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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30127/2026

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orte di appello di Milano hariformato parzialmente la condanna resa dal Tribunale di Monza in data 3 maggio2023 e ha rideterminato la pena irrogata all’imputato in quella di anni uno e mesidieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. conpronuncia resa in sede di rinvio disposto con sentenza di annullamento di questaCorte, sezione Quinta penale n. 17830 - 25 del 9 aprile 2025.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo (violazione dell'art.58, comma 2, della legge n. 689 del 1981 per aver rigettato la Corte di appello larichiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il motivo è inammissibile perché generico e comunquerelativo al trattamento sanzionatorio che risulta debitamente motivato dallaCorte territoriale con ragionamento completo, nonché ineccepibile in diritto (v. p.5 e 6 della sentenza impugnata).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedegli stretti rapporti tra le parti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Milano hariformato parzialmente la condanna resa dal Tribunale di Monza in data 3 maggio2023 e ha rideterminato la pena irrogata all’imputato in quella di anni uno e mesidieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. conpronuncia resa in sede di rinvio disposto con sentenza di annullamento di questaCorte, sezione Quinta penale n. 17830 - 25 del 9 aprile 2025.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione affidato a un unico motivo (violazione dell'art.58, comma 2, della legge n. 689 del 1981 per aver rigettato la Corte di appello larichiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il motivo è inammissibile perché generico e comunquerelativo al trattamento sanzionatorio che risulta debitamente motivato dallaCorte territoriale con ragionamento completo, nonché ineccepibile in diritto (v. p.5 e 6 della sentenza impugnata).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili in ragionedegli stretti rapporti tra le parti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30127/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris