CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22329/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 32, Roma , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in C.so Trieste n. 130, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 4667/2018 pubblicata in data 30/01/2019, n.r.g. 2864/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: lavoro subordinato a domicilio - requisiti - accertamento in concreto - sindacabilità -limiti 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], per il quale aveva venduto articoli filatelici attraverso il circuito e-Bay, dal settembre 2004 al dicembre 2006. Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il predetto periodo alle dipendenze del Mancini e la condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive. Evocava in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, assumendo che l’agente della riscossione le aveva imputato lo svolgimento della predetta attività in proprio e contestato l’omessa dichiarazione dei redditi e l’omesso versamento dell’IRPEF. 2.-Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla Mattogno. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il Tribunale, premesso un breve excursus sulla natura del lavoro subordinato domiciliare, ha escluso la subordinazione sulla base dell’istruttoria testimoniale, le prove documentali e la espletata consulenza tecnica d’ufficio grafologica; b) il Tribunale ha altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, nei cui confronti non erano state avanzate domande; c) le censure mosse dall’appellante alla lettura delle prove testimoniali operata dal Tribunale sono irrilevanti, poiché le circostanze riferite dai testimoni sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro non valgono a ricondurre lo stesso al modello normativo del lavoro subordinato domiciliare; d) ai fini della sussistenza del lavoro subordinato domiciliare, pur nella forma attenuata prevista dalla legge n. 877/1973, sono necessari una qualificata e ragionevole continuità di prestazioni lavorative, una minima predeterminazione delle attività e dei tempi di lavorazione e consegna, l’obbligo di assolvere le commesse conferite dal datore di lavoro;e) le prove testimoniali non sono in grado di dimostrare queste modalità, pur volendo superare i profili di inattendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; f) l’appellante non lamenta la mancanza di un progetto o di un programma di lavoro nel rapporto di collaborazione che la legava al Mancini, sicché è preclusa in questa sede anche la possibilità di individuare il carattere subordinato del rapporto di lavoro sulla base del modello introdotto dal d.lgs. n. 276/2003; g) ne consegue l’assorbimento dell’ulteriore motivo di appello, con cui l’appellante ha censurato l’operato del c.t.u.grafologo in primo grado. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-La ricorrente ha depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1 L. n. 877/1973 (come modificato dall’art. 2 L. n. 858/1980) per avere la Corte territoriale ritenuto inesistenti prove testimoniali sui tratti essenziali della subordinazione domiciliare, sebbene il teste [OSCURATO:PERSONA] avesse invece deposto proprio in tal senso, sicché il dichiarato superamento dell’inattendibilità di questo teste e, al contempo, la ritenuta sua irrilevanza integrano una contraddittorietà evidente, con conseguente nullità della sentenza. Il motivo è inammissibileper plurime ragioni. In primo luogo la ricorrente non riporta l’intero contenuto di quella deposizione, invece necessario a fini di autosufficienza del motivo. Inoltre, il motivo sollecita a questa Corte una rivalutazione di quella deposizione, che è attività riservata al giudice di merito e quindi interdetta in sede di legittimità.Va infatti ribadito che la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte territoriale disatteso con mera formula di stile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio grafologica. Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non specifica in cosa consisterebbe la nullità di quella consulenza tecnica d’ufficio che – a suo dire – avrebbe posto a fondamento del suo ulteriore motivo di appello, neppure riportato nel ricorso per cassazione , sia perché l’omesso esame deve riferirsi ad un fatto storico, mentre nel caso di specie non solo non vi è stata omissione (bensì motivato diniego di rinnovazione di una consulenza tecnica d’ufficio), ma altresì viene in rilievo una richiesta istruttoria, e non un fatto storico, compiutamente esaminata dai giudici d’appello. 3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge quanto al Mancini ed oltre spese prenotate a debito quanto all’Agenzia delle Entrate. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art.