CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24871-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] N.230 ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24871/2021 Numero sezionale 5157/2022 Numero di raccolta generale 16809/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 – avverso la sentenza n. 1449/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n.1449/2021 della Corte d’appello di Roma, del 24 febbraio 2021. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensive il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 230 di Roma e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Roma per ivi sentir condannare il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n.230 di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante e dalla terrazza condominiale e al risarcimento dei danni cagionati all’unità immobiliare di proprietà dell’attrice. Venne successivamente chiamata in causa anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in qualità di proprietaria dell’appartamento da cui provenivano le infiltrazioni. Il Tribunale di Roma condannò (sentenza n. 5664/2015) il Condominio all’esecuzione delle opere di manutenzione sul terrazzo, per come indicate nella c.t.u.; condannò altresì la [OSCURATO:SOCIETA]. all’esecuzione delle opere di riparazione da eseguirsi nell’appartamento di proprietà della medesima ed entrambi i convenuti vennero, infine, condannati in solido, “al ripristino dell’immobile dell’attrice” e al pagamento di una somma di € 10.000,00 a titolo risarcitorio; a carico del [OSCURATO:SOCIETA]. vennero infine poste le spese di tutte le c.t.u. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24871/2021 Numero sezionale 5157/2022 Numero di raccolta generale 16809/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Avverso tale sentenza propose appello principale in tre motivi la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) con riguardo al terzo capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto in favore dell’appellata il diritto al risarcimento del danno relativo alla “ridotta fruibilità dell’immobile”; il Condominio propose appello incidentale adesivo rispetto ai primi due motivi dell’appello principale ed impugnò altresì autonomamente il primo capo della pronuncia di primo grado relativo alla ripartizione delle spese da effettuarsi per la manutenzione delle terrazze sovrastanti l’appartamento dell’appellata. La Corte d’appello di Roma ha accolto il primo motivo dell’appello principale, dichiarando assorbiti il secondo ed il terzo ed ha rigettato l’impugnazione incidentale relativa al primo capo della sentenza di primo grado. 4. L’unico motivo del ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. Viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato per un quarto sia le spese del primo grado di giudizio che le spese del grado di appello; la ricorrente muove dalla considerazione del fatto che la Corte d’appello ha accolto il primo motivo dell’appello principale dalla stessa proposto, ritenendo assorbiti gli altri due e così riformando la pronuncia di primo grado relativamente al capo impugnato; tale statuizione avrebbe determinato, secondo la ricorrente, la sua integrale vittoria in grado di appello, ciò ostando alla compensazione delle spese per la fase di impugnazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile (non superando il motivo di ricorso lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24871/2021 Numero sezionale 5157/2022 Numero di raccolta generale 16809/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La ricorrente ha tuttavia presentato in data 5 maggio 2022, e dunque prima della data stabilita per l’adunanza camerale, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., non risultando dall’atto di rinuncia l’adesione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .