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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 novembre 1976

Cassazione n. 02434/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, e la memoria del difensore dei ricorrenti con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Rilevato che con ordinanza letta in udienza è stata disposta la separazione degli atti relativi a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 07/02/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 26/09/2014, con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA]„ nei confronti del quale, come si è detto, si è disposta la separazione degli atti) responsabile del reato di lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravate dal permanente indebolimento del gusto e dell'olfatto, dall'aver commesso il fatto più persone riunite e per futili motivi (capo A) e di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravate dalla connessione con il reato sub A) e dall'aver commesso il fatto più persone riunite (capo B) e, con la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, li aveva condannati alla pena di anni otto di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto relativo anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]), attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia si riferiva esclusivamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicché può essere omessa la sintesi del relativo contenuto.

2.2. Il secondo motivo denuncia inutilizzabilità degli album fotografici relativi al riconoscimento per omesso deposito degli stessi all'atto della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. del 17/02/2012, come comprovato dalla richiesta di trasmissione di detti album avanzata dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria in data 08/04/2013.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in quanto, a fronte della specifica censura articolata con l'atto di appello in ordine alla modalità di predisposizione dell'album utilizzato per il riconoscimento in fase di indagini (avuto riguardo alla presenza di una sola foto - quella ritraente [OSCURATO:PERSONA] - di persona con tatuaggi e alla presenza di foto di persone di altre nazionalità), la Corte di appello ha reso una motivazione insufficiente e apparente e, comunque, illogica, lì dove afferma che notoriamente le persone sarde non hanno la pelle particolarmente chiara.

2.4. Il quarto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alle specifiche censure proposte con l'atto di appello in relazione alla mancata ripetizione del riconoscimento in sede dibattimentale, neppure sulle fotografie, avendo la Corte di appello affermato che, a distanza di anni, le persone offese avevano preferito non effettuare in dibattimento una nuova ricognizione informale.

2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi e vizi di motivazione.2.6.

Il sesto motivo denuncia erronea determinazione della pena, essendo stato applicata la disciplina del reato continuato ex art. 81, quarto comma, cod. pen. anziché quella in ipotesi più favorevole del cumulo materiale.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Il difensore del ricorrente ha presentato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo (non dovendo essere esaminato il primo per le ragioni indicate) è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ribadito l'insussistenza di qualsiasi carenza nel deposito degli atti a conclusione delle indagini, in quanto la ricognizione fotografica non fu effettuata su album cartacei, ma visionando delle immagini - a colori - presenti nella banca dati dei Carabinieri, mentre solo successivamente al rinvio a giudizio furono stampate (ed è a questa fase che si riferisce la nota del P.M. richiamata dai ricorrenti).

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte distrettuale sottolinea che alle persone offese furono mostrate ben 139 immagini, all'una, e 173 all'altra - ricavate dalla banca dati "scremando" in base a criteri oggettivi quali il sesso, l'età e l'altezza - il che priva di consistenza i rilievi del ricorso circa la presenza di cittadini di determinate nazionalità nel c.d.

"album", tanto più che le persone offese avevano reso, prima delle ricognizioni, una descrizione dell'aggressore assolutamente precisa e dettagliata.

Profilo, quest'ultimo, che rende ragione anche della aspecificità delle censure, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), sicché le ulteriori considerazioni svolte dalla sentenza di appello danno corpo al più, minime incongruenze argomentative all'evidenza prive di incidenza sulla decisione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Le conformi sentenze di merito hanno valorizzato la ricognizione fotografica - svolta nei termini indicati e preceduta dalla descrizione degli aggressori pure già menzionata - effettuata dalle persone offese in termini di certezza nel corso delle indagini e restituita in dibattimento attraverso le loro testimonianze.

I ricorsi rimarcano la mancata reiterazione in dibattimento della ricognizione (anche fotografica), ma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041).

A ciò si aggiunga, che le conformi decisioni di merito hanno valorizzato anche ulterioryti' watia elementi; in particolare, le sentenze di primo e di secondo grado hanno messo in luce che il teste Fogato, addetto alla sicurezza del locale in cui si svolsero i fatti (da lui non percepiti perché si trovava fuori dal locale in quel frangente), ha riferito di aver parlato con il ricorrente (e con il fratello) al momento del suo ingresso, mentre la persona offesa Novello ha raccontato che, prima dell'aggressione, aveva visto i due parlare appunto con Fogato; si tratta, sottolinea la sentenza impugnata, di un ulteriore dato («assai rilevante», sottolinea il giudice di appello) convergente in una pluralità di elementi univocamente verso la tesi accusatoria, rispetto al quale i ricorso si sottrae a una compiuta disamina critica, rivelando, da questo punto di vista, un ulteriore profilo di inammissibilità, risultando aspecifico in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), tanto più che gli imputati nessuna prospettazione alternativa dei fatti hanno rappresentato.

Nei termini indicati, la mancata reiterazione della ricognizione è del tutto priva di una forza esplicativa o dimostrativa tale da risultare in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

5. Il quinto motivo è del pari inammissibile.

Rileva il Collegio che già il corrispondente motivo di appello era aspecifico, in quanto - a fronte del rilievo del giudice di primo grado circa, in sintesi, il carattere gratuito dell'aggressione - si limitava a formulare ipotesi del tutto prive di correlazione con dati processuali.La sentenza impugnata, in buona sostanza, ha rimarcato la connotazione del tutto sproporzionata dell'aggressione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641c, conf.

Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119) e anche il corrispondente motivo di ricorso, fa leva - come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte - su un'ipotesi e non su elementi di fatto acquisito al processo, sicché il carattere del tutto congetturale della doglianza la rende manifestamente infondata, tanto più che la stessa ipotesi adombrata nei due atti di impugnazione - ossia l'insorgenza di fraintendimenti, pur banali, ma sovente all'origine di risse in discoteca - risulterebbe espressione di uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da integrare la fattispecie circostanziale (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103).

6. Il sesto motivo è anch'esso manifestamente infondato, perché - oltre che basato su dati dedotti in termini ipotetici - la pena massima comminata (all'epoca del fatto) per il reato di lesioni volontarie (semplici, ma pluriaggravate) in danno di Novello è all'evidenza maggiore di quella di anni due di reclusione irrogata per la continuazione con il più grave reato sub A), tanto più che la sentenza impugnata ha richiamato la disciplina sanzionatoria dettata dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen.

Peraltro, la violazione di legge denunciata dai ricorsi non era stata devoluta al giudice di appello, sicché anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, e la memoria del difensore dei ricorrenti con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Rilevato che con ordinanza letta in udienza è stata disposta la separazione degli atti relativi a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 07/02/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 26/09/2014, con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA]„ nei confronti del quale, come si è detto, si è disposta la separazione degli atti) responsabile del reato di lesioni gravi in danno di [OSCURATO:PERSONA], aggravate dal permanente indebolimento del gusto e dell'olfatto, dall'aver commesso il fatto più persone riunite e per futili motivi (capo A) e di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravate dalla connessione con il reato sub A) e dall'aver commesso il fatto più persone riunite (capo B) e, con la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, li aveva condannati alla pena di anni otto di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto relativo anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]), attraverso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia si riferiva esclusivamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sicché può essere omessa la sintesi del relativo contenuto. 2.2. Il secondo motivo denuncia inutilizzabilità degli album fotografici relativi al riconoscimento per omesso deposito degli stessi all'atto della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. del 17/02/2012, come comprovato dalla richiesta di trasmissione di detti album avanzata dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria in data 08/04/2013. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in quanto, a fronte della specifica censura articolata con l'atto di appello in ordine alla modalità di predisposizione dell'album utilizzato per il riconoscimento in fase di indagini (avuto riguardo alla presenza di una sola foto - quella ritraente [OSCURATO:PERSONA] - di persona con tatuaggi e alla presenza di foto di persone di altre nazionalità), la Corte di appello ha reso una motivazione insufficiente e apparente e, comunque, illogica, lì dove afferma che notoriamente le persone sarde non hanno la pelle particolarmente chiara. 2.4. Il quarto motivo denuncia carenza di motivazione in ordine alle specifiche censure proposte con l'atto di appello in relazione alla mancata ripetizione del riconoscimento in sede dibattimentale, neppure sulle fotografie, avendo la Corte di appello affermato che, a distanza di anni, le persone offese avevano preferito non effettuare in dibattimento una nuova ricognizione informale. 2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della circostanza aggravante dei futili motivi e vizi di motivazione.2.6. Il sesto motivo denuncia erronea determinazione della pena, essendo stato applicata la disciplina del reato continuato ex art. 81, quarto comma, cod. pen. anziché quella in ipotesi più favorevole del cumulo materiale. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Il difensore del ricorrente ha presentato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il secondo motivo (non dovendo essere esaminato il primo per le ragioni indicate) è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha ribadito l'insussistenza di qualsiasi carenza nel deposito degli atti a conclusione delle indagini, in quanto la ricognizione fotografica non fu effettuata su album cartacei, ma visionando delle immagini - a colori - presenti nella banca dati dei Carabinieri, mentre solo successivamente al rinvio a giudizio furono stampate (ed è a questa fase che si riferisce la nota del P.M. richiamata dai ricorrenti). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale sottolinea che alle persone offese furono mostrate ben 139 immagini, all'una, e 173 all'altra - ricavate dalla banca dati "scremando" in base a criteri oggettivi quali il sesso, l'età e l'altezza - il che priva di consistenza i rilievi del ricorso circa la presenza di cittadini di determinate nazionalità nel c.d. "album", tanto più che le persone offese avevano reso, prima delle ricognizioni, una descrizione dell'aggressore assolutamente precisa e dettagliata. Profilo, quest'ultimo, che rende ragione anche della aspecificità delle censure, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), sicché le ulteriori considerazioni svolte dalla sentenza di appello danno corpo al più, minime incongruenze argomentative all'evidenza prive di incidenza sulla decisione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 4. Il quarto motivo è inammissibile. Le conformi sentenze di merito hanno valorizzato la ricognizione fotografica - svolta nei termini indicati e preceduta dalla descrizione degli aggressori pure già menzionata - effettuata dalle persone offese in termini di certezza nel corso delle indagini e restituita in dibattimento attraverso le loro testimonianze. I ricorsi rimarcano la mancata reiterazione in dibattimento della ricognizione (anche fotografica), ma, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041). A ciò si aggiunga, che le conformi decisioni di merito hanno valorizzato anche ulterioryti' watia elementi; in particolare, le sentenze di primo e di secondo grado hanno messo in luce che il teste Fogato, addetto alla sicurezza del locale in cui si svolsero i fatti (da lui non percepiti perché si trovava fuori dal locale in quel frangente), ha riferito di aver parlato con il ricorrente (e con il fratello) al momento del suo ingresso, mentre la persona offesa Novello ha raccontato che, prima dell'aggressione, aveva visto i due parlare appunto con Fogato; si tratta, sottolinea la sentenza impugnata, di un ulteriore dato («assai rilevante», sottolinea il giudice di appello) convergente in una pluralità di elementi univocamente verso la tesi accusatoria, rispetto al quale i ricorso si sottrae a una compiuta disamina critica, rivelando, da questo punto di vista, un ulteriore profilo di inammissibilità, risultando aspecifico in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), tanto più che gli imputati nessuna prospettazione alternativa dei fatti hanno rappresentato. Nei termini indicati, la mancata reiterazione della ricognizione è del tutto priva di una forza esplicativa o dimostrativa tale da risultare in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 5. Il quinto motivo è del pari inammissibile. Rileva il Collegio che già il corrispondente motivo di appello era aspecifico, in quanto - a fronte del rilievo del giudice di primo grado circa, in sintesi, il carattere gratuito dell'aggressione - si limitava a formulare ipotesi del tutto prive di correlazione con dati processuali.La sentenza impugnata, in buona sostanza, ha rimarcato la connotazione del tutto sproporzionata dell'aggressione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641c, conf. Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119) e anche il corrispondente motivo di ricorso, fa leva - come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte - su un'ipotesi e non su elementi di fatto acquisito al processo, sicché il carattere del tutto congetturale della doglianza la rende manifestamente infondata, tanto più che la stessa ipotesi adombrata nei due atti di impugnazione - ossia l'insorgenza di fraintendimenti, pur banali, ma sovente all'origine di risse in discoteca - risulterebbe espressione di uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da integrare la fattispecie circostanziale (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103). 6. Il sesto motivo è anch'esso manifestamente infondato, perché - oltre che basato su dati dedotti in termini ipotetici - la pena massima comminata (all'epoca del fatto) per il reato di lesioni volontarie (semplici, ma pluriaggravate) in danno di Novello è all'evidenza maggiore di quella di anni due di reclusione irrogata per la continuazione con il più grave reato sub A), tanto più che la sentenza impugnata ha richiamato la disciplina sanzionatoria dettata dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. Peraltro, la violazione di legge denunciata dai ricorsi non era stata devoluta al giudice di appello, sicché anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento
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