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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40739/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Catania che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso in tentato furto aggravato e del reato di cui all'art. 189, co. 6 C.ds., condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile.

Invero, il ricorrente si duole del vizio di motivazione per aver la Corte di appello contraddittoriamente affermato, da un verso, che la confessione dell'imputato non può giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall'altro, assegnato rilevanza al quella confessione ai fini della determinazione della pena base.

Ad avviso del ricorrente, o la confessione è elemento ininfluente o deve essere presa in considerazione sia ai fini della determinazione della pena che ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

D'altronde, la giurisprudenza di legittimità insegna che è legittima la doppia valutazione dello stesso elemento.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Occorre rammentare che il consolidato indirizzo del giudice di legittimità insegna che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Ciò in quanto la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (ed è singolare che l'esponente rammenti tale affermazione per sostenere una critica al diniego delle attenuanti).

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, -.. senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha certamente dato risalto alla mancanza di elementi positivi diversi dalla ammissione dei fatti, peraltro ridimensionata nella sua funzione euristica dalla mancanza di spontaneità, ritenendo che questa avesse già operato ed esaurito la sua portata nell'ambito della determinazione della pena base.

L'assunto difensivo, di una legittimità della cd. doppia valutazione è fondato; ma non lo è la rappresentazione di un obbligo di doppia valutazione.

Ben diversamente, la giurisprudenza di questa Corte insegna che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem".

E' opportuno rammentare che, nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03).

Né è ravvisabile manifesta illogicità quando il medesimo elemento, come nel caso che occupa, svolge una funzione attenuante sul piano della determinazione della pena base e non incide sul piano delle attenuanti generiche, proprio perché si può ragionevolmente ritenere che abbia esaurito la propria funzione nel primo stadio.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Catania che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso in tentato furto aggravato e del reato di cui all'art. 189, co. 6 C.ds., condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole del vizio di motivazione per aver la Corte di appello contraddittoriamente affermato, da un verso, che la confessione dell'imputato non può giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e, dall'altro, assegnato rilevanza al quella confessione ai fini della determinazione della pena base. Ad avviso del ricorrente, o la confessione è elemento ininfluente o deve essere presa in considerazione sia ai fini della determinazione della pena che ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità insegna che è legittima la doppia valutazione dello stesso elemento. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Occorre rammentare che il consolidato indirizzo del giudice di legittimità insegna che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Ciò in quanto la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (ed è singolare che l'esponente rammenti tale affermazione per sostenere una critica al diniego delle attenuanti). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, -.. senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381). Nel caso di specie la Corte di Appello ha certamente dato risalto alla mancanza di elementi positivi diversi dalla ammissione dei fatti, peraltro ridimensionata nella sua funzione euristica dalla mancanza di spontaneità, ritenendo che questa avesse già operato ed esaurito la sua portata nell'ambito della determinazione della pena base. L'assunto difensivo, di una legittimità della cd. doppia valutazione è fondato; ma non lo è la rappresentazione di un obbligo di doppia valutazione. Ben diversamente, la giurisprudenza di questa Corte insegna che ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem". E' opportuno rammentare che, nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904 - 03). Né è ravvisabile manifesta illogicità quando il medesimo elemento, come nel caso che occupa, svolge una funzione attenuante sul piano della determinazione della pena base e non incide sul piano delle attenuanti generiche, proprio perché si può ragionevolmente ritenere che abbia esaurito la propria funzione nel primo stadio. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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