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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1972

Cassazione n. 07172/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 4 novembre 2016 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata dalla recidiva reiterata specifica.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: difetto di motivazione in ordine alle censure difensive formulate con i motivi di appello riguardo alla difformità della condotta posta in essere dall'imputato rispetto allo schema tipico delle truffe on-line e all'omissione di indagini ineludibili per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. - Violazione di legge per l'applicazione della recidiva reiterata specifica infra quinquennale ; - violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis codice penale poiché la corte avrebbe dovuto concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche per rendere la pena più adeguata al caso concreto Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle medesime censure sollevate con il gravame, valorizzando non soltanto la titolarità della carta postepay ma anche della linea telefonica utilizzata per condurre le trattative, entrambe intestate all'imputato.

La corte ha peraltro formulato adeguate argomentazioni sia in ordine alla sussistenza della recidiva qualificata, che al diniego delle attenuanti generiche, legato ai plurimi precedenti penali dell'imputato e alla modalità della condotta.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/11/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 4 novembre 2016 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata dalla recidiva reiterata specifica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: difetto di motivazione in ordine alle censure difensive formulate con i motivi di appello riguardo alla difformità della condotta posta in essere dall'imputato rispetto allo schema tipico delle truffe on-line e all'omissione di indagini ineludibili per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. - Violazione di legge per l'applicazione della recidiva reiterata specifica infra quinquennale ; - violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis codice penale poiché la corte avrebbe dovuto concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche per rendere la pena più adeguata al caso concreto Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle medesime censure sollevate con il gravame, valorizzando non soltanto la titolarità della carta postepay ma anche della linea telefonica utilizzata per condurre le trattative, entrambe intestate all'imputato. La corte ha peraltro formulato adeguate argomentazioni sia in ordine alla sussistenza della recidiva qualificata, che al diniego delle attenuanti generiche, legato ai plurimi precedenti penali dell'imputato e alla modalità della condotta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI (
Sentenza Cassazione n. 07172/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris