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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 luglio 2021

Cassazione n. 07757/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RETN8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza deliberata il 17.6.2015 ed oggetto di attuale impugnazione la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato alla pena di anni nove di reclusione l'imputato per il delitto di lesioni gravi ed aggravate dall'uso di armi.Epoca del fatto 24.6.2000.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, premettendo la lunga e tormentata vicenda processuale qui riassunta in sintesi.

L'attuale ricorrente era venuto a conoscenza del giudizio celebrato nei suoi confronti solo con la notifica dell'ordine di carcerazione avvenuta il 12.10.2019; il difensore nominato, ora impugnante, consultando il fascicolo processuale si era accorto di più anomalie processuali puntualmente segnalate nell'atto di ricorso: a)il decreto di irreperibilità emesso dal Gup il 11.11.2008 non era stato preceduto da un regolare verbale di vane ricerche ed allegato ad esso vi era nota della Polizia di Firenze,sezione dattiloscopica, che segnalava l'impossibilità di stabilire se i soggetti di cui si trasmettevano i precedenti dattiloscopici erano i medesimi di quelli oggetto di richiesta;b)il decreto di giudizio era stato notificato presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art 159 cpp; c) il Dap di Roma con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè la persona le cui generalità sono riportate nelle sentenze di merito e che fu condannata, era entrato nel carcere di Prato il 19.2.2000 ed era stato scarcerato solo il 14.9.2000.

In base ai predetti rilievi la difesa propose incidente di esecuzione ai sensi dell'art 667 cpp al PM presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], luogo ove il condannato era ristretto, chiedendo la liberazione, e davanti al Tribunale di Firenze chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la liberazione ex art 670/1 cpp.

Con ordinanza del 18.12.2019 l'istanza fu accolta ed il Tribunale di Firenze, su conforme ed articolato parere del PM, dispose la scarcerazione osservando, in base ai rilievi dattiloscopici ed al CUI, che la persona condannata in primo e secondo grado dagli uffici giudiziari fiorentini per il delitto di lesioni compiuto il 24.6.2000 e sottoposta a carcerazione era la medesima persona arrestata in data 19.2.2000 per furto e ininterrottamente detenuta presso il carcere di Prato fino al 14 Settembre 2000, escludendosi, pertanto, che fosse autore del delitto compiuto nel mese di Giugno 2000; con successivo provvedimento in data 8.1.2020 il Tribunale di Firenze aveva restituito il condannato nel termine per impugnare.

Nel frattempo il difensore aveva proposto istanza per la revisione ex art 630/1 cpp alla Corte d'appello di Genova, che, rilevando il sopravvenuto provvedimento di restituzione nel termine all'impugnazione, l'aveva dichiarata inammissibile.

Tanto premesso il difensore articola quattro motivi di ricorso. 1.Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per motivazione illogica e se ne chiede l'annullamento per errore di persona.

Infatti, con l'ordinanza di scarcerazione in data 18.12.2019 ai sensi dell'art 667/2 cpp il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione,aveva dato atto che nel fascicolo dibattimentale era presente la nota del 8.5.2008 dalla quale risultava che l'attuale ricorrente era ristretto in carcere il 24.6.2000, giorno in cui fu compiuto il delitto di lesioni per il quale ha subito condanna, essendo ristretto per delitto di furto ininterrottamente dal 19.2.2000 al 14.9.2000; nel provvedimento si dà atto, inoltre, del conforme parere del PM, in cui erano evidenziati concreti elementi, tratti dall'esame del fascicolo processuale e meglio descritti nell'atto di ricorso, idonei a dubitare fondatamente dell'attribuibilità del delitto di lesioni all'imputato. 2.Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione di legge, in relazione alla mancata conoscenza del processo derivante dalle sopra evidenziate anomalie nell'emissione del decreto di irreperibilità, non preceduto da un valido verbale di vane ricerche; la difesa rappresenta che all'epoca l'attuale ricorrente era reperibile, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.Con il terzo motivo, riguardante il provvedimento col quale la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

4. Nel quarto motivo si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha depositato telematicarnente in data 19/07/2021, 27/11/2021 e 1.12.20221 più memorie difensive con le quali ha ribadito gli argomenti per l'accoglimento del ricorso, allegando 9 documentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente sottolineare che l'attuale impugnazione è ritualmente proposta a seguito del provvedimento di rimessione in termini da parte del Tribunale di Firenze in data 8.1.2020. 1.11 ricorrente sotto la veste della motivazione manifestamente illogica, deduce in definitiva il vizio di travisamento della prova per omissione, non avendo i Giudici del merito preso in alcuna considerazione la comunicazione del Dap in data 8 Maggio 2008, già presente nel fascicolo del dibattimento, i cui contenuti sono riportati integralmente nell'atto di ricorso e meglio descritti al punto c) del ritenuto in fatto , secondo i quali la persona le cui generalità sono riportate nelle sentenze di merito e che fu condannata, cioè [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] attualmente ricorrente, era entrato nel carcere di Prato il 19.2.2000 rimanendovi detenuto ininterrottamente fino alla scarcerazione in data 14.9.2000 e, dunque, non era autore del delitto compiuto il 24.6.2000. 2..11 Collegio ritiene che la doglianza sia evidentemente fondata, trovando puntuale riscontro nei documenti allegati, in ossequio del principio di autosufficienza, risultando in modo inequivocabile dagli elementi analiticamente indicati nell'attuale impugnazione e tratti in buona sostanza dal provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dispose la liberazione ai sensi dell'art 667/2 cpp, che la persona condannata per il delitto di lesioni gravi ed aggravate dal Tribunale di Firenze, pronunzia confermata dalla Corte di Appello con la sentenza ora oggetto di ricorso, al momento della commissione del delitto, cioè in data 24.6.2000 ed in seguito ( Ottobre 2019) sottoposta a carcerazione in espiazione di pena, era la medesima persona arrestata in data 19.2.2000 per furto e ininterrottamente detenuta presso il carcere di Prato fino al 14 Settembre 2000, escludendosi, pertanto, che fosse autore del delitto. 2.1 In tal senso sono inequivocabili il contenuto della più volte citata annotazione del Dap. in data 8.5.2018 ed il testo del provvedimento in data 18.12.2019, reso ai sensi dell'art 667/2 cpp, ampiamente trascritto nell'atto di ricorso, col quale il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, dispose l'immediata liberazione dell'attuale ricorrente, riconoscendo che non si trattava della persona nei cui confronti doveva eseguirsi la pena.

Le doglianze presentate con l'atto di impugnazione, verificate alla luce dei documenti allegati e di quelli presenti nel fascicolo a disposizione del Collegio, dimostrano chiaramente che l'imputato fu condannato per errore di persona, poiché all'epoca del delitto era in carcere, come emergeva chiaramente dal documento dell'amministrazione penitenziaria più volte citato, presente agli atti del giudizio e trascurato nella valutazione dei Giudici del merito, restando così integrato il vizio di travisamento della prova per omessa valutazione della stessa, la cui decisività ai fini della decisione risulta chiaramente nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato.In tal senso :Sez. 6, Sentenza n. 36512 del 16/10/2020 Ud. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280117 ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.

Massime precedenti Conformi: N. 13994 del 2006 Rv. 233460 - 01, N. 36764 del 2006 Rv. 234605 - 01, N. 19848 del 2006 Rv. 234162 - 01 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono pur essendo prescritto il delitto per cui l'attuale ricorrente fu dichiarato responsabile in relazione al tempo del commesso reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art 129/2 cpp, poiché risulta evidente che l'imputato non ha commesso il fatto ed ai sensi dell'art 620 lett g) cpp perché la condanna fu pronunziata per errore di persona.

Così : Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 258169, secondo la quale nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, la quale, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., deve risultare — come nella fattispecie in esame - dal testo del provvedimento impugnato.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

La sentenza impugnata va, in definitiva, annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto, essendo stato condannato per errore di persona.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto.

Deciso 13.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore :41one dr Eduardo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RETN8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza deliberata il 17.6.2015 ed oggetto di attuale impugnazione la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale aveva condannato alla pena di anni nove di reclusione l'imputato per il delitto di lesioni gravi ed aggravate dall'uso di armi.Epoca del fatto 24.6.2000. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, premettendo la lunga e tormentata vicenda processuale qui riassunta in sintesi. L'attuale ricorrente era venuto a conoscenza del giudizio celebrato nei suoi confronti solo con la notifica dell'ordine di carcerazione avvenuta il 12.10.2019; il difensore nominato, ora impugnante, consultando il fascicolo processuale si era accorto di più anomalie processuali puntualmente segnalate nell'atto di ricorso: a)il decreto di irreperibilità emesso dal Gup il 11.11.2008 non era stato preceduto da un regolare verbale di vane ricerche ed allegato ad esso vi era nota della Polizia di Firenze,sezione dattiloscopica, che segnalava l'impossibilità di stabilire se i soggetti di cui si trasmettevano i precedenti dattiloscopici erano i medesimi di quelli oggetto di richiesta;b)il decreto di giudizio era stato notificato presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art 159 cpp; c) il Dap di Roma con nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè la persona le cui generalità sono riportate nelle sentenze di merito e che fu condannata, era entrato nel carcere di Prato il 19.2.2000 ed era stato scarcerato solo il 14.9.2000. In base ai predetti rilievi la difesa propose incidente di esecuzione ai sensi dell'art 667 cpp al PM presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], luogo ove il condannato era ristretto, chiedendo la liberazione, e davanti al Tribunale di Firenze chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la liberazione ex art 670/1 cpp. Con ordinanza del 18.12.2019 l'istanza fu accolta ed il Tribunale di Firenze, su conforme ed articolato parere del PM, dispose la scarcerazione osservando, in base ai rilievi dattiloscopici ed al CUI, che la persona condannata in primo e secondo grado dagli uffici giudiziari fiorentini per il delitto di lesioni compiuto il 24.6.2000 e sottoposta a carcerazione era la medesima persona arrestata in data 19.2.2000 per furto e ininterrottamente detenuta presso il carcere di Prato fino al 14 Settembre 2000, escludendosi, pertanto, che fosse autore del delitto compiuto nel mese di Giugno 2000; con successivo provvedimento in data 8.1.2020 il Tribunale di Firenze aveva restituito il condannato nel termine per impugnare. Nel frattempo il difensore aveva proposto istanza per la revisione ex art 630/1 cpp alla Corte d'appello di Genova, che, rilevando il sopravvenuto provvedimento di restituzione nel termine all'impugnazione, l'aveva dichiarata inammissibile. Tanto premesso il difensore articola quattro motivi di ricorso. 1.Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per motivazione illogica e se ne chiede l'annullamento per errore di persona. Infatti, con l'ordinanza di scarcerazione in data 18.12.2019 ai sensi dell'art 667/2 cpp il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione,aveva dato atto che nel fascicolo dibattimentale era presente la nota del 8.5.2008 dalla quale risultava che l'attuale ricorrente era ristretto in carcere il 24.6.2000, giorno in cui fu compiuto il delitto di lesioni per il quale ha subito condanna, essendo ristretto per delitto di furto ininterrottamente dal 19.2.2000 al 14.9.2000; nel provvedimento si dà atto, inoltre, del conforme parere del PM, in cui erano evidenziati concreti elementi, tratti dall'esame del fascicolo processuale e meglio descritti nell'atto di ricorso, idonei a dubitare fondatamente dell'attribuibilità del delitto di lesioni all'imputato. 2.Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione di legge, in relazione alla mancata conoscenza del processo derivante dalle sopra evidenziate anomalie nell'emissione del decreto di irreperibilità, non preceduto da un valido verbale di vane ricerche; la difesa rappresenta che all'epoca l'attuale ricorrente era reperibile, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.Con il terzo motivo, riguardante il provvedimento col quale la Corte d'Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale. 4. Nel quarto motivo si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha depositato telematicarnente in data 19/07/2021, 27/11/2021 e 1.12.20221 più memorie difensive con le quali ha ribadito gli argomenti per l'accoglimento del ricorso, allegando 9 documentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso è fondato. Occorre preliminarmente sottolineare che l'attuale impugnazione è ritualmente proposta a seguito del provvedimento di rimessione in termini da parte del Tribunale di Firenze in data 8.1.2020. 1.11 ricorrente sotto la veste della motivazione manifestamente illogica, deduce in definitiva il vizio di travisamento della prova per omissione, non avendo i Giudici del merito preso in alcuna considerazione la comunicazione del Dap in data 8 Maggio 2008, già presente nel fascicolo del dibattimento, i cui contenuti sono riportati integralmente nell'atto di ricorso e meglio descritti al punto c) del ritenuto in fatto , secondo i quali la persona le cui generalità sono riportate nelle sentenze di merito e che fu condannata, cioè [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] attualmente ricorrente, era entrato nel carcere di Prato il 19.2.2000 rimanendovi detenuto ininterrottamente fino alla scarcerazione in data 14.9.2000 e, dunque, non era autore del delitto compiuto il 24.6.2000. 2..11 Collegio ritiene che la doglianza sia evidentemente fondata, trovando puntuale riscontro nei documenti allegati, in ossequio del principio di autosufficienza, risultando in modo inequivocabile dagli elementi analiticamente indicati nell'attuale impugnazione e tratti in buona sostanza dal provvedimento del Giudice dell'esecuzione che dispose la liberazione ai sensi dell'art 667/2 cpp, che la persona condannata per il delitto di lesioni gravi ed aggravate dal Tribunale di Firenze, pronunzia confermata dalla Corte di Appello con la sentenza ora oggetto di ricorso, al momento della commissione del delitto, cioè in data 24.6.2000 ed in seguito ( Ottobre 2019) sottoposta a carcerazione in espiazione di pena, era la medesima persona arrestata in data 19.2.2000 per furto e ininterrottamente detenuta presso il carcere di Prato fino al 14 Settembre 2000, escludendosi, pertanto, che fosse autore del delitto. 2.1 In tal senso sono inequivocabili il contenuto della più volte citata annotazione del Dap. in data 8.5.2018 ed il testo del provvedimento in data 18.12.2019, reso ai sensi dell'art 667/2 cpp, ampiamente trascritto nell'atto di ricorso, col quale il Tribunale di Firenze, quale Giudice dell'esecuzione, dispose l'immediata liberazione dell'attuale ricorrente, riconoscendo che non si trattava della persona nei cui confronti doveva eseguirsi la pena. Le doglianze presentate con l'atto di impugnazione, verificate alla luce dei documenti allegati e di quelli presenti nel fascicolo a disposizione del Collegio, dimostrano chiaramente che l'imputato fu condannato per errore di persona, poiché all'epoca del delitto era in carcere, come emergeva chiaramente dal documento dell'amministrazione penitenziaria più volte citato, presente agli atti del giudizio e trascurato nella valutazione dei Giudici del merito, restando così integrato il vizio di travisamento della prova per omessa valutazione della stessa, la cui decisività ai fini della decisione risulta chiaramente nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato.In tal senso :Sez. 6, Sentenza n. 36512 del 16/10/2020 Ud. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280117 ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Massime precedenti Conformi: N. 13994 del 2006 Rv. 233460 - 01, N. 36764 del 2006 Rv. 234605 - 01, N. 19848 del 2006 Rv. 234162 - 01 Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono pur essendo prescritto il delitto per cui l'attuale ricorrente fu dichiarato responsabile in relazione al tempo del commesso reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art 129/2 cpp, poiché risulta evidente che l'imputato non ha commesso il fatto ed ai sensi dell'art 620 lett g) cpp perché la condanna fu pronunziata per errore di persona. Così : Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013 ) Rv. 258169, secondo la quale nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, la quale, a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., deve risultare — come nella fattispecie in esame - dal testo del provvedimento impugnato. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. La sentenza impugnata va, in definitiva, annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto, essendo stato condannato per errore di persona. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto. Deciso 13.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore :41one dr Eduardo
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