CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 29545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 12811-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 2445 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 3420/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 717/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] per omessi contributi relativi ai sub-agenti di assicurazione impiegati dalla società. La Corte d'appello riteneva che, ai fini previdenziali, i sub-agenti di assicurazione andassero distinti dagli agenti di commercio: solo per questi l'Enasarco gestiva la previdenza obbligatoria, mentre i sub-agenti assicurativi erano inclusi nella gestione speciale INPS per la pensione IVS. Contro la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1742, 1752, 1753 c.c., degli artt.2 e 5 I. n.12/73, nonché degli artt.109 e 343 d. Igs. n.209/05, dell'art.6 d. I. n.300/06 e dell'arti [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte avrebbe errato nel distinguere la figura dell'agente di assicurazione da quella dell'agente di commercio, posto che gli artt.1742 e 1752 c.c. si applicano anche al primo. Ciò sarebbe confermato dalla direttiva CEE n.86/653, la quale ha riguardo a una nozione di agente commerciale in grado di comprendere anche l'agente di assicurazione. Sarebbe altresì confermato dall'art.343 d. Igs. n.209/05, che, per i sub-agenti di assicurazione, ha collegato l'esclusione dagli obblighi previdenziali previsti per gli agenti di commercio alla iscrizione al RUI, sicché, prima della sua entrata in vigore, doveva rimanere il regime previdenziale Enasarco. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, con orientamento consolidato (v. Cass.4296/16, seguita, tra le altre, da Cass.12196/20, Cass.36929/21) da quale non v'è motivo di discostarsi, ha affermato i seguenti principi: a) in tema di contributi dovuti agli enti previdenziali privatizzati opera la riserva di legge dell'art.23 Cost., sicché, in assenza di previsione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'Enasarco; b) la riserva di legge non è integrata dalla I. n.12/73, che, al suo art.2, fa riferimento agli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli artt.1742 e 1752 c.c.; c) per gli agenti assicurativi vale invece l'art.1753 c.c., che riserva agli stessi un regime speciale da sempre nettamente distinto da quella dell'agente di commercio, e fondato sugli usi e sugli accordi collettivi di settore; d) la separazione di disciplina trova conferma nell'ordinamento comunitario: gli agenti di commercio sono attratti a una propria disciplina, comprendente la direttiva 86/653/CEE, mentre per l'intermediazione assicurativa sono state emesse le direttive 77/92/CE e 2002/92/CE; e) l'art.343 d. Igs. n.209/05 ha valenza solo ricognitiva, non interpretativa né innovativa, dell'assetto preesistente, ossia della sottrazione dei sub-agenti assicurativi all'assicurazione Enasarco, stante l'assenza di alcuna precedente norma che, ai sensi dell'art.23 Cost., li avesse inclusi nel sistema Enasarco; f) è stato escluso qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale derivante dalla sottrazione dei sub-agenti alla previdenza Enasarco. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte resistente, liquidate, per il giudizio di legittimità, in €4500 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. Umbe