CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 26828/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto del 20.11.2020). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato propone ricors o per cassazione, lamentando, con unico motivo, violazione di legge, per avere omesso la Corte territoriale di dichiarare l’improcedibilitàdell’azione penale, nonostante il superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione stabilito dall’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dalla L. 134/2021. Infatti, trattandosi di appello depositato il 4.1.2021, sostiene che nel caso il termine di improcedibilità sarebbe scaduto il 19.10.2023, vale a dire decorsi due anni dalla data di entrata in vigore (19.10.2021) dell’istituto in disamina. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L’unico motivo dedotto è manifestamente infondato, essendo pacifico in diritto che, in tema di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, il termine massimo di tre anni per lo svolgimento del giudizio di appello, previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 5, stessa legge, si applica, in presenza di reato commesso dal 1 gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l'atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. Sez. 6, n. 40604 del 08/10/2024, Morelli, Rv. 287120 - 01). 3. Nel caso in disamina, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza del21.12.2020, contro la quale è stato proposto appello il 4.1.2021, prima dell’entrata in vigore della novella, sicché deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 2, comma 5, della citata legge n. 134/2021 , che , per le impugnazioni proposte entro la data del 31.12.2024, fissa il termine di improcedibilità in tre anni per il giudizio di appello, nel caso decorrente dalla data di entrata in vigore (19.10.2021) della normativa in questione. Ne discende che il suddetto termine di improcedibilità non era ancora decorso alla data di emissione (8.4.2024) dellasentenza impugnata. 4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 giugno 2025