CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 12,8 di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla prevalenza sulla contestata recidiva delle concesse attenuanti generiche e alla quantificazione della pena al minimo. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che il fatto, per quanto riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non è particolarmente tenue, soprattutto alla luce del numero di dosi medie astrattamente ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta (60) e dell'elevatissimo grado di purezza della stessa (compreso tra 1'81,2% e l'83,4%) e del ruolo di pusher ricoperto dal ricorrente, sulla base di tali elementi, ha ritenuto congrua la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, determinata in misura inferiore al medio edittale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il