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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 17867/2026

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la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 28/12/2025 la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latinain data 30/05/2025 – che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – riqualificava i fatti nell’ipotesi lieve di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena econfermava nel resto la sentenza impugnata.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20 bis, 132 e 133cod. pen., nonché mancanza o mera apparenza della motivazione.

Rappresentache la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il motivo di appello, relativoalla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art.20 bis cod. pen., fosse tardivo e generico; che la cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] haprevisto l’applicabilità della nuova disciplina anche ai processi pendenti in gradodi appello all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazionispecie, è astrattamente applicabile la pena sostitutiva della detenzionedomiciliare; che la genericità riscontrata dalla Corte territoriale nell’atto diappello non trova alcun fondamento, atteso che la difesa aveva espressamenterichiesto con il terzo motivo di appello l’applicazione della pena sostitutiva,fondando il percorso logico giuridico sulla previsione della riqualificazione delfatto ascritto all’imputato ovvero sul riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, che avrebbe consentito di contenere la pena entro i quattro anni direclusione; che, in definitiva, i giudici di appello non hanno valutato nel merito lapossibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive.3.

Il ricorso è infondato.Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura diprecisare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione diuna sanzione sostitutiva si fonda sugli stessi criteri previsti dalla legge per ladeterminazione della pena, per cui il giudizio prognostico positivo cui èsubordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimentoagli indici individuati dall’art. 133 cod. pen.; che la richiesta di sostituzione dellapena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 6, n. 33027del 10/05/2023, in motivazione; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.253102 – 01; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853 – 01).

Dunque,la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce dirittodell’imputato, ma rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice,alla luce dei criteri sopra indicati.È stato, altresì, affermato che il giudice di appello non ha il potere diapplicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell’atto diappello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo atale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscrittoalle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce un’eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appelloe che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire lapena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U, n.12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01).Nel caso di specie, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con unasanzione sostitutiva costituiva oggetto del terzo motivo di appello, per cui nonera tardiva.

Tuttavia, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il motivodi appello era generico, atteso che si limitava a chiedere, qualora il giudice diappello si fosse determinato a riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, “di voler concedere all’odierno imputato le penesostitutive alla detenzione previste dal D.Lgs. n. 150/2022 ([OSCURATO:PERSONA]), invirtù della pena espianda non superiore ad anni 4 di reclusione”, senza null’altrospecificare.

In altri termini, il motivo di appello è stato condivisibilmente ritenutogenerico, in quanto non ha indicato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. su cui sisarebbe dovuto fondare il giudizio prognostico positivo cui è subordinata lapossibilità della invocata sostituzione.

Su tale aspetto il ricorso non si confrontacon la motivazione del provvedimento impugnato, se non in apparenza,limitandosi a contestare la ritenuta genericità del motivo di appello, senza,tuttavia, indicare le ragioni per cui il motivo, come sopra pedissequamentetrascritto, non sarebbe stato generico.4.

Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 28/12/2025 la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latinain data 30/05/2025 – che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – riqualificava i fatti nell’ipotesi lieve di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena econfermava nel resto la sentenza impugnata.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20 bis, 132 e 133cod. pen., nonché mancanza o mera apparenza della motivazione. Rappresentache la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il motivo di appello, relativoalla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art.20 bis cod. pen., fosse tardivo e generico; che la cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] haprevisto l’applicabilità della nuova disciplina anche ai processi pendenti in gradodi appello all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazionispecie, è astrattamente applicabile la pena sostitutiva della detenzionedomiciliare; che la genericità riscontrata dalla Corte territoriale nell’atto diappello non trova alcun fondamento, atteso che la difesa aveva espressamenterichiesto con il terzo motivo di appello l’applicazione della pena sostitutiva,fondando il percorso logico giuridico sulla previsione della riqualificazione delfatto ascritto all’imputato ovvero sul riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, che avrebbe consentito di contenere la pena entro i quattro anni direclusione; che, in definitiva, i giudici di appello non hanno valutato nel merito lapossibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive.3. Il ricorso è infondato.Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura diprecisare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione diuna sanzione sostitutiva si fonda sugli stessi criteri previsti dalla legge per ladeterminazione della pena, per cui il giudizio prognostico positivo cui èsubordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimentoagli indici individuati dall’art. 133 cod. pen.; che la richiesta di sostituzione dellapena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 6, n. 33027del 10/05/2023, in motivazione; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.253102 – 01; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853 – 01). Dunque,la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce dirittodell’imputato, ma rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice,alla luce dei criteri sopra indicati.È stato, altresì, affermato che il giudice di appello non ha il potere diapplicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell’atto diappello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo atale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscrittoalle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce un’eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appelloe che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire lapena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n.12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01).Nel caso di specie, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con unasanzione sostitutiva costituiva oggetto del terzo motivo di appello, per cui nonera tardiva. Tuttavia, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il motivodi appello era generico, atteso che si limitava a chiedere, qualora il giudice diappello si fosse determinato a riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, “di voler concedere all’odierno imputato le penesostitutive alla detenzione previste dal D.Lgs. n. 150/2022 ([OSCURATO:PERSONA]), invirtù della pena espianda non superiore ad anni 4 di reclusione”, senza null’altrospecificare. In altri termini, il motivo di appello è stato condivisibilmente ritenutogenerico, in quanto non ha indicato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. su cui sisarebbe dovuto fondare il giudizio prognostico positivo cui è subordinata lapossibilità della invocata sostituzione. Su tale aspetto il ricorso non si confrontacon la motivazione del provvedimento impugnato, se non in apparenza,limitandosi a contestare la ritenuta genericità del motivo di appello, senza,tuttavia, indicare le ragioni per cui il motivo, come sopra pedissequamentetrascritto, non sarebbe stato generico.4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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