CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 giugno 2021
Cassazione n. 25158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 4338/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, di dichiarare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. CONSIDERATO 1. L'[OSCURATO:PERSONA] della Previdenza sociale (INPS) ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avvocati dell'Istituto collocati a riposo, avverso la sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, n. 4338 del 7 giugno 2021, che ha riformato la sentenza emessa tra le parti dal TAR Lazio n. 1501 del 2020. Il TAR Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli avv.ti Fabiani, Mascianà, Mercanti, per difetto di giurisdizione, ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una controversia in materia di lavoro e previdenza, in quanto tale rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, nel richiamare la propria sentenza n. 4125 del 2021, resa in un'analoga fattispecie, ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda di nullità della determina n. 95 del 2019 e degli altri atti, avanzata dai ricorrenti originari sull'assunto che gli stessi fossero stati adottati dall'INPS in violazione del giudicato che si Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -2- era formatosi in precedenza tra le parti su sentenze del giudice amministrativo. 2. Il ricorrente ha premesso che esso Istituto aveva intrapreso, nei confronti dei suddetti avvocati, un'azione di recupero della quota del trattamento di fine servizio (che era stata stabilita sulla base del computo degli onorari percepiti dai lavoratori del ramo professionale legale in costanza di rapporto di lavoro), in conformità ai principi affermati dal Giudice ordinario in materia (è richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite, n. 7154 del 2010). I ricorrenti originari, quindi, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la relativa determina n. 95/2019 e gli altri atti conseguenti, prospettando che gli stessi erano stati adottati dall'INPS in violazione o elusione del giudicato formatosi su due pronunce del giudice amministrativo che erano intervenute tra le parti: la sentenza del TAR Lazio n. 468/85 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 711/91. 3. Mentre il TAR Lazio dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello, con la sentenza n. 4338 del 2021, ha stabilito che l'azione proposta dagli avv.ti Fabiani, Mascianà, Mercanti, doveva essere qualificata in parte qua, quanto alla domanda relativa alla violazione del giudicato, come azione di ottemperanza. Dunque, spettava al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda di violazione del giudicato, e la causa veniva rimessa al TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha affermato che il petitum azionato in giudizio rifletteva un contenuto complesso, affiancandosi alla tipica azione impugnatoria, in ordine alla quale tuttavia venendo in rilievo nella sostanza un'azione di recupero, la giurisdizione andava declinata ex art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, come affermato dal TAR Lazio, un ulteriore e distinto capo della domanda. Con quest'ultimo la parte appellante lamentava la suddetta violazione del giudicato. Per tale capo della domanda, quindi, non poteva revocarsi in dubbio la riconduzione Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -3- dell'azione esperita all'ampio genus dell'ottemperanza, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche in ragione di quanto previsto dall'art.133, comma 1, lett. a), n. 5, del d.lgs. n. 104 del 2010. 4. L'INPS ha articolato il ricorso in due motivi. 5. Hanno resistito con controricorso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e attribuzione dell'onorario al difensore a ntistatario. 6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica. 7. Tutte le parti hanno depositato memoria con le quali hanno insistito nelle conclusioni già presentate e in subordine per la rimessione all'udienza pubblica. RITENUTO 1. Con il primo motivo di ricorso sono dedotti sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, per avere la sentenza impugnata affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché del giudice ordinario, in relazione a controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, e agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione - artt. 103, comma 1, Cost., e art. 7, comma 1, cod. proc. amm. (art. 360, n. 1, cod. proc. civ). 1.1. Nell'esposizione della censura, l'INPS premette che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4338 del 2021 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo al primo motivo di ricorso proposto dai controricorrenti dinanzi al TAR Lazio, con il quale era stata prospettata la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 468 del 1985, e sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991, intervenute tra le parti, in quanto si era in presenza Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -4- di un'azione di ottemperanza volta alla dichiarazione di nullità di tutti gli atti impugnati per la violazione del giudicato. Rileva che i controricorrenti in detto ricorso non avevano proposto domanda di nullità degli atti impugnati, la determina n. 95 del 2019 e gli altri atti, ma l'annullamento degli stessi, così intendendo attivare un mero giudizio impugnatorio nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità e non di ottemperanza. Ciò trovava conferma nella circostanza che azione di ottemperanza delle sentenze TAR Lazio 468/85 e del Consiglio di Stato n. 711/91 era stata promossa con separato ricorso, prima dinanzi al Consiglio di Stato che declinava la propria competenza in favore del TAR, ricorso che veniva respinto. Dunque, era erroneo il presupposto che con il ricorso di primo grado si fosse introdotta un'azione di ottemperanza del giudicato formatosi con le suddette sentenze del giudice amministrativo. 2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato sconfinamento dai limiti della giurisdizione amministrativa, per avere la sentenza impugnata affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, senza tener conto che il ricorso per ottemperanza contestava la violazione del giudicato da parte di atti meramente privatistici. Conseguente violazione dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm. (d.lgs. n. 104 del 2010), degli ordinari criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - art. 103, comma 1, Cost., art. 7, comma 1, cod. proc. amm., nonché art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, n.1, cod. proc. civ.). Assume il ricorrente che l'azione di recupero intrapresa da esso Istituto si è sviluppata interamente sul piano privatistico, senza l'adozione di alcun provvedimento amministrativo; dunque alla base dell'azione di recupero non vi era alcun atto o provvedimento amministrativo, atteso che la medesima era stata gestita interamente con gli ordinari strumenti privatistici. Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -5- L'unico atto amministrativo impugnato dal ricorso di primo grado, a tutto concedere, sarebbe stata la determina Pres. INPS n. 95 del 2019, che però non recava alcuna determinazione nel senso di avviare l'azione di recupero, ma era intervenuta, dopo che la stessa era stata intrapresa, per individuare i professionisti a cui affidare il prevedibile contenzioso. Il ricorso di primo grado proposto dinanzi al TAR Lazio era stato proposto sul presupposto che l'INPS avesse adottato degli atti di modifica del proprio regolamento interno in materia di trattamento di quiescenza del personale, atti che lo stesso ricorrente dichiarava di non conoscere ma che assumeva esistenti. Tale presupposto è risultato però erroneo, afferma il ricorrente, come riconosciuto sia dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado che dal Consiglio di Stato in sede di appello. Entrambi avevano convenuto che l'INPS non aveva modificato il Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego, ma aveva preso atto della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia. Deduce l'INPS, quindi, che caso di specie non esisteva alcun provvedimento amministrativo alla base dell'azione di recupero intrapresa, e il riferimento all'art. 133 comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm., risultava erroneo dal momento che non vi era stato alcun atto amministrativo che aveva escluso il computo degli onorari nella liquidazione del trattamento di fine servizio. 3. È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dai contro ricorrenti. Va premesso che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, sia pure per soli motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, ottavo comma, Cost., art. 362 cod. proc. civ., e art. 110, cod. proc. amm.), è ammissibile indipendentemente dal procedimento che ad esse ha dato vita. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -6- limitazione attiene cioè ai vizi denunciabili e non alle decisioni impugnabili, tra le quali, quindi, vi rientrano anche quelle emesse in esito ad un giudizio di ottemperanza (v., Cass., S.U., n. 7226 del 1991). Come è stato chiarito da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1227 del 2022 (in particolare, par. 6 delle Ragioni della decisione), in un articolato quadro sistematico della giurisprudenza già intervenuta in materia: «[a]l fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni)». Tale ultima evenienza è quella che viene in rilievo nella fattispecie in esame, atteso che l'INPS, nel prospettare che vi sarebbe stata la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, atteso che il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria, ha devoluto a questa Corte il difetto relativo di giurisdizione del giudice amministrativo, di talchè va disattesa l'eccezione proposta dai controricorrenti sulla sindacabilità del giudizio del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza. Deducono i controricorrenti (si v., pag. 9 del controricorso) che, attesa la mancata proposizione di appello incidentale da parte dell'INPS nei confronti della sentenza n. 11332 del 2021 del TAR Lazio (pronunciata sul ricorso proposto in riassunzione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro l'INPS, in seguito alla sentenza n. 4338 del 2021 del Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso, per la corretta ottemperanza della sentenza n. 468/1985 del TAR Lazio, Sezione III, poi confermata dalla sentenza n. 711/1991 del Consiglio Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -7- di Stato, Sezione VI), poi impugnata dai controricorrenti, che seppure implicitamente avrebbe affermato la giurisdizione del TAR Lazio sull'ottemperanza, vi era stata di fatto acquiescenza sul punto da parte dell'INPS, circostanza che rendeva insussistente l'interesse all'odierno ricorso. L'eccezione non ha pregio, in quanto la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 11332 del 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 114 cod. proc. amm., ha respinto il ricorso, proposto in riassunzione a seguito della sentenza Consiglio di Stato n. 4338 del 2021, per la parte in cui formula domanda ex art. 112 cod. proc. amm., che disciplina l'azione di ottemperanza, e ai sensi dell'art. 32, cod. proc. amm., ha convertito l'azione da esecuzione ad annullamento/accertamento, rinviando alla fissazione della relativa udienza la trattazione nel merito. Dunque, la sentenza del TAR Lazio, che trova fondamento nella decisione del Consiglio di Stato, oltre a convertire l'azione, è stata appellata dai controricorrenti, come affermano gli stessi, di talchè nel presente giudizio persiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'INPS della decisione del Consiglio di Stato che ne costituisce il presupposto. Sotto altro profilo (v. pag. 11 del controricorso), i controricorrenti prospettano la mancanza di interesse del ricorrente al ricorso, sotto il profilo del cd. "bene della vita", in quanto medio tempore il TAR Lazio ha rigettato il ricorso per l'ottemperanza, di talchè l'INPS potrebbe comunque impugnare l'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato che definirà il giudizio in sede di appello, ove ne mantenga l'interesse, mentre la sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente giudizio sarebbe superata dai successivi fatti, così mancando l'attualità dell'interesse dell'INPS all'impugnazione. Detta eccezione è inammissibile o non fondata. Ed infatti, da un lato, la mancanza di riferimenti circostanziati alla decisione del TAR Lazio che sarebbe intervenuta tra le parti priva di specificità l'eccezione; Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -8- dall'altro se quest'ultima si deve intendere riferita alla sentenza del TAR Lazio n. 11332 del 2021, già richiamata nel controricorso, proprio perché la stessa - appellata dai controricorrenti - è stata emessa a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4338 del 2021, oggetto del ricorso in esame proposto dall'INPS, sussiste l'attualità dell'interesse di quest'ultimo all'impugnazione. La pronuncia sulla sussistenza della giurisdizione ordinaria che si chiede a queste Sezioni Unite ricade su ogni possibile sviluppo in sede di riassunzione e ogni differente esito che sia diretta conseguenza della pronuncia affermativa della giurisdizione del giudice speciale di cui si controverte nella presente sede. 3.1. Il primo motivo di ricorso deve essere trattato insieme al secondo motivo, in quanto gli stessi sono connessi, osservando in premessa che la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (ex multis, Cass., S.U., n. 27888 del 2021). Va anche ricordato che nello stabilire il riparto di giurisdizione questa Corte è giudice del fatto, quindi può e deve valutare gli atti e la consistenza del rapporto in giudizio per poter definire la questione di giurisdizione alla stregua del suddetto criterio del petitum sostanziale. Occorre, in via preliminare, ripercorrere sia pure in sintesi la vicenda su cui si inserisce l'odierna controversia che verte sulla richiesta, rivolta dall'INPS ai controricorrenti, di restituzione di parte dell'importo già erogatogli quale trattamento di fine servizio in relazione alle quote onorari. 3.2. Il regolamento INPS di cui alle delibere 12 giugno 1970 e n. 25 del 1971, all'art. 5 prevedeva che «Agli effetti del presente Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -9- regolamento si intende per retribuzione la somma delle seguenti competenze: -stipendio base calcolato per 15 mensilità annue; eventuali assegni personali e altre competenze di carattere fisso e continuativo - con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia - che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello del Tesoro». 3.3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 120 del 1980, intervenuta tra l'INPS ed un avvocato già dipendente dell'INPS, annullava l'art. 5 del suddetto Regolamento nella parte in cui subordinava ad una delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto la valutabilità di assegni o altre competenze ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, ritenendolo illegittimo per contrasto con l'art. 2121, cod. civ., il quale prevede la computabilità di ogni compenso a carattere continuativo. Si legge nella suddetta sentenza «L'utilizzo di un certo assegno (o competenza) ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, derivando ex sé dalle intrinseche ed obiettive caratteristiche dell'emolumento in relazione alla normativa legislativa primaria (art. 2121, cod. civ.), non può essere subordinata alla emanazione di un provvedimento dell'ente pubblico interessato». 3.4. L'INPS con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982 - preso atto dell'annullamento parziale dell'art. 5 del Regolamento, quanto alle parole «che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello del Tesoro», disposto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, e intendendo riconoscere in via generale che la quota di onorari legali dovesse essere compresa nella Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -10- retribuzione pensionabile e quiescibile — stabiliva che «per la determinazione dei trattamenti previsti dal regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza e dei valori di riscatto la quota di onorari legali è computata sulla base dell'importo mensile ottenuto rapportando a mese la media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione dal servizio o la data di domanda di riscatto». La delibera n. 99 del 1982 prevedeva, proprio perché l'INPS aveva inserito le propine nella base di calcolo del TFS, altresì il recupero della quota contributiva a carico dei dipendenti per il periodo 10 aprile 1971 -31 dicembre 1981, in un'unica soluzione o con rateizzazione. 3.5. I relativi provvedimenti di recupero della quota contributiva venivano impugnati dinanzi al TAR Lazio, anche dagli odierni controricorrenti, in quanto ritenuti illegittimi. Il TAR Lazio, dopo aver ripercorso il quadro normativo e regolamentare anche in ragione della sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, con la sentenza n. 468 del 1985, accoglieva il terzo motivo subordinato del ricorso, affermando l'applicazione alla fattispecie della prescrizione quinquennale e non decennale. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 711 del 1991 confermava la decisione del TAR Lazio, statuendo la sussistenza della prescrizione quinquennale decorrente dall'entrata in vigore del Regolamento INPS. 3.6. Nel 2010 è intervenuta la sentenza di queste Sezioni Unite n. 7154 del 2010 che, nel comporre il contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, ha enunciato il seguente principio: «[l]a legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento degli enti pubblici del ed, parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -11- più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell'Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo». 3.7. Con la sentenza di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 23619 del 2015, si è poi affermato che «[t]ale principio applicabile per identità dei presupposti, anche al Regolamento dell'INPS, impone di riconoscere l'insussistenza - siccome abrogata in parte qua - della normativa regolamentare (in particolare l'art. 5 del Regolamento, nel testo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 120/80)». 3.8. L'INPS al momento del collocamento a riposo dei dipendenti del ramo legale ha versato a tutti l'indennità di buonuscita calcolata comprendendo le quote di onorari percepite, come esposto nel ricorso dinanzi al TAR (v. ricorso al TAR, Fatto) calcolata secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con le sentenze n, 120 del 1980 e n. 711 del 1991, dal TAR Lazio, con sentenza n. 468 del 1985, così come recepite dall'INPS con delibera di CdA n. 99 del 1982. A distanza di tempo, nel 2018 ha chiesto la restituzione di una quota dell'indennità di buonuscita, in quanto, erroneamente aveva tenuto conto, nel calcolo, delle quote di onorari che erano state percepite. Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -12- 4. Tanto premesso, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa dai controricorrenti dinanzi al TAR Lazio, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale. Il petitum sostanziale, tenendo conto della causa petendi, consiste nella contestazione del diritto dell'Istituto di procedere al recupero di somme già erogate a titolo di indennità di buonuscita. Il recupero dell'indebito da parte dell'INPS è avvenuto in diretta applicazione di una norma di legge, art. 13 della legge n. 70 del 1975, sulla cui interpretazione si è pronunciata questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata n. 7154 del 2010, come peraltro si rileva dalla lettera di costituzione in mora indirizzata al lavoratore. Viene, quindi, in rilievo una azione di accertamento della illegittimità della richiesta di restituzione posta in essere dall'INPS con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro, riconducibile alle controversie «concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte», devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, come sancito dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Occorre, inoltre, considerare che le sentenze amministrative del 1985 e del 1991, il cui giudicato si invoca nel primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio deciso con la sentenza del TAR n. 1501 del 2020, vertono sul diritto dei lavoratori a versare la propria quota di contribuzione previdenziale, rispetto alle propine confluite nella base di calcolo del TFS, nei limiti della prescrizione quinquennale. Come si legge proprio nella sentenza del Consiglio di Stato n. 711 del 1991: in esecuzione della sentenza n. 120 del 1980 (che interveniva tra l'INPS e un altro avvocato) «il Consiglio di amministrazione dell'INPS stabiliva, con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982, la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, con decorrenza dal Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -13- 10 aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti del personale il recupero delle quote di contribuzione a carico (...)». Dunque, l'INPS modificava il proprio regolamento in ragione della sentenza n. 120 del 1980, al cui giudicato dava così attuazione, riconoscendo la computabilità delle quote di onorari, mentre la domanda di restituzione per cui è causa era motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010. In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario perché nella controversia in esame, nella quale non è ravvisabile un "petitum"complesso, si prospetta la lesione di un diritto che era stato costituito e attribuito dall'INPS in favore dei controricorrenti in ragione della modifica del Regolamento adottata dall'Istituto nel 1982 in attuazione del giudicato (non intercorso con gli odierni ricorrenti) formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.120 del 1980, ed è stato poi disatteso, con la richiesta di restituzione - effettuata iure privatorum, e lo stesso Consiglio di Stato afferma la mancanza di un atto qualificabile di macro organizzazione e che la delibera n. 95 del 2019 era meramente applicativa (della cornice normativa di settore quale desumibile dagli approdi giurisprudenziali), e non modificativa della regula iuris - di una parte dell'indennità di buonuscita, in ragione del contenuto precettivo dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, come applicato dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, nel ricorso dinanzi al TAR (v. ricorso al TAR, Fatto, pag. 4) che ha dato atto al presente contenzioso, gli stessi ricorrenti originari, nella sostanza, deducono che il giudicato che invoca è mero presupposto della posizione di pieno diritto già riconosciuta dall'INPS, rispetto alla cui lesione, attesa la richiesta di restituzione di parte dell'indennità di buonuscita, chiede tutela laddove afferma, con riguardo al periodo successivo alle sentenze del TAR Lazio n. 468 del Ric. 2021 n. 30295 sez. SU - ud. 24-05-2022 -14- 1985 e del Consiglio di Stato n. 711 del 1991, che «l'INPS ha sempre correttamente eseguito la sentenza con i dovuti calcoli». 5. La Corte dichiara la giur