CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 42127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso (come integrato da successiva memoria del 26 settembre 2022) proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La decisione impugnata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione sulla responsabilità della ricorrente e rileva il superamento della soglia (più del doppio) in considerazione del volume di affari e delle spese detratte in misura forfettaria, in relazione alla media del settore, del 38 %, pur senza nessuna documentazione. Inoltre, la sentenza impugnata rileva che mai l'imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all'esito della loro valutazione, non farebbero superare la soglia di punibilità. Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali: "In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza" (Sez. 5 - , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277120 - 01). Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi. Il ricorso si appalesa, quindi, generico ed in fatto, con enunciati solo teorici, e vaghi, senza riferimenti alle concrete prove dell'istruttoria dibattimentale, specificamente indicate nella sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend