CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È proposto ricorso straordinario, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eSerena [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre2026, n. 637, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avente adoggetto il decreto emesso in data 05 novembre 2024 dalla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione. In particolare, con tale decreto, inparziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 15 marzo 2023 nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA] e dalla terzainteressata [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva confermato la confisca di dueterreni posti in Rosarno, a F. 44 part. 86 e a F. 46 part. 2, e di vari ulteriori beni,intestati a [OSCURATO:PERSONA] ovvero a suoi familiari, quali la moglie [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di un conto corrente intestato alla BSService.La Corte di appello, rilevato che il Tribunale della prevenzione aveva respintola proposta di applicazione della misura di prevenzione personale a carico dinarcotraffico, per la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, avendoperimetrato tale pericolosità agli anni dal 2009 al 2013, aveva riesaminato taleperimetrazione limitandola al periodo dall'aprile 2011 all'ottobre 2013, e, ribaditaal contempo la sussistenza di una forte sperequazione tra il tenore di vita familiaredel proposto e i suoi redditi leciti, aveva confermato la confisca dei soli beniacquistati dal proposto nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale,come rivalutato, e dei rapporti finanziari dal medesimo alimentati o attivati nelmedesimo periodo, nonché di un deposito sottoscritto il 07/12/2015, ritenendocostituire anch'esso il reimpiego di denaro di provenienza illecita. Aveva altresìconfermato la confisca di un motociclo targato DN 78090, intestato a SerenaOriani, in quanto acquistato nel periodo della indicata perimetrazione, in cui eragià presente la sproporzione reddituale, relativa anche alla donna, ritenendo peraltro verso che il suo rapporto di coniugio con il proposto e la sua personaleindisponibilità di risorse lecite legittimassero la presunzione di disponibilità delproposto sul bene.2.A sostegno, i ricorrenti, tramite il comune difensore di fiducia e procuratorespeciale, deducono, con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti dicui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., un errore di fatto nellasentenza di questa Corte suindicata, ritenendolo idoneo alla sua correzione aisensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte il ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzionedell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce dicondanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzionepenale (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 26033 del 13/07/2020, Rv. 279530 –01). Sicché è pacifico che esso non è esperibile allorché la decisione della Corte dicassazione riguardi i provvedimenti del giudice dell’esecuzione o – come nel casodi specie - i provvedimenti adottati dai giudici in materia di misure di prevenzione,trattandosi di provvedimenti che non implicano una condanna né sono idonei adincidere su di essa.Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essereproposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenutonella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza delgiudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare ilgiudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto(Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789 – 01; inmotivazione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alleseguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt.671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativadel giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, unaquestione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna dimerito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione neltermine per impugnare una sentenza di condanna).Deve trattarsi pur sempre del soggetto condannato ovvero di pronuncia dellaCassazione incidente su giudicato di condanna, laddove nel caso di specie il ricorsoè stato presentato dal proposto e dalla terza interessata avverso la sentenzaemessa da questa Corte che si era pronunciata in merito al ricorso avente adoggetto il decreto emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di prevenzioneHa, in particolare, da ultimo, affermato Sez. 6, Sentenza n. 27807 del30/04/2025, Rv. 288313 – 01 che in tema di impugnazioni, il terzo interessato alprovvedimento di confisca che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa laCorte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dalsoggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale, postoche l'emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenzialedell'atto, ma può attivare l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc.pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizionedel terzo sia stata di fatto pretermessa (in senso analogo, Sez. 5, n. 4611 del13/12/2023, dep. 2024, Linardi, Rv. 285940 - 01; e, quanto alla inapplicabilità delrimedio della correzione di errore materiale, Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021,Solfaroli, Rv. 280971 - 01).Quanto alla legittimità di tale interpretazione e della stessa previsionenormativa che la consente, la sentenza Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017 (Rv.271398 – 01) si é già espressa al riguardo affermando, con argomenti quicondivisi, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cuiconsente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fattoavverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non ancheal soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione diquest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella delcondannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore laprevisione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse.2.Deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge,ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese diprocedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata daprofili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, infavore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruodeterminare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]