Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 15830/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: FD (AT) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5490/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro - [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLTURA - [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE- RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1950/2018 depositata il 17/07/2018; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione soltanto il 12/03/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/04/2025; Numero registro generale 5490/2019 Numero sezionale 470/2025 Numero di raccolta generale 15830/2025 Data pubblicazione 13/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5490/2019 Numero sezionale 470/2025 Numero di raccolta generale 15830/2025 Data pubblicazione 13/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (AT) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5490/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro - [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLTURA - [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE- RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1950/2018 depositata il 17/07/2018; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione soltanto il 12/03/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 10/04/2025; Numero registro generale 5490/2019 Numero sezionale 470/2025 Numero di raccolta generale 15830/2025 Data pubblicazione 13/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, per non avere in questa sede le parti intimate svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5490/2019 Numero sezionale 470/2025 Numero di raccolta generale 15830/2025 Data pubblicazione 13/06/2025
Decreto Cassazione n. 15830/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris