CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 27831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8815/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Pesaro, Viale XI Febbraio n. 29. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –INTIMATO– avverso la decisione del Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati n. 26/2023, pubblicata in data 9..2.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decisione n. 26 /202 6 , il Consiglio nazionale dei Geometri ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del Consiglio di disciplina con cui era stata applicata al ricorrente la sospensione per la durata di 90 gg. dall’eserciziodella professione a causa del mancato versamento delle quote dovute alla Cassa italianadi previdenza dei geometri (CIPAG) . Il Consiglio ha osservato che l’interessato non aveva impugnato il provvedimento con cui l’Ordine professionale aveva respinto l’istanza Oggetto: disciplinare professionisti di annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio, sostenendo che il Marfolgia non aveva interesse ad ottenere l’annullamento dell’originaria sospensione, ormai sostituita dal nuovo provvedimento disciplinare, divenuto definitivo, e che un’eventuale regolarizzazione i pagamenti non poteva far venir meno anche la sanzione originaria. Per la cassazione della pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] dei Geometri e dei [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e d ell’art. 132 n. 4 c.p.c. e l’illogicità della motivazione per aver il Consiglioritenuto decisiva la mancata impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di annullamento della sanzione in autotutela, non considerando che il provvedimento effettivamente lesivo era l’originaria sospensione che il Consiglio dell’ordine aveva confermato senza adottare una nuova sanzione destinata a sostituire quella impugnata. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., contestando al Consiglio nazionale di aver soste nuto che la regolarizzazione di pagamento non aver fatto venir meno anche l’illecito disciplinare, senza spiegare se tale pagamento avesseinciso sulla durata della sospensione e senza pronunciare sulle questioni di nullità del procedimento sanzionatorio, che avevano carattere pregiudizialerispetto al merito. Il ricorso è inammissibile. L’impugnazione risulta espressamente indirizzata nei soli confronti del Consiglio nazionale dei geometri, senza alcuna menzione nel corpo dell’atto degli effettivi legittimati(Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e il Collegio dei Geometri e dei [OSCURATO:PERSONA] di Rimini)quali formali destinatari del ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] è l’organo che ha deciso l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio e che, in quanto tale, non è parte del processo di legittimità. Mancando l a corretta evocazione di almeno uno dei litisconsorti, non può disporsi la chiamata delle parti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio (Cass. s.u. 4209/1982; Cass. 2233/2012; Cass. 28114/2018). Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Supr