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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25464/2026

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-tata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, unitamente edisgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elet-tronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio Ma-rini, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controri-corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le co-municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2718/2025, depo-sitata il 28/5/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 2718/2025, de-positata il 28/5/2025, accoglieva parzialmente l'appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere n. 4137/2021, depositata il 20/12/2021, che avevarigettato l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data7/12/2020 in favore della SEEN, per la somma complessiva di euro54.478,51.La Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo e condannava laAsl Caserta a pagare in favore della SEEN l'importo di euro25.348,01.In particolare, la Corte territoriale reputava fondato il secondomotivo d'appello dell'Asl, con cui si deduceva l'omessa valutazionedella documentazione prodotta, da cui emergeva il superamento deltetto di spesa e la legittimità dell'applicazione della regressione ta-riffaria unitaria (RTU) e il rispetto degli obblighi di comunicazione emonitoraggio previsti dal contratto.

In particolare, che non si era at-tribuita efficacia probatoria alla documentazione prodotta in primecure, segnatamente alla delibera del direttore generale dell'ASL n.78/2019, con cui veniva deliberata la proroga del contratto per l'anno2018 anche per il 2019 e venivano indicati anche per il 2019 i tettidi spesa, e alla comunicazione del 13/2/2019, con cui la Asl avevacomunicato alla SEEN la data presuntiva di sforamento al 27/2/20192 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026ed aveva applicata la regressione tariffaria, con richiesta di emis-sione di note di credito.Tale documentazione dimostrava la legittimità sia della regres-sione tariffaria sia della non remunerabilità delle prestazioni extra-budget rese dopo la data comunicata di presunto sforamento.Non era necessaria la delibera dirigenziale a consuntivo per il2019, poiché il meccanismo di applicazione aveva base trimestrale.Per la Corte distrettuale la mancata o la tardiva comunicazionedella data di presumibile sforamento dei tetti di spesa acquistavarilievo solo al fine di valutare se e fino a quando la Asl avrebbe dovutooperare la regressione tariffaria ed a quale data, invece, era possibilerifiutare il pagamento delle prestazioni rese.Ai fini della regressione tariffaria erano rilevanti le comunicazionidelle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa, ove successivealle date di esaurimento del budget, il cui onere probatorio era acarico dell'Asl.Dalla somma di euro 54.478,51 dovevano essere detratte lasomma di euro 24.374,91 per prestazioni rese oltre la data presuntadi superamento del tetto di spesa e quella di euro 4.755,59 per re-gressione tariffaria, residuando la somma di euro 22.534,56, oltreeuro 2.813,46 per tagli alle impegnative illegittimamente disposti, equindi complessivamente di euro 25.348,01.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSEEN s.r.l.3.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt.2697, 1372, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 c.c., art. 8-quin-3 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026quies, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 502/1992, deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268/08, Allegato C, artt. 115, 116 e132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., in relazione all'asserita allegazione e dimostrazione, daparte dell'azienda sanitaria locale e in conformità al dato normativoe contrattuale, dell'avvenuto superamento del tetto di spesa relativoall'annualità (oggetto di causa) 2019 e della legittima applicabilitàdella relativa regressione tariffaria; nonché motivazione manifesta-mente illogica e contraddittorietà sul punto».La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha rite-nuto che la Asl abbia assolto l'onere probatorio inerente al supera-mento del limite massimo di spesa relativo all'anno 2019 ovvero cherisultino allegati e provati il totale delle prestazioni erogate oltre iltetto di spesa contrattualmente previsto e il relativo importo (oltre ilsuddetto limite), asseritamente non rimborsabile alla struttura ricor-rente.Tale affermazione si fonderebbe su una «errata lettura dellenorme che regolano le conseguenze dello sforamento del tetto», ol-tre che della regola dell'onere della prova.Per la ricorrente, l'onere della prova dell'avvenuto superamentodel tetto di spesa grava sull'Asl ex art. 2697 c.c.Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare i do-cumenti da cui desumere l'avvenuto superamento del tetto di spesa.Le fonti normative da utilizzare sarebbero costituite dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove prevede che le regioniindividuano i criteri per la determinazione della remunerazione dellestrutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedentiil programma preventivo concordato, e dalla deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268 del 2008.4 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026Entrambe le fonti normative, primaria e secondaria, sarebberostate richiamate nel contratto stipulato dalle parti, in relazione alloanno 2018.Si richiama in particolare l'art. 5, comma 3, del contratto.Tutte le fonti individuate, e quindi la legge, la delibera della Re-gione e il contratto, sarebbero chiare ed univoche nell'affermare cheogni applicazione della regressione tariffaria, per il superamento deltetto di spesa, sarebbe subordinata alla determinazione e approva-zione dei consuntivi complessivi per Asl delle prestazioni effettuateda parte dei centri, in base ad un procedimento tipizzato che sfoci inun provvedimento amministrativo dell'ente.Rileverebbe solo la delibera di approvazione del consuntivo an-nuale della branca; mentre prima di tale determinazione i dati e gliimporti indicati rivestirebbero carattere provvisorio.Per la ricorrente, l'unico atto in grado di dirimere in via definitivala questione, in ordine ai tetti di spesa ed alla conseguente regres-sione tariffaria, sarebbe costituito da una delibera del direttore ge-nerale dell'Asl.Nella specie, invece, sarebbe stata prodotta solo la determinadirigenziale trimestrale, in assenza della delibera di approvazione delconsuntivo.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

La ricorrente, pur adombrando una violazione o falsa appli-cazione di legge, chiede in realtà una nuova e diversa valutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata la Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.Tra l'altro, in relazione alla interpretazione del contratto tenta difornire una nuova e diversa esegesi del contenuto dello stesso, dacontrapporre all'interpretazione, del tutto plausibile, fornita dallaCorte di merito.5 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/20263.

Deve ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese creditoriedella struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le presta-zioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il supera-mento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fattoimpeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla strut-tura privata, della cui prova è onerato il debitore.

Il mancato supe-ramento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e neimodi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui provadeve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rilevacome fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conse-guente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., 9/8/2025, n. 22957; Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2,16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla Asl la dimostrazione delfatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'acco-glimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappre-sentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è pos-sibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenereil pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass.,sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324;Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento,perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo conven-zionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'am-bito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalitàesecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato adeventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui siaccerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della pre-6 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026stazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazioneè integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»(Cass. n. 4375 del 2023).Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio delpotere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limitidi spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del moni-toraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a-dempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavolitecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui parteci-pano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoriapiù rappresentative (Cons.

Stato, n. 207 del 2016, richiamata daCass. n. 4375 del 2023).Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativaall'attività imputabile al [OSCURATO:PERSONA].4.

A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamentel'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'eserci-zio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto, costituendouna sorta di rischio di impresa per le società (Cass. n. 22957 del2024).5.

In una recente ordinanza di questa Corte (Cass. n. 22957 del2025) si è fatto riferimento proprio alla delibera n. 1268 del 2008, inrelazione alla individuazione dei tetti di spesa e, soprattutto, con ri-ferimento al procedimento di regressione tariffaria (RTU), ed ancheall'art. 5, comma 3, del contratto, proprio come nel caso di specie.6.

Si legge nella delibera n. 1268 del 2008 (vedi Cass., sez. 1,6/12/2024, n. 31364) che «il tavolo permanente per il monitoraggiodell'attuazione delle delibere regionali in materia di tetti di spesa,istituito con DGRC n. 800/06, è stato incaricato dalla DGRC n. 517/07 - tra l'altro - di supportare il procedimento di determinazione,comunicazione e monitoraggio dei budget delle singole strutture ero-7 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026gatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle prestazionierogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di matura-zione, in base alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo».Si chiarisce, al punto 14 del deliberato, che «i tetti di spesa ed ilbudget di costo stabiliti dalla presente delibera saranno monitoratialmeno ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulatiogni anno, con successive delibere della Giunta regionale, in funzionedell'andamento dei costi del servizio sanitario regionale e del finan-ziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e ditutte le condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo appro-vato dalla DGRC n. 460/07».7.

Tuttavia, nella fattispecie in esame la disciplina contrattualeprevedeva specificamente l'ipotesi del superamento delle soglie, nelcorso dell'annualità di riferimento.La stessa ricorrente riporta l'art. 5, comma 3, lettera a) del con-tratto stipulato il 28/11/2018, in relazione all'anno 2019, con la pre-visione per cui «qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia veri-ficato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunica-zione effettuata dalla Asl nei mesi scorsi in base alla proiezione deilimiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quellaAsl/branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data previ-sta di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressionetariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da farrientrare la spesa nei limiti prefissati».La ricorrente riporta anche la seconda parte della lettera a)dell'art. 5, comma 3, del contratto del 28/11/2018, a mente dellaquale «nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né atitolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie reseoltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa».8 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026Pertanto, si distingue, nell'ambito contrattuale, l'applicazionedella regressione tariffaria, nell'ipotesi in cui le prestazioni sianostate rese prima della data prevista, quale esaurimento del limite dispesa.Nella specie, in particolare, le somme in contestazione attene-vano sia al superamento del limite di spesa prima della intervenutacomunicazione da parte dell'ASL in ordine alla data prevista di esau-rimento del limite di spesa (con l'applicazione del regresso tariffario),sia alle prestazioni successive alle comunicazioni (per le quali nonspettava alcun compenso).Ciò significa che, per le prestazioni rese prima di tale data, do-veva applicarsi la regressione tariffaria unica, attraverso la riduzionedel credito in percentuale.8.

Sul punto, la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, hachiarito che la somma di euro 31.182,03 rientrava nella prima di taliipotesi, ossia di prestazioni rese prima della data prevista di esauri-mento del limite di spesa, dovendosi dunque applicare il meccanismodi regressione tariffaria e non l'esclusione totale della prestazione.Per le prestazioni rese dopo tale data presunta non vi era dirittoal compenso.La Corte territoriale ha anche affermato, con piena valutazionemeritale, che la ASL aveva prodotto in primo grado «la delibera deldirettore generale dell'ASL n. 78/2019», come pure la comunica-zione.Trattasi, dunque, di valutazione eminentemente fattuale, che nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede.Senza contare che, a fronte della affermazione della Corte di me-rito per cui risultava che la ASL aveva prodotto in primo grado ladelibera n. 78 del 2019 del direttore generale, la ricorrente nulla haobiettato.9 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026Nelle ordinanze di questa Corte citate dalla ricorrente, e segna-tamente Cass. n. 23498 del 2025 e n. 22957 del 2025, non si rin-viene l'affermazione espressa per cui l'unico provvedimento che in-dica il superamento del tetto di spesa può essere emesso dal diret-tore generale dell'Asl.Si è fatto invece riferimento ad una valutazione di merito dellaCorte territoriale in ordine al provvedimento che avrebbe dovuto in-dividuare il superamento del tetto di spesa (pag. 33 della ordinanzan. 23498 del 2025: «infatti, con pieno accertamento meritale laCorte d'appello ha chiarito che la “regressione di tariffa (in terminipercentuali, utili a far rientrare la spesa nel budget preventivato),[…] va determinata con apposito provvedimento amministrativoadottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'ente, chenella specie non risulta adottato»).Peraltro, la Corte di merito ha utilizzato, ai fini della decisione,non solo la delibera del direttore generale n. 78 del 2019, di fissa-zione dei tetti di spesa trimestrali, ma anche la comunicazione pecdel monitoraggio del 13 febbraio 2019, come pure la determinazionedirigenziale n. 7863 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di accertamento consuntivo.9.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1362, 1363, 1366, 1370c.c., artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992, nonché artt. 23, 41 e 53della Costituzione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione alla affermata irrilevanza, ai fini della operatività del c.d.tetto di spesa quale fatto impeditivo della pretesa ricorrente, dellasua tempestiva comunicazione alla struttura accreditata in confor-mità a termini e modalità previsti nel contratto».Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che, pur sussi-stendo l'obbligo contrattuale dell'Asl di eseguire il monitoraggio delleprestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter for-10 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026nire loro tempestiva informazione in ordine al raggiungimento deltetto di spesa, il rispetto di tale obbligo, nei termini contrattualmenteprevisti, era del tutto ininfluente.Tale affermazione sarebbe in violazione degli articoli sulla inter-pretazione del contratto, oltre che delle disposizioni normative ine-renti alla necessaria economicità dell'attività espletata.Per la ricorrente, affinché la regressione tariffaria possa ritenersilegittimamente applicata a seguito dell'avvenuto superamento deitetti di spesa della branca in interesse, sarebbe necessario il rispettodegli obblighi di comunicazione contrattualmente pattuiti e delle re-lative scadenze mensili.10.

Il motivo è inammissibile.Si tenta, anche in questo caso, di ottenere una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatala Corte di merito, non consentita in questa sede.Va confermato che la regressione tariffaria non è subordinataall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ri-tardo nell'adempimento dell'obbligo di seguire i controlli per il tra-mite dei tavoli tecnici, in quanto essi sono organi di fonte contrat-tuale a cui partecipano anche i rappresentanti aziendali (Cass. n.4375 del 2023).11.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-11 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026sivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino12 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-tata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, unitamente edisgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elet-tronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio Ma-rini, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controri-corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le co-municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2718/2025, depo-sitata il 28/5/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 2718/2025, de-positata il 28/5/2025, accoglieva parzialmente l'appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere n. 4137/2021, depositata il 20/12/2021, che avevarigettato l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data7/12/2020 in favore della SEEN, per la somma complessiva di euro54.478,51.La Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo e condannava laAsl Caserta a pagare in favore della SEEN l'importo di euro25.348,01.In particolare, la Corte territoriale reputava fondato il secondomotivo d'appello dell'Asl, con cui si deduceva l'omessa valutazionedella documentazione prodotta, da cui emergeva il superamento deltetto di spesa e la legittimità dell'applicazione della regressione ta-riffaria unitaria (RTU) e il rispetto degli obblighi di comunicazione emonitoraggio previsti dal contratto. In particolare, che non si era at-tribuita efficacia probatoria alla documentazione prodotta in primecure, segnatamente alla delibera del direttore generale dell'ASL n.78/2019, con cui veniva deliberata la proroga del contratto per l'anno2018 anche per il 2019 e venivano indicati anche per il 2019 i tettidi spesa, e alla comunicazione del 13/2/2019, con cui la Asl avevacomunicato alla SEEN la data presuntiva di sforamento al 27/2/20192 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026ed aveva applicata la regressione tariffaria, con richiesta di emis-sione di note di credito.Tale documentazione dimostrava la legittimità sia della regres-sione tariffaria sia della non remunerabilità delle prestazioni extra-budget rese dopo la data comunicata di presunto sforamento.Non era necessaria la delibera dirigenziale a consuntivo per il2019, poiché il meccanismo di applicazione aveva base trimestrale.Per la Corte distrettuale la mancata o la tardiva comunicazionedella data di presumibile sforamento dei tetti di spesa acquistavarilievo solo al fine di valutare se e fino a quando la Asl avrebbe dovutooperare la regressione tariffaria ed a quale data, invece, era possibilerifiutare il pagamento delle prestazioni rese.Ai fini della regressione tariffaria erano rilevanti le comunicazionidelle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa, ove successivealle date di esaurimento del budget, il cui onere probatorio era acarico dell'Asl.Dalla somma di euro 54.478,51 dovevano essere detratte lasomma di euro 24.374,91 per prestazioni rese oltre la data presuntadi superamento del tetto di spesa e quella di euro 4.755,59 per re-gressione tariffaria, residuando la somma di euro 22.534,56, oltreeuro 2.813,46 per tagli alle impegnative illegittimamente disposti, equindi complessivamente di euro 25.348,01.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSEEN s.r.l.3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt.2697, 1372, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 c.c., art. 8-quin-3 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026quies, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 502/1992, deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268/08, Allegato C, artt. 115, 116 e132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., in relazione all'asserita allegazione e dimostrazione, daparte dell'azienda sanitaria locale e in conformità al dato normativoe contrattuale, dell'avvenuto superamento del tetto di spesa relativoall'annualità (oggetto di causa) 2019 e della legittima applicabilitàdella relativa regressione tariffaria; nonché motivazione manifesta-mente illogica e contraddittorietà sul punto».La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha rite-nuto che la Asl abbia assolto l'onere probatorio inerente al supera-mento del limite massimo di spesa relativo all'anno 2019 ovvero cherisultino allegati e provati il totale delle prestazioni erogate oltre iltetto di spesa contrattualmente previsto e il relativo importo (oltre ilsuddetto limite), asseritamente non rimborsabile alla struttura ricor-rente.Tale affermazione si fonderebbe su una «errata lettura dellenorme che regolano le conseguenze dello sforamento del tetto», ol-tre che della regola dell'onere della prova.Per la ricorrente, l'onere della prova dell'avvenuto superamentodel tetto di spesa grava sull'Asl ex art. 2697 c.c.Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare i do-cumenti da cui desumere l'avvenuto superamento del tetto di spesa.Le fonti normative da utilizzare sarebbero costituite dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove prevede che le regioniindividuano i criteri per la determinazione della remunerazione dellestrutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedentiil programma preventivo concordato, e dalla deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268 del 2008.4 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026Entrambe le fonti normative, primaria e secondaria, sarebberostate richiamate nel contratto stipulato dalle parti, in relazione alloanno 2018.Si richiama in particolare l'art. 5, comma 3, del contratto.Tutte le fonti individuate, e quindi la legge, la delibera della Re-gione e il contratto, sarebbero chiare ed univoche nell'affermare cheogni applicazione della regressione tariffaria, per il superamento deltetto di spesa, sarebbe subordinata alla determinazione e approva-zione dei consuntivi complessivi per Asl delle prestazioni effettuateda parte dei centri, in base ad un procedimento tipizzato che sfoci inun provvedimento amministrativo dell'ente.Rileverebbe solo la delibera di approvazione del consuntivo an-nuale della branca; mentre prima di tale determinazione i dati e gliimporti indicati rivestirebbero carattere provvisorio.Per la ricorrente, l'unico atto in grado di dirimere in via definitivala questione, in ordine ai tetti di spesa ed alla conseguente regres-sione tariffaria, sarebbe costituito da una delibera del direttore ge-nerale dell'Asl.Nella specie, invece, sarebbe stata prodotta solo la determinadirigenziale trimestrale, in assenza della delibera di approvazione delconsuntivo.2. Il motivo è inammissibile.2.1. La ricorrente, pur adombrando una violazione o falsa appli-cazione di legge, chiede in realtà una nuova e diversa valutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata la Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.Tra l'altro, in relazione alla interpretazione del contratto tenta difornire una nuova e diversa esegesi del contenuto dello stesso, dacontrapporre all'interpretazione, del tutto plausibile, fornita dallaCorte di merito.5 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/20263. Deve ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese creditoriedella struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le presta-zioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il supera-mento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fattoimpeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla strut-tura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato supe-ramento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e neimodi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui provadeve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rilevacome fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conse-guente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., 9/8/2025, n. 22957; Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2,16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla Asl la dimostrazione delfatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'acco-glimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappre-sentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è pos-sibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenereil pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass.,sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324;Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento,perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo conven-zionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'am-bito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalitàesecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato adeventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui siaccerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della pre-6 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026stazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazioneè integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»(Cass. n. 4375 del 2023).Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio delpotere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limitidi spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del moni-toraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a-dempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavolitecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui parteci-pano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoriapiù rappresentative (Cons. Stato, n. 207 del 2016, richiamata daCass. n. 4375 del 2023).Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativaall'attività imputabile al [OSCURATO:PERSONA].4. A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamentel'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'eserci-zio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto, costituendouna sorta di rischio di impresa per le società (Cass. n. 22957 del2024).5. In una recente ordinanza di questa Corte (Cass. n. 22957 del2025) si è fatto riferimento proprio alla delibera n. 1268 del 2008, inrelazione alla individuazione dei tetti di spesa e, soprattutto, con ri-ferimento al procedimento di regressione tariffaria (RTU), ed ancheall'art. 5, comma 3, del contratto, proprio come nel caso di specie.6. Si legge nella delibera n. 1268 del 2008 (vedi Cass., sez. 1,6/12/2024, n. 31364) che «il tavolo permanente per il monitoraggiodell'attuazione delle delibere regionali in materia di tetti di spesa,istituito con DGRC n. 800/06, è stato incaricato dalla DGRC n. 517/07 - tra l'altro - di supportare il procedimento di determinazione,comunicazione e monitoraggio dei budget delle singole strutture ero-7 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026gatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle prestazionierogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di matura-zione, in base alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo».Si chiarisce, al punto 14 del deliberato, che «i tetti di spesa ed ilbudget di costo stabiliti dalla presente delibera saranno monitoratialmeno ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulatiogni anno, con successive delibere della Giunta regionale, in funzionedell'andamento dei costi del servizio sanitario regionale e del finan-ziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e ditutte le condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo appro-vato dalla DGRC n. 460/07».7. Tuttavia, nella fattispecie in esame la disciplina contrattualeprevedeva specificamente l'ipotesi del superamento delle soglie, nelcorso dell'annualità di riferimento.La stessa ricorrente riporta l'art. 5, comma 3, lettera a) del con-tratto stipulato il 28/11/2018, in relazione all'anno 2019, con la pre-visione per cui «qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia veri-ficato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunica-zione effettuata dalla Asl nei mesi scorsi in base alla proiezione deilimiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quellaAsl/branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data previ-sta di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressionetariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da farrientrare la spesa nei limiti prefissati».La ricorrente riporta anche la seconda parte della lettera a)dell'art. 5, comma 3, del contratto del 28/11/2018, a mente dellaquale «nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né atitolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie reseoltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa».8 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026Pertanto, si distingue, nell'ambito contrattuale, l'applicazionedella regressione tariffaria, nell'ipotesi in cui le prestazioni sianostate rese prima della data prevista, quale esaurimento del limite dispesa.Nella specie, in particolare, le somme in contestazione attene-vano sia al superamento del limite di spesa prima della intervenutacomunicazione da parte dell'ASL in ordine alla data prevista di esau-rimento del limite di spesa (con l'applicazione del regresso tariffario),sia alle prestazioni successive alle comunicazioni (per le quali nonspettava alcun compenso).Ciò significa che, per le prestazioni rese prima di tale data, do-veva applicarsi la regressione tariffaria unica, attraverso la riduzionedel credito in percentuale.8. Sul punto, la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, hachiarito che la somma di euro 31.182,03 rientrava nella prima di taliipotesi, ossia di prestazioni rese prima della data prevista di esauri-mento del limite di spesa, dovendosi dunque applicare il meccanismodi regressione tariffaria e non l'esclusione totale della prestazione.Per le prestazioni rese dopo tale data presunta non vi era dirittoal compenso.La Corte territoriale ha anche affermato, con piena valutazionemeritale, che la ASL aveva prodotto in primo grado «la delibera deldirettore generale dell'ASL n. 78/2019», come pure la comunica-zione.Trattasi, dunque, di valutazione eminentemente fattuale, che nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede.Senza contare che, a fronte della affermazione della Corte di me-rito per cui risultava che la ASL aveva prodotto in primo grado ladelibera n. 78 del 2019 del direttore generale, la ricorrente nulla haobiettato.9 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026Nelle ordinanze di questa Corte citate dalla ricorrente, e segna-tamente Cass. n. 23498 del 2025 e n. 22957 del 2025, non si rin-viene l'affermazione espressa per cui l'unico provvedimento che in-dica il superamento del tetto di spesa può essere emesso dal diret-tore generale dell'Asl.Si è fatto invece riferimento ad una valutazione di merito dellaCorte territoriale in ordine al provvedimento che avrebbe dovuto in-dividuare il superamento del tetto di spesa (pag. 33 della ordinanzan. 23498 del 2025: «infatti, con pieno accertamento meritale laCorte d'appello ha chiarito che la “regressione di tariffa (in terminipercentuali, utili a far rientrare la spesa nel budget preventivato),[…] va determinata con apposito provvedimento amministrativoadottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'ente, chenella specie non risulta adottato»).Peraltro, la Corte di merito ha utilizzato, ai fini della decisione,non solo la delibera del direttore generale n. 78 del 2019, di fissa-zione dei tetti di spesa trimestrali, ma anche la comunicazione pecdel monitoraggio del 13 febbraio 2019, come pure la determinazionedirigenziale n. 7863 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di accertamento consuntivo.9. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1362, 1363, 1366, 1370c.c., artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992, nonché artt. 23, 41 e 53della Costituzione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione alla affermata irrilevanza, ai fini della operatività del c.d.tetto di spesa quale fatto impeditivo della pretesa ricorrente, dellasua tempestiva comunicazione alla struttura accreditata in confor-mità a termini e modalità previsti nel contratto».Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che, pur sussi-stendo l'obbligo contrattuale dell'Asl di eseguire il monitoraggio delleprestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter for-10 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026nire loro tempestiva informazione in ordine al raggiungimento deltetto di spesa, il rispetto di tale obbligo, nei termini contrattualmenteprevisti, era del tutto ininfluente.Tale affermazione sarebbe in violazione degli articoli sulla inter-pretazione del contratto, oltre che delle disposizioni normative ine-renti alla necessaria economicità dell'attività espletata.Per la ricorrente, affinché la regressione tariffaria possa ritenersilegittimamente applicata a seguito dell'avvenuto superamento deitetti di spesa della branca in interesse, sarebbe necessario il rispettodegli obblighi di comunicazione contrattualmente pattuiti e delle re-lative scadenze mensili.10. Il motivo è inammissibile.Si tenta, anche in questo caso, di ottenere una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatala Corte di merito, non consentita in questa sede.Va confermato che la regressione tariffaria non è subordinataall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ri-tardo nell'adempimento dell'obbligo di seguire i controlli per il tra-mite dei tavoli tecnici, in quanto essi sono organi di fonte contrat-tuale a cui partecipano anche i rappresentanti aziendali (Cass. n.4375 del 2023).11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-11 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 535/2026Numero sezionale 3250/2026Numero di raccolta generale 25464/2026Data pubblicazione 16/09/2026sivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino12 RG n. 535/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 25464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris