CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anetti e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in atti;– ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain atti;– controricorrente –r.g. n. 11980/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 11980/2022Numero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 17679/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1172/2022,depositata in data 18 febbraio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità disoci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno proposto ricorso incassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui laCorte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo gradoche aveva respinto l’impugnazione da essi proposta avverso ladelibera del consiglio di amministrazione del 20 settembre 2010,con cui era stato richiesto loro il pagamento dell’aumento dicapitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 16 settembre2010, e della successiva delibera assembleare del 30 marzo 2011,avente a oggetto la presa d’atto del mancato pagamento deldovuto da parte degli odierni ricorrenti, con conseguente venditacoattiva delle rispettive quote sociali.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.3. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che la delibazione circala natura e la portata delle due delibere impugnate era correlataall’interpretazione della volontà dei soci espressa nella delibera del16 settembre 2010, conseguente – come si legge sia dall’ordinedel giorno, sia dal suo complessivo contenuto – a una situazionereiterata di perdite (già avvenute, cioè, nell’anno precedente e nonsuperate) ammontanti complessivamente ad Euro 199.679,00(segnatamente Euro 121.360,00 risultanti dal bilancio 2009 al 31dicembre di detto anno ed Euro 78.319,00 relative all’annor.g. n. 11980/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 11980/2022Numero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 17679/2026Data pubblicazione 03/06/2026precedente e non risanate); b) che risultava chiaramente dalladetta delibera che la società aveva a disposizione esclusivamente ilcapitale sociale, pari a euro 84.000,00, essendo priva di riserve,con la conseguenza che detto capitale sociale non era di certosufficiente al ripianamento delle perdite che, come detto, eraproprio uno degli obiettivi posti all’ordine del giorno; c) chel’operazione societaria posta in essere non poteva che esserequalificata, anche alla luce del tenore letterale della delibera e deidati contabili, come uno dei provvedimenti da assumere ex artt.2446 e 2447 cod. civ., al fine di evitare lo scioglimento dellasocietà ex art. 2448 cod. civ; d) che, al fine di eliminare le perdite,si era reso necessario utilizzare il capitale sociale di euro84.000,00; compiuta questa operazione, però, le perditeresiduavano e, nel contempo, la società era rimasta priva delcapitale sociale che andava, evidentemente, ricostituito per cui laricostituzione del capitale sociale riguardava la sola somma di Euro84.000,00, laddove per coprire le residue perdite i soci avevanoritenuto di utilizzare un versamento in conto capitale,espressamente previsto nella delibera, peraltro logicamente etemporalmente antecedente rispetto alla ricostituzione del capitalesociale, da qualificare come aumento di capitale a pagamento.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a) Primo motivo: «1. [OSCURATO:PERSONA] E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 281 SEXIESC.P.C. (ART. 360 C.P.C., NN. 3 E 4).», deducendo che la Corteterritoriale avrebbe male interpretato l’istanza dei ricorrenti concui essi intendevano richiedere lo spostamento dell’udienza dir.g. n. 11980/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 11980/2022Numero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 17679/2026Data pubblicazione 03/06/2026discussione orale della causa, avendo il collegio di appelloprescelto la forma di decisione semplificata ex art. 281-sexies,con ciò creando un vulnus al loro diritto di difesa, non essendostati in grado di replicare agli argomenti svolti dalla parteappellata in sede di comparsa di costituzione e risposta.b) Secondo motivo: «2. VIOLAZIONE E/O FALSAAPPLICAZIONE DELL’ART. 1362 COD. CIV. (ART. 360 C.P.C. N.3).», deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteinterpretato il deliberato dell’assemblea straordinaria dellasocietà reso in data 16 settembre 2010, laddove, contro ognievidenza letterale, sarebbe stato inteso che l’aumento di capitaleera effettuato anche mediante un aumento a pagamento consovrapprezzo sul valore delle azioni.c) Terzo motivo: «3. VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]. 2481 E 2466 C.C. (ART. 360 C.P.C., N. 3).»,deducendo che la Corte territoriale, per conseguenza dell’erroneainterpretazione della delibera assembleare del 2010 – oggettodel secondo motivo di ricorso - avrebbe conseguentementeomesso di rilevare che la deliberazione del consiglio diamministrazione – oggetto di impugnazione nell’odierno giudizio- va considerata come un atto compiuto dagli amministratorisenza potere e, soprattutto, senza alcun vincolo diconsequenzialità rispetto alla delibera assembleare del 16settembre 2010 e che la successiva delibera assembleare del2011 – parimenti impugnata – è illegittima, siccome, sempre pereffetto dell’erronea interpretazione della delibera del 2010, haerroneamente applicato l’art. 2466 cod. civ, poiché il versamentoin conto capitale (che è quello che hanno deliberato i soci) nonpuò essere equiparato ai conferimenti in capitale e, in ogni caso,r.g. n. 11980/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 11980/2022Numero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 17679/2026Data pubblicazione 03/06/2026la volontà assembleare andava correttamente qualificata comediretta a stipulare un patto parasociale fra i soci, inquadrabilenello schema del contratto a favore di terzi (società), ovvero inun negozio gratuito atipico disciplinato dall’art. 1333 cod. civ.».2. Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc.civ., atteso che i ricorrenti hanno mancato di depositare, nelrelativo termine perentorio, la copia della sentenza impugnatacompleta di relata di notifica della stessa, giacché, nonostantequanto affermato a pagina 29 del ricorso, non si rinviene, né aglinotificazione del provvedimento medesimo, ma solo una copiadella sentenza medesima, né in alcuna parte del ricorso si attestal’avvenuto deposito della relata di notificazione; né la suddettarelata risulta, comunque, nella disponibilità della Corte nei modiindicati dalla sentenza delle Sez. U. n. 21349 del 6 luglio 2022(esistenza di copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione della sentenza notificata a mezzo PEC; documentazioneprodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma3, cod. proc. civ; documentazione acquisita nei casi in cui la leggedispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o allanotificazione del provvedimento impugnato).Né il ricorso supera la c.d. “prova di resistenza”, atteso che tra ladata di pubblicazione della sentenza impugnata (18 febbraio 2022)e quella di notificazione del ricorso (28 aprile 2022) sono decorsipiù dei sessanta giorni previsti per l’impugnazione.La sanzione di improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111Cost. e 6 CEDU, venendo in rilievo la mancata osservanza di unadempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, chenon mette in discussione il diritto alla difesa e al giusto processo,r.g. n. 11980/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 11980/2022Numero sezionale 2431/2026Numero di raccolta generale 17679/2026Data pubblicazione 03/06/2026essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggioin giudicato della decisione di merito e a selezionare la procedurapiù adeguata alla definizione della controversia (così Cass. 15luglio 2024, n. 19475; id. 28 maggio 2025 n. 14266).3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna GabriottiRoberto e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, cheliquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 11980/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]