CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 47205/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0503FMN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ascrittigli, la pena di anni tre di reclusione ed euro 240 di multa con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque/ in relazione a plurime condotte di furto pluriaggravato commesso in concorso con altri. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto i fatti contestati ai capi 2a), 3a), 11a) e 12a) non possono essere considerati aggravati/ ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen., dall'utilizzo del mezzo fraudolento, non comprendendosi quale sia stato l'apporto del ricorrente all'utilizzo di tale mezzo in quanto le condotte attive sono state poste in essere dai concorrenti. In particolare, al capo 2a) si contesta il mezzo fraudolento solo perché stazionava sul posto con altro soggetto allo stato non identificato, non comprendendosi chi abbia tenuto la condotta dell'impossessamento della carta di credito; con riferimento al capo 12a) il ricorrente neppure viene menzionato nella condotta fraudolenta, attribuita solo a [OSCURATO:PERSONA] e ad altro soggetto rimasto ignoto. 3. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). E' sufficiente evidenziare che nel capo 12a), pur non menzionandosi espressamente il nome del ricorrente, l'ipotesi accusatoria prevede l'aggravante del fatto commesso in tre persone. Con riguardo a tutte le altre ipotesi indicate nel ricorso, si richiama Sez. 2 n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02 in merito ai criteri d'imputazione delle circostanze aggravanti oggettive a coloro che hanno concorso nel reato.4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 s