CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 32354/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento in data 28 Ottobre 2022 il GIP del Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di applicazione di pena, richiesta dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Emanuele, avanzata in opposizione al decreto penale di condanna al pagamento della somma di euro 7.500 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.187 commi 1 e 8 C.d.S.. Il giudice pronunciava altresì la esecutività del decreto penale di condanna. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.461 comma 3 cod.proc.pen. la difesa dell'imputato, denunciando violazione di legge sotto un duplice profilo. Con un primo motivo assume totale carenza di motivazione in ordine alla principale istanza, formulata con la suddetta opposizione, laddove si richiedeva che la pena applicata nel decreto penale di condanna fosse convertita nella corrispondente sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.186 comma 9 bis C.d.S. Con una seconda ragione di doglianza assume violazione di legge in quanto il giudice delle indagini preliminari, una volta disattesa la richiesta di applicazione della pena, formulata a margine della opposizione a decreto penale di condanna, a prescindere dalla legittimità delle ragioni poste a fondamento della decisione, avrebbe dovuto disporre procedersi con il giudizio immediato, ai sensi dell'art.461 cod.proc.pen., essendo venuta meno, a seguito della proposta opposizione, la finalità deflattiva e di condanna preventiva rappresentata dal decreto penale e non limitarsi a rigettare la richiesta, incorporata nell'opposizione, di applicazione della pena con conseguente pronuncia di definitività del decreto stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono. 2. La sostanza delle censure dedotte deve essere interpretata nel senso che, con le stesse, il ricorrente abbia denunciato l'abnormità del provvedimento impugnato, nella parte in cui esso ha dichiarato esecutivo il decreto penale, nonostante l'imputato avesse proposto rituale atto di opposizione. 3. In effetti, con il provvedimento impugnato il GIP ha privato l'imputato, che si era opposto al decreto penale, della possibilità di difendersi dall'accusa nel contraddittorio processuale; e ciò sulla scorta di un provvedimento giudiziale 1 t strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito che rende definitivo un titolo sanzionatorio non più suscettibile di impugnazione se non con l'opposizione. 3.1 Invero il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato "ex nunc" dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 25964801). In coerenza con tale ambito ricostruttivo, si è in particolare considerato che il mancato accoglimento - per qualsiasi causa - della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 24535601; si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013 - dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258866, ove il richiamato principio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decreto penale in questione). 4. Ne deriva che, a seguito della mancata ammissione al rito richiesto, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, nel caso che ci occupa il GIP non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale, ma avrebbe dovuto compiere l'attività processuale, prevista dal codice di rito, conseguente all'atto di opposizione, vale a dire emettere il decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall'art. 464 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 27240901). 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso, anche ai fini della valutazione della principale richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (sul punto sez.1 n.24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv.263978-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso nella camera di consiglio del