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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24116/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12441-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 40,pal.

A, scala C,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico Sanzione disciplinare R.G.N.12441/2016 Cron.

Rep.

Ud.12/05/2022 CC avverso la sentenza n. 1156/2015della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 188/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, adita con appello principale dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello incidentale e, in accoglimento del gravame principale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva ritenuto illegittime le sanzioni disciplinari della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo stipendio irrogate dal Ministero a definizione dei procedimenti disciplinari avviati con le contestazioni del 18 agosto2012 e del 18 ottobre 2012;

2. la Corte territoriale ha escluso che fosse affetta da nullità la costituzione nel giudizio di primo grado del Ministero ed ha rilevato che la memoria difensiva era stata depositata, seppure non in originale,e recava in copia la firma, non disconosciuta, del dirigente incaricato di rappresentare in giudizio l’amministrazione, sicché di quest’ultima non poteva essere dichiarata la contumacia;

3. il giudice d’appello ha, poi, ritenuto la tempestività della sanzione irrogata il 19 settembre 2012 perché l’atto con il quale l’Amministrazione aveva rettificato la data dell’audizione, inizialmente fissata per il 20 settembre, anticipandola al 27 agosto 2012,era stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in via di urg enza ed il Tribunale ne aveva sospeso l’efficacia, sicché l’iniziativa assunta dallo stesso dipendente aveva comportato la proroga del termine finale per una durata pari a quella del differimento ottenuto in via giudiziale;

4. nel merito la Corte ha ritenuto specifiche le contestazioni in quanto le condotte erano state analiticamente descritte e sussunte nella fattispecie prevista dall’art. 13, comma 3, del CCNL 2002/2005;

5. ha precisato al riguardo che il fatto di rilevanza disciplinare non deve essere compiutamente descritto dal codice allorquando sia percepibile dal lavoratore come illecito e ciò si verifica qualora le condotte vengano tenute in violazione di precise norme di legge o di ordini di servizio;6. analizzate le risultanze della prova testimoniale il giudice del merito ha ritenuto provati i fatti addebitati ed infondate le giustificazioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] ed ha di conseguenza escluso l’asserita illegittimità delle sanzioni;

7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla congruità delle sanzioni rispetto agli illeciti addebitati, contestata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nellamemoria difensiva con appello incidentale;

2. il secondo motivo, intitolato «inesistenza/nullità dell’atto di costituzione del giudizio di primo grado del Ministero e nullità della sentenza per violazione di legge», censura la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la costituzione del resistente sebbene la memoria difensiva non fosse sottoscritta dal funzionario incaricato della difesa,perché prodotta in copia e non in originale;

2.1. sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che in assenza di sottoscrizione l’atto doveva essere ritenuto inesistente e non nullo, con conseguente impossibilità di sanatoria e pieno diritto della controparte di denunciare il vizio in ogni stato e grado del giudizio;

3. la terza censura eccepisce la «nullità della sentenza per violazione di legge (art. 55 d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione all’art. 13 del CCNL 2002/2005)» perché,a detta del ricorrente, il principio di specificità della contestazione impone al datore di lavoro pubblico di indicare espressamente la fattispecie disciplinare che si assume integrata, con la conseguenza che non poteva il Ministerorichiamare solo l’art. 13 del CCNL di comparto , che sanziona una pluralità di addebiti diversi;

4. con il quarto motivo è denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - nullità di un provvedimento disciplinare privo di correlazione con la precedente contestazione» e si addebita alla Corte distrettuale di non avere pronunciato sulla questione, riproposta con l’appello incidentale, della violazione del principio di immutabilità della contestazione;

5. la quinta critica addebita alla sentenza impugnata «violazione di legge ( 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001); nullità delle contestazioni e del provvedimento disciplinare notificato in data 19 settembre 2012; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti» perché avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere prorogato il termine di 60 giorni fissato a pena di decadenza per la conclusione del procedimento;

5.1. il ricorrente ricorda che la contestazione era stata notificata il 20 luglio 2012 e l’audizione era stata fissata per il successivo 20 settembre, data, questa, che avrebbe comportato il necessariosuperamento del termine finale;

5.2. avvedutasi di ciò l’amministrazione aveva anticipato l’audizione al 27 agosto ma il provvedimento era stato impugnato con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al Tribunale di Sulmona che ne aveva sospeso l’efficacia;

5.3. sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che non poteva il giudice d’appello ritenere prorogato il termine finale perché lo strumento cautelare era stato utilizzato a tutela del diritto di difesa, leso dall’anticipazione al 27 agosto, in pieno periodo feriale, comunicata solo il 13 agosto;

6. con il sesto motivo è dedotto «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti -specifiche questioni delineate dal lavoratore nelle sue difese attinenti al merito della vicenda e alla sua ricostruzione sotto il profilo storico» e si addebita alla Corte territoriale di non avere sufficientemente valutato le difese del lavoratore;

7. infine la settima censura torna a denunciare l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello che era stata sollevata nella memoria difensiva;

8. il ricorso non può trovare accoglimento;

9. l’ordine logico delle questioni impone di esaminare con priorità il secondo motivo che, oltre a presentare profili di inammissibilità perché non formulato nel rispetto degli oneri formali imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (la memoria di costituzione non è specificamente indicata nei modi precisati da Cass.

S.U. n. 8077/2012), infondatamente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inesistente la costituzione del Ministero nel giudizio di primo grado;

9.1. l’orientamento secondo cui gli atti indicati nell’art. 125 cod. proc. civ. sono inesistenti se privi di sottoscrizione (Cass. n. 1275/2011) non è applicabile nella fattispecienella quale è incontestato che la memoria ex art. 416 cod. proc. civ., depositata in copia e non in originale, conteneva la firma del funzionario delegato a rappresentare in giudizio l’amministrazione ai sensi dell’art. 417 bis cod. proc. civ.;

9.2. il deposito della copia in luogo dell’originale, seppure non conforme a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 416 cod. proc. civ. e 74 5 disp. att. cod. proc. civ., non è espressamente sanzionato con la nullità né rende la costituzione inidonea al raggiungimento del suo scopo, perché il ricorrente è posto nelle condizioni di individuare l’autore dell’atto e di valutare il tenore delle difese e delle eccezioni proposte dal resistente, sicché si è in presenza di una mera irregolarità, che non lede il diritto di difesa della controparte e che può essere sanata, come avvenuto nella fattispecie, dal deposito dell’originale;

10. il primo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo sono tutti inammissibili perché confondono il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. con l’omessa pronuncia, che va denunciata nei modi indicati da Cass.

S.U. n. 17931/2013;

10.1. il vizio di cui alrichiamato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, è ravvisabile solo qualora il giudice, nel pronunciare sulla domanda o sull’eccezione, ometta di esaminare un fatto storico decisivo ai fini di causa, perché il suo apprezzamento avrebbe comportato una diversa soluzione della controversia, sicché non è ravvisabile qualora l’attività valutativa omessa si riferisca non al fatto, ma alla domanda, all’eccezioneo al motivo di appello;

10.2. in tal caso si ravvisa un’omessa pron uncia che, anche ove in ipotesi sussistente, deve essere denunciata nelle formee con le modalità indicat e da Cass.

S.U. n. 17931/2013 secondo cui se, da un lato, non è necessario che il motivo richiamiespressamente il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., dall’altro è comunque requisito imprescindibile di ammissibilità che il ricorrente faccia univoco riferimento alla nullità della sentenza impugnata, derivata dalla violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciatodi cui all’art. 112 cod. proc. civ. ;

10.3. nellafattispecie il ricorso, che difetta anche del requisito di specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché si limita a rinviare per relationem agli atti processuali del giudizio di merito, non individua correttamente l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, non eccepisce la nullità della sentenza impugnata (infondatamente ravvisata solo quale conseguenza dell’asserita violazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001), insiste nel denunciare un vizio, quello di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, concerne solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo( cfr. fra le tante Cass.

S.U. n. 34476/2019 che rinvia a Cass.

S.U. n. 8053/2014, Cass.

S.U. n. 9558/2018, Cass.

S.U. n. 33679/2018);10.4. neppure è possibile riqualificare la sesta critica e ricondurla al vizio motivazionale, oggi denunciabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 cod. proc. civ., perché all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., rileva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in séche risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

10.5. nessuna di dette evenienze ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale, come evidenziato nello storico di lite, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali doveva essere ravvisata la responsabilità disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli addebiti contestati;

11. inammissibile è anche il terzo motivo che, nel denunciare la mancanza di specificità della contestazione, non ne riproduce, quantomeno nelle parti rilevanti, il contenuto né fornisce indicazioni sulla localizzazione del documento negli atti processuali;

11.1. gli oneri imposti dal combinato disposto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure;

11.2. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass.

S.U. n. 25038/2013);

11.3. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105);

11.4. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ed hanno ritenuto in quel caso assolto l’onere medesimo perché la parte «ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio …., individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»; 11.5.nella fattispecie, al contrario, il ricorso, oltre a non riportare nel corpo del motivo alcun passo della contestazione, asseritamente priva di specificità,non fornisce indicazioni in merito alla localizzazione del documento nei fascicoli processuali e non lo menziona neppure nell’indice delle produzioni documentali, che fa un generico riferimento ai «fascicoli dei precedenti gradi di giudizio»;

11.6. il ricorso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU ( punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione ( si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili);

11.7. a soli fini di completezza si deve aggiungere che i principi di specificità ed immutabilità della contestazione attengono al fatto di rilevanza disciplinare e non alla sua qualificazione giuridica, sicché, come da tempo affermato da questa Corte, il datore di lavoro non è tenuto ad indicare le disposizioni di legge o di contratto che si assumono violate e la sanzione applicabile (Cass. n. 8702/2000) né l’indicazione eventualmente contenuta nella lettera di contestazione impedisce allo stesso datore ed al giudice una diversa qualificazione del fatto contestato ( Cass. n. 2935/2013);

12. il quinto motivo è infondato perché è tutto incentrato su un presupposto erroneo, ossia sulla giuridica impossibilità per l’amministrazione di anticipare la data dell’audizione cheera stata inizialmente fissata al 20 settembre 2012;

12.1. nell’impiego pubblico contrattualizzato l’esercizio del potere disciplinare è privo della discrezionalità che caratterizza l’analogo potere del datore di lavoro privato ( Cass. n. 14245/2019; Cass. n. 8722/2017) ed il rispetto dellerigide regole procedimentalipreviste dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 è imposto non solo a tutela del diritto di difesa dell’incolpato ma anche a presidio dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell’amministrazione, che è tenuta a reagire tempestivamente all’illecito commesso dal dipendente, tanto che, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma 3, l’omissione e il ritardo nel compimento degli atti del procedimento disciplinare sonofonte di responsabilità per il dirigente;

12.2. le diverse fasi del procedimento devono rispettare le cadenze temporali previstedal legislatore e, pertanto, ove l’amministrazione si avveda dell’errore commesso nella fissazione della data dell’audizione è consentita, ed è anzi doverosa, l’anticipazione dell’audizione medesima, che incontra come unico limite il rispetto del termine minimo a difesa di dieci giorni, imposto dal richiamato art. 55 bis, comma 2;

12.3. il Ministero non era , quindi, vincolat o a mantenere ferma la data originariamente fissata e legittimamente ha comunicato il 13 agosto 2012 l’anticipazione al 27 agosto 2012 dell’audizione inizialmente fissata per una data che avrebbe comportato il mancato rispetto del termine perentorio finale per la definizione del procedimento;12.4. quell’anticipazione non ledeva in alcun modo il diritto di difesa dell’incolpato, al quale era stato comunque assicurato il termine minimo previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 55 bis, sicchécorrettamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio, stabilito dal richiamato comma 2, secondo cui il differimento disposto su richiesta del dipendente comporta anche la proroga in misura corrispondente del termine finale per la conclusione del procedimento;

13. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché sono infondati il secondo ed il quinto motivo ed inammissibili le ulteriori censure;

14. le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo;

15. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12441-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 40,pal. A, scala C,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico Sanzione disciplinare R.G.N.12441/2016 Cron. Rep. Ud.12/05/2022 CC avverso la sentenza n. 1156/2015della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 188/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, adita con appello principale dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello incidentale e, in accoglimento del gravame principale, ha riformato la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva ritenuto illegittime le sanzioni disciplinari della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo stipendio irrogate dal Ministero a definizione dei procedimenti disciplinari avviati con le contestazioni del 18 agosto2012 e del 18 ottobre 2012; 2. la Corte territoriale ha escluso che fosse affetta da nullità la costituzione nel giudizio di primo grado del Ministero ed ha rilevato che la memoria difensiva era stata depositata, seppure non in originale,e recava in copia la firma, non disconosciuta, del dirigente incaricato di rappresentare in giudizio l’amministrazione, sicché di quest’ultima non poteva essere dichiarata la contumacia; 3. il giudice d’appello ha, poi, ritenuto la tempestività della sanzione irrogata il 19 settembre 2012 perché l’atto con il quale l’Amministrazione aveva rettificato la data dell’audizione, inizialmente fissata per il 20 settembre, anticipandola al 27 agosto 2012,era stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in via di urg enza ed il Tribunale ne aveva sospeso l’efficacia, sicché l’iniziativa assunta dallo stesso dipendente aveva comportato la proroga del termine finale per una durata pari a quella del differimento ottenuto in via giudiziale; 4. nel merito la Corte ha ritenuto specifiche le contestazioni in quanto le condotte erano state analiticamente descritte e sussunte nella fattispecie prevista dall’art. 13, comma 3, del CCNL 2002/2005; 5. ha precisato al riguardo che il fatto di rilevanza disciplinare non deve essere compiutamente descritto dal codice allorquando sia percepibile dal lavoratore come illecito e ciò si verifica qualora le condotte vengano tenute in violazione di precise norme di legge o di ordini di servizio;6. analizzate le risultanze della prova testimoniale il giudice del merito ha ritenuto provati i fatti addebitati ed infondate le giustificazioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] ed ha di conseguenza escluso l’asserita illegittimità delle sanzioni; 7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla congruità delle sanzioni rispetto agli illeciti addebitati, contestata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nellamemoria difensiva con appello incidentale; 2. il secondo motivo, intitolato «inesistenza/nullità dell’atto di costituzione del giudizio di primo grado del Ministero e nullità della sentenza per violazione di legge», censura la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la costituzione del resistente sebbene la memoria difensiva non fosse sottoscritta dal funzionario incaricato della difesa,perché prodotta in copia e non in originale; 2.1. sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che in assenza di sottoscrizione l’atto doveva essere ritenuto inesistente e non nullo, con conseguente impossibilità di sanatoria e pieno diritto della controparte di denunciare il vizio in ogni stato e grado del giudizio; 3. la terza censura eccepisce la «nullità della sentenza per violazione di legge (art. 55 d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione all’art. 13 del CCNL 2002/2005)» perché,a detta del ricorrente, il principio di specificità della contestazione impone al datore di lavoro pubblico di indicare espressamente la fattispecie disciplinare che si assume integrata, con la conseguenza che non poteva il Ministerorichiamare solo l’art. 13 del CCNL di comparto , che sanziona una pluralità di addebiti diversi; 4. con il quarto motivo è denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - nullità di un provvedimento disciplinare privo di correlazione con la precedente contestazione» e si addebita alla Corte distrettuale di non avere pronunciato sulla questione, riproposta con l’appello incidentale, della violazione del principio di immutabilità della contestazione; 5. la quinta critica addebita alla sentenza impugnata «violazione di legge ( 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001); nullità delle contestazioni e del provvedimento disciplinare notificato in data 19 settembre 2012; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti» perché avrebbe errato il giudice d’appello nel ritenere prorogato il termine di 60 giorni fissato a pena di decadenza per la conclusione del procedimento; 5.1. il ricorrente ricorda che la contestazione era stata notificata il 20 luglio 2012 e l’audizione era stata fissata per il successivo 20 settembre, data, questa, che avrebbe comportato il necessariosuperamento del termine finale; 5.2. avvedutasi di ciò l’amministrazione aveva anticipato l’audizione al 27 agosto ma il provvedimento era stato impugnato con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al Tribunale di Sulmona che ne aveva sospeso l’efficacia; 5.3. sostiene il [OSCURATO:PERSONA] che non poteva il giudice d’appello ritenere prorogato il termine finale perché lo strumento cautelare era stato utilizzato a tutela del diritto di difesa, leso dall’anticipazione al 27 agosto, in pieno periodo feriale, comunicata solo il 13 agosto; 6. con il sesto motivo è dedotto «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti -specifiche questioni delineate dal lavoratore nelle sue difese attinenti al merito della vicenda e alla sua ricostruzione sotto il profilo storico» e si addebita alla Corte territoriale di non avere sufficientemente valutato le difese del lavoratore; 7. infine la settima censura torna a denunciare l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello che era stata sollevata nella memoria difensiva; 8. il ricorso non può trovare accoglimento; 9. l’ordine logico delle questioni impone di esaminare con priorità il secondo motivo che, oltre a presentare profili di inammissibilità perché non formulato nel rispetto degli oneri formali imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (la memoria di costituzione non è specificamente indicata nei modi precisati da Cass. S.U. n. 8077/2012), infondatamente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inesistente la costituzione del Ministero nel giudizio di primo grado; 9.1. l’orientamento secondo cui gli atti indicati nell’art. 125 cod. proc. civ. sono inesistenti se privi di sottoscrizione (Cass. n. 1275/2011) non è applicabile nella fattispecienella quale è incontestato che la memoria ex art. 416 cod. proc. civ., depositata in copia e non in originale, conteneva la firma del funzionario delegato a rappresentare in giudizio l’amministrazione ai sensi dell’art. 417 bis cod. proc. civ.; 9.2. il deposito della copia in luogo dell’originale, seppure non conforme a quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 416 cod. proc. civ. e 74 5 disp. att. cod. proc. civ., non è espressamente sanzionato con la nullità né rende la costituzione inidonea al raggiungimento del suo scopo, perché il ricorrente è posto nelle condizioni di individuare l’autore dell’atto e di valutare il tenore delle difese e delle eccezioni proposte dal resistente, sicché si è in presenza di una mera irregolarità, che non lede il diritto di difesa della controparte e che può essere sanata, come avvenuto nella fattispecie, dal deposito dell’originale; 10. il primo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo sono tutti inammissibili perché confondono il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. con l’omessa pronuncia, che va denunciata nei modi indicati da Cass. S.U. n. 17931/2013; 10.1. il vizio di cui alrichiamato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, è ravvisabile solo qualora il giudice, nel pronunciare sulla domanda o sull’eccezione, ometta di esaminare un fatto storico decisivo ai fini di causa, perché il suo apprezzamento avrebbe comportato una diversa soluzione della controversia, sicché non è ravvisabile qualora l’attività valutativa omessa si riferisca non al fatto, ma alla domanda, all’eccezioneo al motivo di appello; 10.2. in tal caso si ravvisa un’omessa pron uncia che, anche ove in ipotesi sussistente, deve essere denunciata nelle formee con le modalità indicat e da Cass. S.U. n. 17931/2013 secondo cui se, da un lato, non è necessario che il motivo richiamiespressamente il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., dall’altro è comunque requisito imprescindibile di ammissibilità che il ricorrente faccia univoco riferimento alla nullità della sentenza impugnata, derivata dalla violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciatodi cui all’art. 112 cod. proc. civ. ; 10.3. nellafattispecie il ricorso, che difetta anche del requisito di specificità imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché si limita a rinviare per relationem agli atti processuali del giudizio di merito, non individua correttamente l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, non eccepisce la nullità della sentenza impugnata (infondatamente ravvisata solo quale conseguenza dell’asserita violazione dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001), insiste nel denunciare un vizio, quello di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, concerne solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 34476/2019 che rinvia a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018);10.4. neppure è possibile riqualificare la sesta critica e ricondurla al vizio motivazionale, oggi denunciabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 cod. proc. civ., perché all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., rileva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in séche risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione; 10.5. nessuna di dette evenienze ricorre nella fattispecie perché la Corte territoriale, come evidenziato nello storico di lite, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali doveva essere ravvisata la responsabilità disciplinare del [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli addebiti contestati; 11. inammissibile è anche il terzo motivo che, nel denunciare la mancanza di specificità della contestazione, non ne riproduce, quantomeno nelle parti rilevanti, il contenuto né fornisce indicazioni sulla localizzazione del documento negli atti processuali; 11.1. gli oneri imposti dal combinato disposto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure; 11.2. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass. S.U. n. 25038/2013); 11.3. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altricontro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 11.4. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ed hanno ritenuto in quel caso assolto l’onere medesimo perché la parte «ha fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio …., individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti»; 11.5.nella fattispecie, al contrario, il ricorso, oltre a non riportare nel corpo del motivo alcun passo della contestazione, asseritamente priva di specificità,non fornisce indicazioni in merito alla localizzazione del documento nei fascicoli processuali e non lo menziona neppure nell’indice delle produzioni documentali, che fa un generico riferimento ai «fascicoli dei precedenti gradi di giudizio»; 11.6. il ricorso, che non rispetta neppure le forme indicate nel protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense del 17 dicembre 2015 citato dalla Corte EDU ( punto 2: nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, c. 1, n. 6, del CPC), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; punto 4 : siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all’allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, del CPC, gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso), è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione ( si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili); 11.7. a soli fini di completezza si deve aggiungere che i principi di specificità ed immutabilità della contestazione attengono al fatto di rilevanza disciplinare e non alla sua qualificazione giuridica, sicché, come da tempo affermato da questa Corte, il datore di lavoro non è tenuto ad indicare le disposizioni di legge o di contratto che si assumono violate e la sanzione applicabile (Cass. n. 8702/2000) né l’indicazione eventualmente contenuta nella lettera di contestazione impedisce allo stesso datore ed al giudice una diversa qualificazione del fatto contestato ( Cass. n. 2935/2013); 12. il quinto motivo è infondato perché è tutto incentrato su un presupposto erroneo, ossia sulla giuridica impossibilità per l’amministrazione di anticipare la data dell’audizione cheera stata inizialmente fissata al 20 settembre 2012; 12.1. nell’impiego pubblico contrattualizzato l’esercizio del potere disciplinare è privo della discrezionalità che caratterizza l’analogo potere del datore di lavoro privato ( Cass. n. 14245/2019; Cass. n. 8722/2017) ed il rispetto dellerigide regole procedimentalipreviste dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 è imposto non solo a tutela del diritto di difesa dell’incolpato ma anche a presidio dei principi di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell’amministrazione, che è tenuta a reagire tempestivamente all’illecito commesso dal dipendente, tanto che, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma 3, l’omissione e il ritardo nel compimento degli atti del procedimento disciplinare sonofonte di responsabilità per il dirigente; 12.2. le diverse fasi del procedimento devono rispettare le cadenze temporali previstedal legislatore e, pertanto, ove l’amministrazione si avveda dell’errore commesso nella fissazione della data dell’audizione è consentita, ed è anzi doverosa, l’anticipazione dell’audizione medesima, che incontra come unico limite il rispetto del termine minimo a difesa di dieci giorni, imposto dal richiamato art. 55 bis, comma 2; 12.3. il Ministero non era , quindi, vincolat o a mantenere ferma la data originariamente fissata e legittimamente ha comunicato il 13 agosto 2012 l’anticipazione al 27 agosto 2012 dell’audizione inizialmente fissata per una data che avrebbe comportato il mancato rispetto del termine perentorio finale per la definizione del procedimento;12.4. quell’anticipazione non ledeva in alcun modo il diritto di difesa dell’incolpato, al quale era stato comunque assicurato il termine minimo previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 55 bis, sicchécorrettamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie il principio, stabilito dal richiamato comma 2, secondo cui il differimento disposto su richiesta del dipendente comporta anche la proroga in misura corrispondente del termine finale per la conclusione del procedimento; 13. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché sono infondati il secondo ed il quinto motivo ed inammissibili le ulteriori censure; 14. le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo; 15. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 24116/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris