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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16243/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha rigettato l'appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, che ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere partecipato al clan camorristico operante nella [OSCURATO:PERSONA] e per avere diretto un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati per i quali ha già riportato condanna in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni 16 di reclusione — di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

A sostegno della sua istanza Spera aveva dedotto la sua dissociazione dall'associazione di tipo mafioso in quanto egli, nel 2018, si sarebbe già autonomamente allontanato dalla stessa trasferendosi a [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bologna, dove aveva trovato un'occupazione ed in seguito aveva ammesso le proprie responsabilità, pur senza accusare altri soggetti di avere partecipato ai reati da lui commessi.

In data 19 agosto 2018, in occasione di una "stesa armata", diversi colpi di pistola erano stati esplosi in direzione della sua abitazione napoletana e tale circostanza valeva a dimostrare che egli non aveva più alcun ruolo all'interno del sodalizio di camorra.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, Avv.

B. Carafa, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, cod. proc. pen..

Il ricorrente ribadisce gli elementi fattuali a sostegno dell'istanza e sostiene che la motivazione sarebbe illogica laddove afferma che la mera dissociazione non sia sufficiente a dimostrare l'interruzione dei legami con il clan occorrendo, invece, che il soggetto divenga un collaboratore di giustizia.

Egli, peraltro, non solo avrebbe preso le distanze dall'ambiente criminale nel quale erano maturati i delitti per i quali aveva riportato condanna, ma aveva reso dichiarazioni autoaccusatorie ed etero accusatorie, fornendo particolari relativi al clan che erano in precedenza sconosciuti all'autorità giudiziaria.

La motivazione sarebbe illogica pure laddove si afferma che il percorso intrapreso dallo Spera deve essere vagliato più attentamente al fine di valutare se il suo comportamento sia sincero e non strumentale, poiché non considererebbe il trasferimento di Spera a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto ancor prima di essere sottoposto alla misura cautelare. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., conclusioni con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Deve osservarsi che Spera è attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere non solo per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., fatti per i quali ha riportato condanna, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di anni sedici di reclusione.

Ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per entrambi i reati opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576, nel senso che per il reato associativo di cui all'art. 74 TU Stup, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari) mentre la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere è assoluta per il reato associativo mafioso e solo relativa per il reato di cui all'art. 74 TU Stup. (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062, nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. opera una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta con riguardo all adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere).

Nel caso di specie, trovando la misura cautelare giustificazione in entrambi i reati, va data prevalenza, quanto all'adeguatezza della misura cautelare, la presunzione assoluta stabilita per il reato associativo mafioso.

Ne consegue che, nel caso di specie, non è possibile applicare una misura meno grave di quella della custodia cautelare in carcere e che l'alternativa si pone esclusivamente tra la liberazione dello Spera ed il mantenimento della misura cautelare personale attualmente vigente.A fronte degli elementi indicati dal ricorrente a sostegno della sua istanza, il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame hanno indicato elementi di segno opposto — come il lungo periodo di tempo in cui lo Spera ha militato negli ambienti della criminalità organizzata, la reiterazione delle condotte di reato anche dopo aver subito gravi condanne, il ruolo apicale rivestito in seno a tali ambienti, il breve lasso di tempo trascorso dai fatti per i quali ha riportato condanna, la precedente trasgressione delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare al fine di tornare a delinquere — che vengono indicati come prevalenti rispetto alla dissociazione dello Spera, in relazione alla quale il Tribunale esprime il dubbio che sia strumentale e non sincera. 1.1.Deve, allora osservarsi che questa Corte ha già affermato, in tema di misure coercitive, che quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434).

Non avendo il Tribunale del riesame, per le ragioni anzidette, che non appaiono affatto contraddittorie o manifestamente illogiche, ritenuto certo il venir meno delle esigenze cautelari — in cui neppure il ricorrente insiste limitandosi a chiedere a sostituzione della misura cautelare — del tutto correttamente ha rigettato l'istanza e ha mantenuto la misura più grave in esecuzione.

Nel resto le censure del ricorrente attengono al merito e non sono ammissibili in questa sede.

Invero, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure.

Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame.

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura, non rinvenibile nel caso di specie (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 21 Non derivando dalla pronuncia, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 04/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha rigettato l'appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, che ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere partecipato al clan camorristico operante nella [OSCURATO:PERSONA] e per avere diretto un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati per i quali ha già riportato condanna in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni 16 di reclusione — di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. A sostegno della sua istanza Spera aveva dedotto la sua dissociazione dall'associazione di tipo mafioso in quanto egli, nel 2018, si sarebbe già autonomamente allontanato dalla stessa trasferendosi a [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bologna, dove aveva trovato un'occupazione ed in seguito aveva ammesso le proprie responsabilità, pur senza accusare altri soggetti di avere partecipato ai reati da lui commessi. In data 19 agosto 2018, in occasione di una "stesa armata", diversi colpi di pistola erano stati esplosi in direzione della sua abitazione napoletana e tale circostanza valeva a dimostrare che egli non aveva più alcun ruolo all'interno del sodalizio di camorra. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, Avv. B. Carafa, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, cod. proc. pen.. Il ricorrente ribadisce gli elementi fattuali a sostegno dell'istanza e sostiene che la motivazione sarebbe illogica laddove afferma che la mera dissociazione non sia sufficiente a dimostrare l'interruzione dei legami con il clan occorrendo, invece, che il soggetto divenga un collaboratore di giustizia. Egli, peraltro, non solo avrebbe preso le distanze dall'ambiente criminale nel quale erano maturati i delitti per i quali aveva riportato condanna, ma aveva reso dichiarazioni autoaccusatorie ed etero accusatorie, fornendo particolari relativi al clan che erano in precedenza sconosciuti all'autorità giudiziaria. La motivazione sarebbe illogica pure laddove si afferma che il percorso intrapreso dallo Spera deve essere vagliato più attentamente al fine di valutare se il suo comportamento sia sincero e non strumentale, poiché non considererebbe il trasferimento di Spera a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto ancor prima di essere sottoposto alla misura cautelare. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., conclusioni con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Deve osservarsi che Spera è attualmente sottoposto alla custodia cautelare in carcere non solo per il reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., fatti per i quali ha riportato condanna, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di anni sedici di reclusione. Ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per entrambi i reati opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576, nel senso che per il reato associativo di cui all'art. 74 TU Stup, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari) mentre la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere è assoluta per il reato associativo mafioso e solo relativa per il reato di cui all'art. 74 TU Stup. (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062, nel senso che, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. opera una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta con riguardo all adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere). Nel caso di specie, trovando la misura cautelare giustificazione in entrambi i reati, va data prevalenza, quanto all'adeguatezza della misura cautelare, la presunzione assoluta stabilita per il reato associativo mafioso. Ne consegue che, nel caso di specie, non è possibile applicare una misura meno grave di quella della custodia cautelare in carcere e che l'alternativa si pone esclusivamente tra la liberazione dello Spera ed il mantenimento della misura cautelare personale attualmente vigente.A fronte degli elementi indicati dal ricorrente a sostegno della sua istanza, il Giudice per le indagini preliminari ed il Tribunale del riesame hanno indicato elementi di segno opposto — come il lungo periodo di tempo in cui lo Spera ha militato negli ambienti della criminalità organizzata, la reiterazione delle condotte di reato anche dopo aver subito gravi condanne, il ruolo apicale rivestito in seno a tali ambienti, il breve lasso di tempo trascorso dai fatti per i quali ha riportato condanna, la precedente trasgressione delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare al fine di tornare a delinquere — che vengono indicati come prevalenti rispetto alla dissociazione dello Spera, in relazione alla quale il Tribunale esprime il dubbio che sia strumentale e non sincera. 1.1.Deve, allora osservarsi che questa Corte ha già affermato, in tema di misure coercitive, che quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Non avendo il Tribunale del riesame, per le ragioni anzidette, che non appaiono affatto contraddittorie o manifestamente illogiche, ritenuto certo il venir meno delle esigenze cautelari — in cui neppure il ricorrente insiste limitandosi a chiedere a sostituzione della misura cautelare — del tutto correttamente ha rigettato l'istanza e ha mantenuto la misura più grave in esecuzione. Nel resto le censure del ricorrente attengono al merito e non sono ammissibili in questa sede. Invero, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura, non rinvenibile nel caso di specie (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 21 Non derivando dalla pronuncia, la liberazione dell'imputato, devono essere disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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