CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 12848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30349/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 600/2018 depositata il 15/03/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E. A . RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti hanno citato in giudizio la società assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di avere sottoscritto quattro polizze assicurative presso la sub agenzia Ina di Ribolla gestita dal Valori e di avere successivamente appreso che il Valori aveva truffato i propri assicurati emettendo polizze fittizie, ragion per cui avevano sporto querela. Hanno quindi proposto domanda di adempimento del contratto, in subordine previo accertamento della responsabilità extracontrattuale del Valori, la condanna di questi in solido con il Reali e con l’Ina alla restituzione della sorte capitale interessi e rivalutazione. Il T ribunale ha condannato la società assicuratrice al pagamento della sorte capitale indicata nelle polizze oltre ai frutti e agli interessi legali. La società assicuratrice ha proposto appello che la Corte di Firenze ha accolto respingendo le domande nei confronti della società assicuratrice e condannando in solido il Valori e il Reali. Avverso la predetta sentenza h anno proposto ricorso per Cassazione gli assicurati affidandosi a cinque motivi. N on si sono costituiti gli intimati. Ciò premesso si rileva che non risulta notificato il ricorso per Cassazione a Valori J acopo , soggetto che pure è st ato parte de i giudizi di primo e secondo grado -in quest'ultimo giudizio contumace -e che è stato condannato al risarcimento del danno in favore degli attuali ricorrenti in solido con [OSCURATO:PERSONA]; che pertanto deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del Calori a lui notificando il ricorso entro giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa anuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro giorni sessata dalla comunicazione della presente ordina