, è al contrario emerso che il ricorrente ha svolto un ruolo gestorio di significativo rilievo in tutte le fasi della vita della società, donde la censura, oltre che incomprensibile e contradditoria, si disvela manifestamente infondata, stante la gravità dei fatti nonché i numerosi precedenti a carico dell'imputato.

8. Con riferimento alla generica doglianza con la quale lo stesso MANZONI adduce che non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, la stessa è inammissibile, avendo riguardo ai principi richiama

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. commessi, in veste di amministratori di fatto della stessa dalla data della costituzione al fallimento, dichiarato il 15 dicembre 2016. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto in primo luogo ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché la condanna si fonderebbe sulla duplice illazione secondo cui quale socio sarebbe ex se amministratore di fatto e per questo, sicuramente, avrebbe distratto le somme oggetto di imputazione. Assume, sotto il primo aspetto, che da pag. 12 a 15 della sentenza impugnata si evincerebbe che il suo ruolo di amministratore di fatto della società è stato desunto dalla sola circostanza per la quale egli era divenuto socio della fallita, aveva avuto un diverbio con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricevuto una lettera da un fornitore indirizzata anche a lui. Di conseguenza sostiene che la qualifica di fatto gli è stata attribuita principalmente in quanto figlio del dominus e finanziatore della società fallita, [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe, inoltre, nella predetta motivazione, qualsivoglia argomentazione sulla sua concreta partecipazione ai fatti oggetto dell'imputazione e sulle presunte distrazioni delle somme, nonché in ordine alle censure veicolate con i motivi di appello. 2.2. Mediante il secondo motivo l'imputato lamenta contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, atteso che dalle prove assunte in dibattimento era emerso che, in ogni caso, egli non aveva gestito il denaro incassato nelle serate oggetto della contestata distrazione, sia se si volesse accedere alle propalazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva riferito di aver consegnato tali somme all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che disponeva della delega sul conto corrente, affinché le versasse sullo stesso) che a quelle del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva dichiarato che i 2 A relativi importi erano stati consegnati presso gli uffici di suo padre, il defunto [OSCURATO:PERSONA], finanziatore dell'impresa). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento al capo A.1) dell'imputazione, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta inosservanza e erronea applicazione della legge penale e di norme delle quali si deve tenere conto nell'applicazione di detta legge, con riferimento agli artt. 223 I.fall. e 2639 cod. civ. A riguardo ribadisce di non aver mai rivestito il ruolo di amministratore di fatto, non potendosi peraltro ciò desumere semplicemente, come invece aveva ritenuto la Corte territoriale, da quanto avvenuto nel corso del litigio con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, nell'atto di appello, contestando le analoghe conclusioni cui era già pervenuto il Tribunale, aveva specificamente dedotto che: il racconto del legale era lacunoso ed equivoco; la reazione di esso ricorrente si correlava al fatto che era stato additato come soggetto aduso alle sostanze alcoliche; i testi esaminati avevano riferito che egli non si inseriva nella gestione della società. Né, peraltro, a differenza di quanto assunto dalla pronuncia impugnata, era mai emersa la prova che avesse un potere organizzativo e gestionale nella compagine sociale o avesse esercitato tali poteri in conformità a quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità rispetto agli indici che, ex art.2639 cod. civ., consentono in concreto di attribuire a un soggetto il ruolo di amministratore di fatto. 2.4. Con riferimento alla stessa condanna per bancarotta fraudolenta documentale, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione con riguardo agli atti del processo, non essendo emerso da alcun elemento dell'istruttoria che egli aveva esercitato poteri di fatto, né prima della data del 16 luglio 2015, quando era divenuto socio, né dopo detta data. L'istruttoria svolta avrebbe al contrario dimostrato che era semplicemente il figlio del finanziatore e non godeva di alcuna autonomia gestionale, anche per l'inesperienza nel settore, come confermato dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l'imputato denuncia, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 2, 224, comma 1, e 217, comma 2, I. fall. A riguardo sottolinea che nell'atto di appello aveva evidenziato che la decisione del Tribunale non aveva indicato alcun elemento dal quale potesse g desumersi la ricorrenza del dolo specifico richiesto per la configurabilià del delitto, argomentazioni tuttavia disattese dalla Corte territoriale adducendo che la volontà di recare pregiudizio ai creditori avrebbe potuto evincersi dalla circostanza che sia il [OSCURATO:PERSONA] che altri creditori non si erano soddisfatti con il patrimonio della società. Risultato al quale, tuttavia, la sentenza impugnata era pervenuta, sottolinea il medesimo ricorrente, modificando l'imputazione che faceva invece riferimento ad una tenuta delle scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla società, e che nella parte motiva della decisione impugnata era divenuta "omessa tenuta della contabilità", fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla prima. 2.6. Mediante il sesto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. poiché, nonostante la sua incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche non gli sarebbero state concesse solo perché non si sarebbe dichiarato colpevole, in contrasto con i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità. 2.7. Con il settimo motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza dell'art. 219, comma 3, I. fall., poiché non gli sarebbe stata concessa la circostanza attenuante speciale contemplata da tale disposizione pur ammontando l'asserito danno patrimoniale oggetto delle distrazioni all'importo limitato di euro 28.524,10 e non avendo né il Pubblico Ministero né la parte civile dimostrato il danno patito dalla bancarotta fraudolenta documentale. 3. Ha proposto separato ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando, nell'ambito di un unico motivo, una serie di doglianze sia per violazione di legge che per vizio di motivazione, in relazione agli artt. 147 I.fall., 2476 e 2479 cod. civ., 62-bis e 131-bis cod. pen. Il ricorrente deduce, innanzi tutto, il travisamento della prova con il teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva confermato che egli era un semplice consulente della fallita, della quale era dominus [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta, peraltro, che la Corte territoriale ha desunto che egli ricopriva la carica di amministratore di fatto della società poiché avrebbe ricevuto una delega generale dall'ex moglie [OSCURATO:PERSONA], che era socia della stessa, mentre, in realtà, era intervenuto su delega della predetta Angeloni solo in occasione di un voto assembleare, dove del resto aveva espresso la volontà di un mero socio di minoranza.In sostanza, assume che non sarebbe emerso alcun ruolo gestorio da egli svolto nella società, ma solo che aveva prestato consulenza nell'approntamento dell'area dove dovevano svolgersi i concerti e individuato i fornitori del beverage, limitandosi a mansioni meramente esecutive. Deduce poi, in subordine, che al più le funzioni esecutive svolte avrebbero configurato il fatto come di lieve entità ex art. 131-bis cod. pen., in modo tale da giustificare un differente e più attenuato trattamento sanzionatorio e censura la mancata concessione, per le stesse ragioni, delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima dell'esame dei ricorsi si rendono opportune alcune premesse di carattere generale. 1.1.Innanzi tutto, poiché le censure dedotte in alcuni motivi si risolvono, al di là del riferimento nella rubrica all'inosservanza di talune disposizioni normative, in una contestazione del ragionamento inferenziale svolto dai giudici di merito esplicitato attraverso la motivazione, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). Inoltre, poiché le decisioni del Tribunale e della Corte d'appello integrano una c.d. doppia conforme, esse possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). 1.2. Per altro verso, è opportuno ricordare che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, talché la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, 5 d2 nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o di cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948- 01; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254-01). In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Bonelli, Rv. 277540-01). 2.Cominciando dalla valutazione del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], vanno affrontate, innanzi tutto, le questioni, che si dipanano lungo i primi quattro motivi, suscettibili di valutazione unitaria, afferenti la posizione di amministratore di fatto della fallita rivestita dal predetto imputato. A riguardo occorre considerare che il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] nella società è stato argomentato dalle decisioni di merito sulla scorta di una serie di indici, che si sono estrinsecati in un'adeguata motivazione, con la quale, peraltro, la pur diffusa difesa dell'imputato si confronta solo in parte, così declinando censure ai limiti dell'inammissibilità. In particolare, il profilo, che appare al collegio di pregnante rilievo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi, è che l'assunzione, almeno a partire dal 16 luglio 2015, della qualità di socio nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comportava di per sé l'attribuzione al ricorrente di significativi poteri gestori e, in particolare, quelli relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e finanziari della società. Ciò perché, a quanto si evince dalle motivazioni sottese alle pronunce tanto del Tribunale quanto della Corte d'Appello, nello Statuto della società, pur essendo stato indicato come amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], tali cruciali poteri erano stati riservati, così rendendo meramente formale il ruolo 6 'C dell'amministratore, all'assemblea dei soci. Di qui l'assunzione formale del ruolo di socio amministratore da parte del ricorrente è stata congruamente considerata un importante indice ai fini della verifica del ruolo svolto. Ancora più significativo, tuttavia, in forza dell'esigenza, che, al di là dei poteri formali, il ruolo venga esercitato mediante poteri di fatto che disvelino la carica realmente rivestita eppure non attribuita di diritto, la decisione censurata, e già quella di primo grado, hanno valorizzato, in maniera adeguata, i concordanti contributi dichiarativi dei testimoni, i quali hanno evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato e finanziatore della società, in quanto impegnato in molteplici attività, non si interessava direttamente a quella della società fallita, e ai relativi incontri il suo portavoce e longa manus era proprio il figlio, e ciò anche prima di diventare socio. E, del resto, a differenza di quanto sostiene il ricorrente entrambe le decisioni di merito ne hanno inferito il ruolo di amministratore di fatto svolto ancor prima di diventare socio soprattutto perché egli, a seguito del forte litigio intercorso con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva contestato proprio la gestione posta in essere da entrambi i ricorrenti), aveva preteso e ottenuto dall'amministratore delegato Vitali che il medesimo Titta non partecipasse più alle riunioni. Il che, fosse anche dipeso da eventuali offese del Titta alla sua persona, denota la pregnanza del potere direttivo di fatto dell'imputato nella società, tale da consentirgli di imporre all'amministratore formale l'esclusione dalle riunioni di un soggetto, come il Tita, che sin dall'inizio era stato coinvolto dal padre nel progetto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.1. Quanto alle condotte distrattive, occorre premettere che è incontroverso che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate e non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex plurimis, Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497- 01). Di qui la Corte territoriale, una volta accertato, in forza delle dichiarazioni testimoniali, che le somme erano entrate nella disponibilità della società e non sono state rinvenute nelle casse sociali alla data della dichiarazione di fallimento, senza che fosse stata fornita dagli amministratori alcuna giustificazione sulla destinazione delle stesse per finalità sociali, si è limitata a fare applicazione, ritenendo responsabile il [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del consolidato assunto per il quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni 7 Q suddetti (ex ceteris, Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740 - 01). 3. Con riferimento al quinto motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], va premesso che esso è costruito in modo intrinsecamente contradditorio. Per un verso, infatti, il ricorrente sembra lamentare che vi sia stato un mutamento illegittimo nel fatto ritenuto rispetto a quello oggetto dell'imputazione, essendo il primo concretizzatosi in un'omessa tenuta delle scritture contabili a fronte di una puntuale prospettazione accusatoria sulla tenuta delle stesse in modo inidoneo a ricostruire correttamente la situazione economico-patrimoniale della società. Per altro verso, l'imputato muove dall'avvenuta condanna per l'omessa tenuta delle scritture contabili non per dedurre l'illegittimo mutamento dell'imputazione bensì per lamentare che la decisione impugnata non ha argomentato in ordine all'elemento soggettivo richiesto in questa ipotesi, ossia il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. Ad ogni modo, anche volendo ritenere il motivo ammissibile considerando come distinte le censure nelle quali lo stesso si articola, esso non è fondato. 3.1. Sotto un primo aspetto, come noto, le Sezioni Unite nella pronuncia "Carelli" hanno chiarito che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Nella fattispecie in esame, se è vero che l'imputazione era costruita come tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile una corretta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti riconducibili alla società, nel relativo capo si faceva poi riferimento, così rendendo immediatamente comprensibile all'imputato che la contestazione atteneva, in realtà, ad una sostanziale omissione nella tenuta delle scritture contabili alla "scarna documentazione amministrativo-contabile acquisita dalla Curatela e all'assenza delle registrazioni contabili delle poche fatture rinvenute". Talché il [OSCURATO:PERSONA] 8 g non ha subito alcun pregiudizio nell'esercizio del proprio diritto di difesa, essendo di immediata e chiara percezione la prospettazione accusatoria formulata nei suoi confronti. 3.2. Quanto, poi, alla sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato, la sentenza impugnata ha adeguatamente osservato che la gestione scorretta e disordinata della contabilità sociale si sviluppò parallelamente ad altri fatti, provati in modo certo, idonei a evidenziare la volontà degli amministratori di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori, ossia: il mancato pagamento del [OSCURATO:PERSONA]; il pagamento irregolare degli altri fornitori; le distrazioni poste in essere; la prova dello svolgimento di altri eventi dopo il mese di luglio dell'anno 2015 dei quali non vi è traccia nella contabilità (cfr. pag. 15 della decisione impugnata). Di qui, nel ritenere sussistente il richiesto dolo specifico per l'ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili, la Corte d'appello di Milano ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). 4.11 sesto motivo è inammissibile. Tale motivo, infatti, non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione al [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche non già perché egli non ha confessato, come adduce il ricorrente, ma in quanto aveva fornito alla curatela informazioni scarse che si erano poi rivelate anche non veritiere e, comunque, in quanto non era emerso alcun elemento positivo da valorizzare per l'attenuazione, mediante la norma generale di cui all'art. 62-bis cod. pen., del trattamento sanzionatorio. La motivazione, dunque, è assolutamente congrua, considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente argomentato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 9 ce Ciò comporta, d'altra parte, che il ricorso con il quale si deduce l'illegittimità della decisione in parte qua deve essere corredato, a pena di inammissibilità, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, della puntuale indicazione di elementi di segno positivo già indicati al giudice del merito e da questo non considerati nel denegare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Il settimo motivo è, parimenti, inammissibile, poiché, ancora una volta, il [OSCURATO:PERSONA], nel contestare la decisione della Corte d'Appello nella misura in cui non gli è stata concessa la circostanza attenuante speciale correlata alla speciale tenuità del danno di cui all'art. 219, terzo comma, I.fall., non si confronta in alcun modo con la motivazione - peraltro adeguata - della stessa che ha escluso possa configurarsi tale un danno di quasi trentamila euro, con conseguente genericità della relativa doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). 6. Andando ad esaminare le censure di [OSCURATO:PERSONA], occorre trarre le mosse da quelle "principali" con le quali lamenta che gli è stato erroneamente ascritto il ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Si tratta di censure che non colgono nel segno, a prescindere dalla questione della ritenuta interposizione fittizia nelle quote formalmente intestate all'ex moglie [OSCURATO:PERSONA]. Invero, ciò che è stato oggetto di valutazione dirimente, sin dalla sentenza di primo grado, è che i numerosi testi esaminati nel corso del dibattimento hanno riferito che il MANZONI ha esercitato significativi poteri gestori, tanto nella fase prodromica all'inizio dell'attività, al punto da aver individuato l'amministratore formale, quanto in quella successiva di gestione degli eventi, occupandosi direttamente del settore dell'attività diretto al procacciamento e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pag. 15 sentenza di primo grado). Di pregnante rilevanza sono state ritenute, tra le altre, con argomentazioni congrue, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che il MANZONI era presente quotidianamente sul cantiere e dava direttive sullo svolgimento dei lavori (pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado) e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] che, analogamente, ha aggiunto che l'imputato anche dopo l'inizio dell'attività si occupava dei rapporti con i fornitori (pag. 9 della stessa sentenza di primo grado). Talché sono emersi quegli indici che consentono di ritenere, in forza della giurisprudenza richiamata nel § 1.2., un soggetto, pur privo di una carica formale nella società, amministratore di fatto della stessa. 10 Q 7. Quanto all'art. 131-bis cod. pen., in realtà il MANZONI non ha sviluppato in maniera adeguata la relativa censura nel motivo di ricorso nel quale si è limitato a fare riferimento, in via subordinata, alla lieve incidenza della sua attività nella gestione nella società, deducendo non già che ciò avrebbe dovuto comportare l'applicazione della predetta norma, bensì influire sul trattamento sanzionatorio. Peraltro, come si è evidenziato, è al contrario emerso che il ricorrente ha svolto un ruolo gestorio di significativo rilievo in tutte le fasi della vita della società, donde la censura, oltre che incomprensibile e contradditoria, si disvela manifestamente infondata, stante la gravità dei fatti nonché i numerosi precedenti a carico dell'imputato. 8. Con riferimento alla generica doglianza con la quale lo stesso MANZONI adduce che non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, la stessa è inammissibile, avendo riguardo ai principi richiama
Sentenza Cassazione n. 40743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris