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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 28981/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32008/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VITERBO n. 480/2020 depositata il19/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 480 del 2020 del Tribunale di Viterbo esponendo che: - con sentenza n. 173 del 2017 il G iudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] della zona di competenza dell’ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di euro 900 in favore dell’ utente [OSCURATO:PERSONA] per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, avendo ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario; - aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda; - la decisione era stata appellata dalla società, deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio e, nel caso di condanna, la condanna in manleva della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale e rigettava l’appello principal e della [OSCURATO:SOCIETA], osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione era imposta dall’art. 133 cod. proc. amm.; confermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva, e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della Brugnoletti, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione dell’importo percepito a titolo di canoni di depurazione per il periodo tra il 1 gennaio 2013 e il 6 marzo 2015; resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso la signora Brugnoletti; le parti non hanno depositato memorie; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta il difetto di giurisdizione ordinaria, argomentando che il Tribunale di Viterbo erroneamente non avrebbe declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo le inadempienze civilistiche ma anche la pretesa riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa per l’erogazione del servizio, richiesta quest’ultima che investiva direttamente le scelte discrezionali dell’entepiuttosto che la tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che essa riguardava i profili civilistici della pretesa, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; con il terzo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato di considerare il ruolo-chiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’Autorità d’Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima, evocata in lite, è sempre rimasta contumace), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell’impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata; Considerato che -il primo motivodi ricorso è manifestamente infondato; infatti, questa Corte (Cass., Sez.

U., 27/05/2022, n. 17248), in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha ricordatoil principio secondo cui l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato -rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale ipotesi, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dall’amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza (si richiama: Cass., Sez.

U., n. 32780 del 2018, Cass., Sez.

U., n. 33209 del 2018, e Cass., Sez.

U., n. 36897 del 2021); le menzionate Sezioni Unite hanno evidenziato che pertanto «è il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio» (si richiama Cass. Sez.

U. n. 32780/2018 cit.); - il secondo motivo è, invece, fondato; nello stesso precedente richiamato (Cass., Sez.

U., n. 17248 del 2022), è stato chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]» (si richiama Cass., Sez.

Un., n. 36897 del 2021); si è soggiunto che «non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile “rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche” (Cass., Sez.

Un., n. 32780 del 2018 cit.)»; -il terzo motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento della gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice; la sentenza è cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il terzo, e la causa è rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione che provvederà a definire il rapporto tra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA] e a definire anche le spese del giudizio di legittimità tra di loro secondo il criterio della soccombenza; poiché la controversia tra la ricorrente Ta l ete s.p.a. e la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] n on è destinata a proseguire in sede di rinvio, le spese tra le predette parti sono liquidate secondo soccombenza come al dispositivo.

P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Viterbo perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimitànei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Regione [OSCURATO:PERSONA].

Pone a carico della [OSCURATO:SOCIETA] le spese sostenute dalla Br

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32008/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N.28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VITERBO n. 480/2020 depositata il19/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 480 del 2020 del Tribunale di Viterbo esponendo che: - con sentenza n. 173 del 2017 il G iudice di pace di Viterbo aveva condannato la deducente, quale gestore del [OSCURATO:PERSONA] della zona di competenza dell’ATO 1 [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di euro 900 in favore dell’ utente [OSCURATO:PERSONA] per fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti legali e, come tale, assoggettata al divieto di uso alimentare, avendo ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario; - aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla deducente convenuta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa per tenerla indenne dagli effetti negativi dell’eventuale accoglimento della domanda; - la decisione era stata appellata dalla società, deducendo l’insussistenza della propria responsabilità contrattuale per il disservizio e, nel caso di condanna, la condanna in manleva della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - il Tribunale di Viterbo, pronunciando sul gravame di merito, ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale e rigettava l’appello principal e della [OSCURATO:SOCIETA], osservando che l’inadempimento contrattuale era conclamato, mentre sull’inadeguato esercizio dei poteri pubblicistici regionali la suddetta conclusione era imposta dall’art. 133 cod. proc. amm.; confermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva, e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della Brugnoletti, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione dell’importo percepito a titolo di canoni di depurazione per il periodo tra il 1 gennaio 2013 e il 6 marzo 2015; resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso la signora Brugnoletti; le parti non hanno depositato memorie; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta il difetto di giurisdizione ordinaria, argomentando che il Tribunale di Viterbo erroneamente non avrebbe declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, così disattendendo la relativa eccezione, senza considerare che la domanda degli utenti non riguardava solo le inadempienze civilistiche ma anche la pretesa riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa per l’erogazione del servizio, richiesta quest’ultima che investiva direttamente le scelte discrezionali dell’entepiuttosto che la tutela del diritto soggettivo al pagamento di un canone contrattualmente stabilito da attuarsi attraverso la disapplicazione del provvedimento amministrativo; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 141 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, 9, 12 e 13, del d.lgs. n. 31 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, e della O.P.C.M. 3921 del 2011, rapportati all’art. 1218 cod. civ, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda di manleva proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che essa riguardava i profili civilistici della pretesa, stante l’intervenuto regime emergenziale, disciplinato dalla richiamata normativa di settore, implicante la sostanziale impossibilità del soggetto gestore del S.I.I. d’intervenire sulla qualità dell’acqua erogata agli utenti e, conseguentemente, il diritto a essere tenuto indenne, al riguardo, da ogni responsabilità; con il terzo motivo d’impugnazione si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, perché la sentenza del Tribunale di Viterbo avrebbe trascurato di considerare il ruolo-chiave dell’ente regionale, tenuto ad affrontare le situazioni di emergenza ambientale insieme all’Autorità d’Ambito 1 [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima, evocata in lite, è sempre rimasta contumace), coobbligato con il soggetto gestore del S.I.I. e responsabile dell’impossibilità della distribuzione di acqua potabilizzata; Considerato che -il primo motivodi ricorso è manifestamente infondato; infatti, questa Corte (Cass., Sez. U., 27/05/2022, n. 17248), in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha ricordatoil principio secondo cui l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato - qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato -rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale ipotesi, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dall’amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza (si richiama: Cass., Sez. U., n. 32780 del 2018, Cass., Sez. U., n. 33209 del 2018, e Cass., Sez. U., n. 36897 del 2021); le menzionate Sezioni Unite hanno evidenziato che pertanto «è il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più - a tutto concedere - della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio» (si richiama Cass. Sez. U. n. 32780/2018 cit.); - il secondo motivo è, invece, fondato; nello stesso precedente richiamato (Cass., Sez. U., n. 17248 del 2022), è stato chiarito che «la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]» (si richiama Cass., Sez. Un., n. 36897 del 2021); si è soggiunto che «non può pervenirsi a diverse conclusioni perché, al di là di ragioni eminentemente processuali (la giurisdizione non può derogarsi per ragioni di connessione ed il coordinamento delle giurisdizioni su rapporti diversi ma interdipendenti può trovare soluzione, semmai, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato), tanto il carattere emergenziale della situazione venutasi a creare nei territori per cui è causa, quanto il complesso sistema di riparto di competenze e funzioni che caratterizza i rapporti tra il gestore del S.I.I. e le pubbliche autorità preposte alla gestione della c.d. emergenza arsenico non escludono il fatto, assolutamente dirimente, che l’erogazione dell’acqua potabile “rientra pur sempre nelle ordinarie obbligazioni dell’ente gestore del servizio idrico integrato e, comunque, di quello che in concreto eroga, in virtù di rapporti privatistici ordinari di utenza individuale, l’acqua ai privati con l’obbligo di somministrarla in condizioni tali da renderla conforme alle prescrizioni, di vario rango normativo, sui suoi contenuti massimi consentiti di sostanze tossiche” (Cass., Sez. Un., n. 32780 del 2018 cit.)»; -il terzo motivo è logicamente assorbito, dovendo disporsi, in accoglimento della gravata sentenza di appello, il conseguente rinvio al medesimo giudice; la sentenza è cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il terzo, e la causa è rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione che provvederà a definire il rapporto tra la ricorrente e la Regione [OSCURATO:PERSONA] e a definire anche le spese del giudizio di legittimità tra di loro secondo il criterio della soccombenza; poiché la controversia tra la ricorrente Ta l ete s.p.a. e la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] n on è destinata a proseguire in sede di rinvio, le spese tra le predette parti sono liquidate secondo soccombenza come al dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Viterbo perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimitànei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Regione [OSCURATO:PERSONA]. Pone a carico della [OSCURATO:SOCIETA] le spese sostenute dalla Br
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