CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/10/2020 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 e 497-bis comma 2 c.p. per aver formato n e detenuto un documento d'identità personale valido per l'espatrio falso e per aver in diverse occasioni fornito in occasione di controlli di polizia generalità false. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p., fondata dal giudice del merito esclusivamente sulla circostanza dell'apposizione sul documento ritenuto falso dell'effige dell'imputato, al più integrante un mero indizio del reato abbisognevole di ulteriori elementi convergenti. Inoltre la Corte territoriale si sarebbe contraddetta, avendo per un verso negato la rilevanza dello scopo dell'utilizzo del documento e per l'altro invece valorizzato l'ammissione dell'imputato di averlo formato per poter entrare in Italia, il che dimostrerebbe come la condotta tipica sarebbe stata commessa all'estero e che, per essere perseguita, necessiterebbe ella condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge, rilevando come le dichiarazioni ritenute confessorie rese dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida sarebbero invero viziate dal carattere suggestivo delle domande postegli dal giudice. Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.495 c.p. In tal senso il ricorrente lamenta come la Corte abbia illogicamente ritenuto irrilevante l'accertamento della reale identità dell'imputato ai fini della sussistenza del reato. Analoghi vizi vengono denunziati con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è nel suo complesso infondato. Infatti il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione degli oramai consolidati principi affermati da questa Corte per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, c.p., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303). Ed in proposito questa Corte ha altresì precisato che integrano la medesima fattispecie non solo le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, ma altresì di detenzione, per uso non personale, o anche personale se l'agente è concorso nella contraffazione del documento, rimanendo così irrilevante l'eventuale consumazione all'estero dell'alternativa condotta di formazione del documento falso (Sez. 5, Sentenza n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamay, Rv. 277427). In altri termini proprio dalla lettura sistematica dei due commi dell'art. 497-bis c.p. si evince come il possesso per uso personale rientri nella previsione meno grave di cui al primo comma solo se il possessore non sia concorso nella contraffazione (Sez. 5, Sentenza n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221; Sez. 5, Sentenza n. 17673 del 24/03/2011, Batereanu, Rv. 250188). Quanto invece alla violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 2 c.p.p., la doglianza è manifestamente infondata, atteso che la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio non solo sull'apposizione dell'effige dell'imputato sul documento intestato ad altri, ma altresì sulle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo all'udienza di convalida e sull'accertamento effettuato dagli inquirenti attraverso gli istituzionali canali internazionali della corrispondenza delle generalità riportate sul documento a soggetto diverso dall'imputato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Anzitutto va osservato che l'art. 65 c.p.p. invocato dal ricorrente non è norma processuale la cui violazione è prevista a pena di inutilizzabilità e che pertanto altro doveva essere eventualmente il riferimento posto alla base dell'eccezione proposta. In secondo luogo è appena il caso di rilevare come il divieto di domande suggestive posto dall'art. 499 comma 3 c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente l'esame dei testimoni e delle parti private eseguito nel dibattimento e comunque, per consolidato insegnamento di questa Corte, non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790). Infineìva comunque ribadito che la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, c.p.p., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 c.p.p. (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399). Dunque il vizio deducibile in questa sede non è in ogni caso quello di violazione di legge denunziato dal ricorrente, bensì eventualmente quello - non dedotto - del vizio di motivazione. 4. Il terzo motivo è infondato. Logicamente la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 495 c.p. sulla base dell'accertata falsità del documento esibito dall'imputato al momento del suo arresto e dal fatto che in numerose altre occasioni egli aveva fornito generalità sempre diverse da quelle indicate nello stesso documento, circostanza questa non contestata dal ricorrente. Anche a voler ammettere, dunque, che in una di tali occasioni l'imputato abbia fornito le sue vere generalità - circostanza che peraltro è frutto di una mera congettura - comunque rimane logicamente accertato che nelle altre quelle declinate erano inevitabilmente false. Ed infatti, a dispetto dell'isolato precedente citato nel ricorso, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso per cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, Sentenza n. 23556 del 15/07/2020, Zitouni, Rv. 279362). 5. Il quarto motivo è nuovamente inammissibile. Infatti il giudice dell'appello ha adeguatamente e logicamente motivato le proprie scelte in merito al trattamento sanzionatorio argomentando legittimamente dai precedenti dell'imputato e dalla ritenuta gravità dei fatti contestati. Con tale motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, se non in maniera assertiva ovvero prospettando valutazioni che attengono al merito della decisione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] I-7 CORTE D