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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18181/2022

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la seguente ORDINANZA »L) 7-73 re 1,0 c (Z1,4 sul ricorso iscritto al n. 4684/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1594/14/2014, depositata l' 8 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: In esito a verifica fiscale generale della GdF nei confronti della CO.ME.TRAS. a r.l. conclusasi il 23 luglio 2010, veniva redatto un PVC mediante il quale, per gli anni d'imposta dal 2005 al 2008, si contestava a detta società di non essere effettivamente una cooperativa a responsabilità limitata, quanto una società in nome collettivo di fatto, anche sulla base della sostanziale inattendibilità della contabilità societaria.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, emetteva plurimi avvisi di accertamento nei confronti della società verificata e delle persone fisiche che nei periodi in contesto ne risultavano essere state soci.

La società e le persone fisiche attinte da detti atti impositivi proponevano ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che, previa riunione degli stessi, li rigettava.

Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame collettivo, dichiarando legittimo l'accertamento nei confronti della società, ma non quelli nei confronti dei soci persone fisiche della medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che successivamente hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere rilasciato procura speciale al co-difensore dei controricorrenti, ancorchè tale circostanza venga indicata in detta memoria, sicchè -allo stato- deve considerarsi mero intimato.

Considerato che: Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che hanno partecipato al primo grado del giudizio, oltre alle persone fisiche evocate nel presente giudizio dall'agenzia fiscale ricorrente anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società contribuente; che al secondo grado del giudizio hanno invece partecipato soltanto i controricorrenti e l'intimato Bajric.

Tuttavia dal controricorso (v. pag. 17) emerge che in appello è intervenuto volontariamente [OSCURATO:PERSONA], non attinto dal ricorso agenziale, ma che ha rilasciato procura speciale al difensore dei controricorrenti (v. pag. 32-33 del controricorso).

Al fine di una corretta e compiuta verifica dell'integrità del contraddittorio è perciò necessario disporre l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

PQM rinvia la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 2 D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA »L) 7-73 re 1,0 c (Z1,4 sul ricorso iscritto al n. 4684/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1594/14/2014, depositata l' 8 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: In esito a verifica fiscale generale della GdF nei confronti della CO.ME.TRAS. a r.l. conclusasi il 23 luglio 2010, veniva redatto un PVC mediante il quale, per gli anni d'imposta dal 2005 al 2008, si contestava a detta società di non essere effettivamente una cooperativa a responsabilità limitata, quanto una società in nome collettivo di fatto, anche sulla base della sostanziale inattendibilità della contabilità societaria. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate, ufficio locale, emetteva plurimi avvisi di accertamento nei confronti della società verificata e delle persone fisiche che nei periodi in contesto ne risultavano essere state soci. La società e le persone fisiche attinte da detti atti impositivi proponevano ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che, previa riunione degli stessi, li rigettava. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame collettivo, dichiarando legittimo l'accertamento nei confronti della società, ma non quelli nei confronti dei soci persone fisiche della medesima. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che successivamente hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere rilasciato procura speciale al co-difensore dei controricorrenti, ancorchè tale circostanza venga indicata in detta memoria, sicchè -allo stato- deve considerarsi mero intimato. Considerato che: Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che hanno partecipato al primo grado del giudizio, oltre alle persone fisiche evocate nel presente giudizio dall'agenzia fiscale ricorrente anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la società contribuente; che al secondo grado del giudizio hanno invece partecipato soltanto i controricorrenti e l'intimato Bajric. Tuttavia dal controricorso (v. pag. 17) emerge che in appello è intervenuto volontariamente [OSCURATO:PERSONA], non attinto dal ricorso agenziale, ma che ha rilasciato procura speciale al difensore dei controricorrenti (v. pag. 32-33 del controricorso). Al fine di una corretta e compiuta verifica dell'integrità del contraddittorio è perciò necessario disporre l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 2 D
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