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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17391/2026

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con Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeVitale;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delministro pro tempore, difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore- intimata -avverso la sentenza n. 1103/23 resa dalla Corte d’appello di Salerno,pubblicata il 12 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del sei maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso;udita l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva cartella di pagamento neiconfronti dell’odierna ricorrente per l’importo (oltre che di altri creditiminori) di € 604 mila, al fine di recuperare la suddetta somma inconseguenza della sentenza della Corte dei conti, in sede d’appello, n.32/2016, con cui la stessa, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avevadichiarato l’inefficacia del pagamento a suo tempo effettuato da B.T.R.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (R.T.) a titolo dicanoni di locazione di un capannone.Invero la B.T.R., frattanto fallita con sentenza n. 12/2013 del Tribunale diNocera Inferiore, era stata dichiarata responsabile di danni erariali peraver indebitamente fruito di un finanziamento pubblico (sentenza n.334/2015 della Corte dei conti in sede d’appello).Avverso la suddetta cartella la R.T. proponeva opposizione ex art. 615,primo comma, cod. proc. civ., che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].R.T. proponeva così gravame e la Corte territoriale lo respingeva,osservando che la sentenza della Corte dei conti in sede d’appello n.13/2016, con cui appunto era accolta la revocatoria proposta dalMinistero, costituiva giudicato nei confronti dell’appellante, che quindi nonpoteva fondare la propria opposizione sull’assunta violazione degli artt.51, 66 e 70 del r.d. n. 267/42 (c.d. legge fallimentare), peraltro invocabilisemmai dal curatore fallimentare.Né, a parere della Corte territoriale, poteva rilevare il fatto che la curatelaaveva proposto nei confronti di R.T. azione revocatoria fallimentare, dalmomento che con la sentenza della Corte dei conti si era radicato il potereNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026del Ministero di procedere ad esecuzione forzata nei confrontidell’accipiens, precludendosi ogni valutazione in ordine alla violazione deldivieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in violazione della parcondicio creditorum, comunque semmai eccepibile anch’essa solo dallacuratela.Pure reputava preclusa l’asserita prescrizione del credito del Ministero,anch’essa già oggetto del giudizio contabile come sopra definito; peraltro,nel merito, il termine prescrizionale neppure era decorso.R.T. propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre ilMinistero resiste a mezzo di controricorso.

L’Agenzia è rimasta intimata.La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, sussistono seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso,perché carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; tuttavia, sul punto, non senza sforzo,la Corte individua nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto d’appello,2 del ricorso), il cui contenuto viene di fatto illustrato nello sviluppo delprimo motivo di ricorso in cassazione, analogamente rubricato, e le cuiquestioni vengono coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata.2.1.

Ciò posto, con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 51, 52,66 e 70 della legge fallimentare.Sostiene la ricorrente che il singolo creditore può proseguire nella suainiziativa revocatoria solo allorché il curatore non abbia a sua voltaintrapreso analoga iniziativa, come pacificamente occorso nella specie.Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto, da un lato, chel’inosservanza del divieto di proseguire poteva essere eccepita dal solocuratore e, dall’altro, che l’intervenuto giudicato della sentenza del giudicecontabile precludesse all’opponente in ogni caso di sollevare la questione.Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026Inoltre, a parere della ricorrente, indipendentemente dall’eserciziodell’actio pauliana, l’intervenuto fallimento determinerebbe un ostacoloalla conseguente azione esecutiva da parte del creditore vittorioso.2.2.

Premesso poi che la contestazione dell’ingiunzione fiscale emessa acarico della stessa odierna ricorrente per la stessa ragione è a dirsidefinitivamente respinta in forza della sopravvenuta ordinanza di questaCorte n. 25608/2025, va rilevato che il primo motivo è, peraltro, in parteinammissibile per effetto del giudicato e, per il resto, dev’essere respinto.2.3.

Invero, la Corte d’appello ha rilevato che la sentenza della Corte deiconti n. 32/16 ha confermato la revoca del pagamento dei canoni e hastabilito che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva eccepire, nella presente azione dicontrasto alla preannunciata espropriazione, proprio in ragione delgiudicato derivante dalla pronuncia del giudice contabile, la sussistenzadell’iniziativa revocatoria proposta dal fallimento della B.R.T., giacché lapendenza di quest’ultima doveva essere eccepita davanti al giudicecontabile, nella controversia allora pendente davanti allo stesso, dellaquale essa era parte.Ora, è ben vero che, in base alla giurisprudenza di questa Corte,l’intervenuta iniziativa revocatoria del curatore configura un’ipotesi diinammissibilità della domanda di analogo tenore promossa dal singolocreditore per difetto del relativo interesse ad agire: e ciò in quanto vienemeno la possibilità di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditorestesso ad esito della pronuncia.Nella specie che ne occupa, in effetti, gli organi fallimentari avevanopromosso, seppur con un’azione separata (cioè senza subentro nell’azionepromossa dal creditore erariale), la revocatoria (il cui esito è rimasto,peraltro, ignoto in questa sede).Tuttavia, l’ordinanza n. 25608/25, pronunciata da questa Corte, haritenuto l’inammissibilità del ricorso proposto avverso un’ingiunzionefiscale che aveva ad oggetto lo stesso credito (derivante dall’azioneNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026revocatoria promossa in sede contabile) sempre nei confronti dell’odiernaricorrente.In particolare, il relativo ricorso, in cui era proposta la medesimaquestione dell’opponibilità (questa volta nel giudizio di opposizioneall’ingiunzione fiscale) dell’iniziativa revocatoria avviata dalla proceduraconcorsuale, è stato dichiarato inammissibile, il che ha determinato ladefinitività della sentenza d’appello colà impugnata.In base ad essa, come riportato dalla suddetta ordinanza di questa Corte,«richiamata la funzione dell’azione revocatoria di ricostruzione dellagenerica garanzia patrimoniale del debitore compromessa dall’attodispositivo, ma pur sempre limitata alla dichiarazione di inefficacia diquesto rispetto al singolo creditore, al fine di consentirgli di aggredire ilbene in sede esecutiva, se rimasto insoddisfatto il proprio credito, haevidenziato che l’importo di euro 604.800,00 non faceva parte della massadel Fallimento B.T.R., né l’azione promossa sarebbe divenutaimprocedibile per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore,quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di subentrare indetta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso analogaazione ex art. 66 L.F. (nella sentenza si è segnalato che non vi eranonotizie sul prosieguo dell’analoga azione svolta nel 2013 da parte dellaprocedura).Nella vicenda trattata (…) il curatore non era subentrato al creditorenell’azione revocatoria, e il relativo giudizio, di cui era parte anche [OSCURATO:SOCIETA]., si era concluso con un giudicato che copriva la questione dellalegittimazione del creditore singolo all’esercizio dell’azione revocatoria,aggiungendo “la circostanza della formazione del giudicato, già rilevatanella motivazione dal primo giudice, non era contestata, la quale pertantoin questa sede non può essere rimessa in discussione” (pagina 6 dellasentenza).»Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’ordinanza Cass. n. 25608/25 ne traeva, quindi, la conseguenza per cui ilricorso era inammissibile per il giudicato interno; e tale statuizione, inbase alle osservazioni che precedono, ha effetto di giudicato (esterno) sulpresente giudizio e, in particolare, sulla questione circa la legittimazionedel creditore singolo all’esercizio dell’azione revocatoria.Infatti, come sopra detto, il credito è esattamente il medesimo, così comele parti sono le stesse.Va precisato che la differenza, rappresentata dal fatto che mentre l’altrogiudizio aveva ad oggetto un’ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. 14 aprile1910, n. 639, il presente ha ad oggetto delle cartelle di pagamento, èirrilevante.Invero questa Corte ha già stabilito in proposito che la suddettaingiunzione fiscale “non è un atto dell’espropriazione forzata macostituisce un atto normalmente riferibile al creditore che svolge la stessafunzione della cartella in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata”(così testualmente, Cass., S.U., 25/05/2005, n. 10958, in tal senso, inmotivazione, anche Cass. n. 24552/24).2.4.

La ricorrente in questa sede sostiene, peraltro, che al creditoresingolo, in tal caso, e a prescindere dal giudicato derivante dalla sentenzaresa dalla Corte dei conti in sede d’appello, è preclusa la susseguenteesecuzione, con ciò intendendo superare la preclusione proprio derivantedal giudicato predicata dalla Corte territoriale.La questione sollevata (anche davanti al giudice del merito, cfr. pag. 7della sentenza) è stata affrontata da Cass., Sez.

Un., 29421/08, la qualeha affermato che dall’art. 51 L.F. non deriva un ostacolo, osservandosi inparticolare che: “La successiva fase esecutiva cui il vittorioso esperimentodi detta azione (revocatoria) potrebbe metter capo, d’altronde, avrebbe adoggetto un bene - quello del quale il debitore ha disposto compromettendola garanzia generica del creditore - che non è più compreso nel patrimoniodel debitore medesimo (né dunque nel fallimento) e che neppure perNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026effetto dell’accoglimento della domanda revocatoria tornerebbe ad essernecompreso, perché non viene intaccata la validità e neppure, in assoluto,l’efficacia dell’atto con cui detto bene è stato trasferito ad altri, ma lo sirende soltanto inopponibile al creditore che ha esperito l’azione”.Quanto al divieto di cui all’art. 52 l.f., non solo esso presuppone la verificacirca l’esito del giudizio promosso dalla curatela, che nella specie nonviene allegato né tantomeno documentato, ma soprattutto esso vaimpostato in termini di inopponibilità degli accertamenti alla proceduraconcorsuale, visto che il processo non venne interrotto ai sensi dell’art. 43l.f.A questo punto l’esposizione al rischio del doppio pagamento o delladoppia esecuzione (cioè, a iniziativa tanto del creditore erariale che dellaprocedura concorsuale) intanto neppure si pone, poiché l’iniziativaesecutiva del fallimento presuppone il formarsi di un titolo esecutivo versoil terzo, odierna ricorrente, di cui neppure si dà conto (non essendo datocomunque esso non è ricollegato alla mera prevalenza del soddisfacimentoin sede concorsuale, che caratterizza l’ipotesi in cui l’intero giudiziorevocatorio ad iniziativa del creditore individuale si fosse svoltoanteriormente all’iniziativa collettiva, ma appunto alla scelta di nonopporre l’inammissibilità dell’azione in pendenza del relativo giudizio.Certo, come premesso, esso è senza interferenze con il principio espressodall’art. 51 l.f., che riguarda appunto - come già chiarito - le iniziativeesecutive nei riguardi del patrimonio del fallito.3.

Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 324 cod. proc. civ.,2909 e 2924, cod. civ.A parere della ricorrente la sentenza n. 32/16 di revocatoria emessa dallaCorte dei conti in sede d’appello non contiene alcun giudicato in ordine alcredito fatto valere a fondamento della stessa e, quindi, la stessaNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026ricorrente ben poteva opporre la prescrizione dello stesso, ai sensi dell’art.2939 cod. civ.Ciò premesso, la stessa parte ritiene intervenuta la prescrizione del creditostesso, dal momento che l’ultimo ordinativo di pagamento avvenne il 25novembre 2004, mentre l’unico atto interruttivo sarebbe costituito dallarevoca del 2 dicembre 2009, sicché il relativo termine quinquennale, di cuiall’art. 1, comma 2, l. n. 20/94, sarebbe spirato.3.1.

Pregiudizialmente deve osservarsi come nella specie il presupposto dacui parte il motivo, cioè il mancato accertamento della questione dellaprescrizione del credito erariale da parte della sentenza n. 32/16 dellaCorte dei conti in sede d’appello, presupponeva a sua volta, sempre ai giàrichiamati fini dell’autosufficienza del ricorso, che fosse resa chiara laportata sul punto della sentenza in parola.

Invece, la ricorrente si limita ascarne parole, peraltro proprie e non della sentenza, circa il relativomancato accertamento del credito erariale in genere (“proprio in relazionealla natura lata del credito legittimante la relativa azione, non le ha inalcun modo vagliate, limitandosi per esempio, per quanto riguarda laprescrizione, a verificare solo quella di cui all’art. 2903 c.c.”).Già in base alle osservazioni che precedono il motivo risulta inammissibile.In ogni caso deve osservarsi che la questione della prescrizione del creditoerariale è stata espressamente affrontata dalla pronuncia di questa Corte,sopra richiamata, n. 25608/25, in base alla quale è stato deciso che taleaspetto era già stato definito con efficacia di giudicato dalla pronunciadella Corte dei conti in sede d’appello.Del tutto generiche sono le affermazioni secondo cui il Ministero fosse giàanteriormente a conoscenza di circostanze che avrebbero dovuto indurlo arevocare i finanziamenti: non si specifica quali, dove si debbanoindividuarle, in che cosa consistano.3.

Il ricorso dev’essere dunque rigettato con aggravio di spese in capo allaricorrente soccombente.Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va datoparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €14.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il sei maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeVitale;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delministro pro tempore, difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore- intimata -avverso la sentenza n. 1103/23 resa dalla Corte d’appello di Salerno,pubblicata il 12 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del sei maggio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso;udita l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva cartella di pagamento neiconfronti dell’odierna ricorrente per l’importo (oltre che di altri creditiminori) di € 604 mila, al fine di recuperare la suddetta somma inconseguenza della sentenza della Corte dei conti, in sede d’appello, n.32/2016, con cui la stessa, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avevadichiarato l’inefficacia del pagamento a suo tempo effettuato da B.T.R.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (R.T.) a titolo dicanoni di locazione di un capannone.Invero la B.T.R., frattanto fallita con sentenza n. 12/2013 del Tribunale diNocera Inferiore, era stata dichiarata responsabile di danni erariali peraver indebitamente fruito di un finanziamento pubblico (sentenza n.334/2015 della Corte dei conti in sede d’appello).Avverso la suddetta cartella la R.T. proponeva opposizione ex art. 615,primo comma, cod. proc. civ., che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].R.T. proponeva così gravame e la Corte territoriale lo respingeva,osservando che la sentenza della Corte dei conti in sede d’appello n.13/2016, con cui appunto era accolta la revocatoria proposta dalMinistero, costituiva giudicato nei confronti dell’appellante, che quindi nonpoteva fondare la propria opposizione sull’assunta violazione degli artt.51, 66 e 70 del r.d. n. 267/42 (c.d. legge fallimentare), peraltro invocabilisemmai dal curatore fallimentare.Né, a parere della Corte territoriale, poteva rilevare il fatto che la curatelaaveva proposto nei confronti di R.T. azione revocatoria fallimentare, dalmomento che con la sentenza della Corte dei conti si era radicato il potereNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026del Ministero di procedere ad esecuzione forzata nei confrontidell’accipiens, precludendosi ogni valutazione in ordine alla violazione deldivieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in violazione della parcondicio creditorum, comunque semmai eccepibile anch’essa solo dallacuratela.Pure reputava preclusa l’asserita prescrizione del credito del Ministero,anch’essa già oggetto del giudizio contabile come sopra definito; peraltro,nel merito, il termine prescrizionale neppure era decorso.R.T. propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre ilMinistero resiste a mezzo di controricorso. L’Agenzia è rimasta intimata.La causa è stata infine trattata all’udienza pubblica in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, sussistono seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso,perché carente del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366,comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; tuttavia, sul punto, non senza sforzo,la Corte individua nel ricorso il contenuto essenziale dell’atto d’appello,2 del ricorso), il cui contenuto viene di fatto illustrato nello sviluppo delprimo motivo di ricorso in cassazione, analogamente rubricato, e le cuiquestioni vengono coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata.2.1. Ciò posto, con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 51, 52,66 e 70 della legge fallimentare.Sostiene la ricorrente che il singolo creditore può proseguire nella suainiziativa revocatoria solo allorché il curatore non abbia a sua voltaintrapreso analoga iniziativa, come pacificamente occorso nella specie.Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto, da un lato, chel’inosservanza del divieto di proseguire poteva essere eccepita dal solocuratore e, dall’altro, che l’intervenuto giudicato della sentenza del giudicecontabile precludesse all’opponente in ogni caso di sollevare la questione.Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026Inoltre, a parere della ricorrente, indipendentemente dall’eserciziodell’actio pauliana, l’intervenuto fallimento determinerebbe un ostacoloalla conseguente azione esecutiva da parte del creditore vittorioso.2.2. Premesso poi che la contestazione dell’ingiunzione fiscale emessa acarico della stessa odierna ricorrente per la stessa ragione è a dirsidefinitivamente respinta in forza della sopravvenuta ordinanza di questaCorte n. 25608/2025, va rilevato che il primo motivo è, peraltro, in parteinammissibile per effetto del giudicato e, per il resto, dev’essere respinto.2.3. Invero, la Corte d’appello ha rilevato che la sentenza della Corte deiconti n. 32/16 ha confermato la revoca del pagamento dei canoni e hastabilito che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva eccepire, nella presente azione dicontrasto alla preannunciata espropriazione, proprio in ragione delgiudicato derivante dalla pronuncia del giudice contabile, la sussistenzadell’iniziativa revocatoria proposta dal fallimento della B.R.T., giacché lapendenza di quest’ultima doveva essere eccepita davanti al giudicecontabile, nella controversia allora pendente davanti allo stesso, dellaquale essa era parte.Ora, è ben vero che, in base alla giurisprudenza di questa Corte,l’intervenuta iniziativa revocatoria del curatore configura un’ipotesi diinammissibilità della domanda di analogo tenore promossa dal singolocreditore per difetto del relativo interesse ad agire: e ciò in quanto vienemeno la possibilità di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditorestesso ad esito della pronuncia.Nella specie che ne occupa, in effetti, gli organi fallimentari avevanopromosso, seppur con un’azione separata (cioè senza subentro nell’azionepromossa dal creditore erariale), la revocatoria (il cui esito è rimasto,peraltro, ignoto in questa sede).Tuttavia, l’ordinanza n. 25608/25, pronunciata da questa Corte, haritenuto l’inammissibilità del ricorso proposto avverso un’ingiunzionefiscale che aveva ad oggetto lo stesso credito (derivante dall’azioneNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026revocatoria promossa in sede contabile) sempre nei confronti dell’odiernaricorrente.In particolare, il relativo ricorso, in cui era proposta la medesimaquestione dell’opponibilità (questa volta nel giudizio di opposizioneall’ingiunzione fiscale) dell’iniziativa revocatoria avviata dalla proceduraconcorsuale, è stato dichiarato inammissibile, il che ha determinato ladefinitività della sentenza d’appello colà impugnata.In base ad essa, come riportato dalla suddetta ordinanza di questa Corte,«richiamata la funzione dell’azione revocatoria di ricostruzione dellagenerica garanzia patrimoniale del debitore compromessa dall’attodispositivo, ma pur sempre limitata alla dichiarazione di inefficacia diquesto rispetto al singolo creditore, al fine di consentirgli di aggredire ilbene in sede esecutiva, se rimasto insoddisfatto il proprio credito, haevidenziato che l’importo di euro 604.800,00 non faceva parte della massadel Fallimento B.T.R., né l’azione promossa sarebbe divenutaimprocedibile per effetto della dichiarazione di fallimento del debitore,quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di subentrare indetta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso analogaazione ex art. 66 L.F. (nella sentenza si è segnalato che non vi eranonotizie sul prosieguo dell’analoga azione svolta nel 2013 da parte dellaprocedura).Nella vicenda trattata (…) il curatore non era subentrato al creditorenell’azione revocatoria, e il relativo giudizio, di cui era parte anche [OSCURATO:SOCIETA]., si era concluso con un giudicato che copriva la questione dellalegittimazione del creditore singolo all’esercizio dell’azione revocatoria,aggiungendo “la circostanza della formazione del giudicato, già rilevatanella motivazione dal primo giudice, non era contestata, la quale pertantoin questa sede non può essere rimessa in discussione” (pagina 6 dellasentenza).»Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’ordinanza Cass. n. 25608/25 ne traeva, quindi, la conseguenza per cui ilricorso era inammissibile per il giudicato interno; e tale statuizione, inbase alle osservazioni che precedono, ha effetto di giudicato (esterno) sulpresente giudizio e, in particolare, sulla questione circa la legittimazionedel creditore singolo all’esercizio dell’azione revocatoria.Infatti, come sopra detto, il credito è esattamente il medesimo, così comele parti sono le stesse.Va precisato che la differenza, rappresentata dal fatto che mentre l’altrogiudizio aveva ad oggetto un’ingiunzione fiscale ex art. 2 del r.d. 14 aprile1910, n. 639, il presente ha ad oggetto delle cartelle di pagamento, èirrilevante.Invero questa Corte ha già stabilito in proposito che la suddettaingiunzione fiscale “non è un atto dell’espropriazione forzata macostituisce un atto normalmente riferibile al creditore che svolge la stessafunzione della cartella in quanto atto prodromico per l’esecuzione forzata”(così testualmente, Cass., S.U., 25/05/2005, n. 10958, in tal senso, inmotivazione, anche Cass. n. 24552/24).2.4. La ricorrente in questa sede sostiene, peraltro, che al creditoresingolo, in tal caso, e a prescindere dal giudicato derivante dalla sentenzaresa dalla Corte dei conti in sede d’appello, è preclusa la susseguenteesecuzione, con ciò intendendo superare la preclusione proprio derivantedal giudicato predicata dalla Corte territoriale.La questione sollevata (anche davanti al giudice del merito, cfr. pag. 7della sentenza) è stata affrontata da Cass., Sez. Un., 29421/08, la qualeha affermato che dall’art. 51 L.F. non deriva un ostacolo, osservandosi inparticolare che: “La successiva fase esecutiva cui il vittorioso esperimentodi detta azione (revocatoria) potrebbe metter capo, d’altronde, avrebbe adoggetto un bene - quello del quale il debitore ha disposto compromettendola garanzia generica del creditore - che non è più compreso nel patrimoniodel debitore medesimo (né dunque nel fallimento) e che neppure perNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026effetto dell’accoglimento della domanda revocatoria tornerebbe ad essernecompreso, perché non viene intaccata la validità e neppure, in assoluto,l’efficacia dell’atto con cui detto bene è stato trasferito ad altri, ma lo sirende soltanto inopponibile al creditore che ha esperito l’azione”.Quanto al divieto di cui all’art. 52 l.f., non solo esso presuppone la verificacirca l’esito del giudizio promosso dalla curatela, che nella specie nonviene allegato né tantomeno documentato, ma soprattutto esso vaimpostato in termini di inopponibilità degli accertamenti alla proceduraconcorsuale, visto che il processo non venne interrotto ai sensi dell’art. 43l.f.A questo punto l’esposizione al rischio del doppio pagamento o delladoppia esecuzione (cioè, a iniziativa tanto del creditore erariale che dellaprocedura concorsuale) intanto neppure si pone, poiché l’iniziativaesecutiva del fallimento presuppone il formarsi di un titolo esecutivo versoil terzo, odierna ricorrente, di cui neppure si dà conto (non essendo datocomunque esso non è ricollegato alla mera prevalenza del soddisfacimentoin sede concorsuale, che caratterizza l’ipotesi in cui l’intero giudiziorevocatorio ad iniziativa del creditore individuale si fosse svoltoanteriormente all’iniziativa collettiva, ma appunto alla scelta di nonopporre l’inammissibilità dell’azione in pendenza del relativo giudizio.Certo, come premesso, esso è senza interferenze con il principio espressodall’art. 51 l.f., che riguarda appunto - come già chiarito - le iniziativeesecutive nei riguardi del patrimonio del fallito.3. Col secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 324 cod. proc. civ.,2909 e 2924, cod. civ.A parere della ricorrente la sentenza n. 32/16 di revocatoria emessa dallaCorte dei conti in sede d’appello non contiene alcun giudicato in ordine alcredito fatto valere a fondamento della stessa e, quindi, la stessaNumero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026ricorrente ben poteva opporre la prescrizione dello stesso, ai sensi dell’art.2939 cod. civ.Ciò premesso, la stessa parte ritiene intervenuta la prescrizione del creditostesso, dal momento che l’ultimo ordinativo di pagamento avvenne il 25novembre 2004, mentre l’unico atto interruttivo sarebbe costituito dallarevoca del 2 dicembre 2009, sicché il relativo termine quinquennale, di cuiall’art. 1, comma 2, l. n. 20/94, sarebbe spirato.3.1. Pregiudizialmente deve osservarsi come nella specie il presupposto dacui parte il motivo, cioè il mancato accertamento della questione dellaprescrizione del credito erariale da parte della sentenza n. 32/16 dellaCorte dei conti in sede d’appello, presupponeva a sua volta, sempre ai giàrichiamati fini dell’autosufficienza del ricorso, che fosse resa chiara laportata sul punto della sentenza in parola. Invece, la ricorrente si limita ascarne parole, peraltro proprie e non della sentenza, circa il relativomancato accertamento del credito erariale in genere (“proprio in relazionealla natura lata del credito legittimante la relativa azione, non le ha inalcun modo vagliate, limitandosi per esempio, per quanto riguarda laprescrizione, a verificare solo quella di cui all’art. 2903 c.c.”).Già in base alle osservazioni che precedono il motivo risulta inammissibile.In ogni caso deve osservarsi che la questione della prescrizione del creditoerariale è stata espressamente affrontata dalla pronuncia di questa Corte,sopra richiamata, n. 25608/25, in base alla quale è stato deciso che taleaspetto era già stato definito con efficacia di giudicato dalla pronunciadella Corte dei conti in sede d’appello.Del tutto generiche sono le affermazioni secondo cui il Ministero fosse giàanteriormente a conoscenza di circostanze che avrebbero dovuto indurlo arevocare i finanziamenti: non si specifica quali, dove si debbanoindividuarle, in che cosa consistano.3. Il ricorso dev’essere dunque rigettato con aggravio di spese in capo allaricorrente soccombente.Numero registro generale 6137/2024Numero sezionale 1632/2026Numero di raccolta generale 17391/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va datoparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €14.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare alcompetente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il sei maggio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 17391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris