CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/04/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Ancona, su appello cautelare del P.M., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere limitatamente al capo 1) della imputazione provvisoria (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). La ordinanza dava atto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva respinto la richiesta di applicazione della misura, pur avendo ravvisato i gravi indizi di colpevolezza, in quanto aveva ritenuto ostative sia la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del fatto che l'indagato era stato arrestato il 5 ottobre 2021 per un reato satellite dell'associazione, sia la mancanza di attualità della pericolosità sociale dell'indagato, in ragione della applicazione della misura custodiale per tale reato. Profili, questi, nella specie ritenuti dal Tribunale non sussistenti. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. stante la genericità dell'appello del P.M. La questione dell'attualità delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione del ricorrente era affidata dal P.M. appellante a poche parole e ad un non consentito — in quanto generico - rinvio per relationem alla richiesta della misura cautelare. L'appello è strumento di impugnazione a critica specifica a differenza del riesame. Il P.M. avrebbe dovuto indicare le parti salienti della informativa in grado di ribaltare la motivazione del Giudice per le indagini preliminari ed in particolare la intercettazione del 13 dicembre 2021 dimostrativa della continuità della partecipazione del ricorrente nel contesto associativo. La medesima genericità si riscontra nella ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 2.2. Violazione di legge e nullità dell'ordinanza stante la nullità di quella del Giudice per le indagini preliminari. Tale ordinanza era nulla per difetto del requisito della autonoma valutazione in ordine alla gravità indiziaria e la stessa non poteva essere sanata dal Tribunale. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 292, 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha incorporato la richiesta del P.M. e quindi non ha proceduto alla autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. 2.4. Vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e ai rilievi specifici della difesa. Il Tribunale ha motivato in modo apparente sul punto, come già indicato. Si sostiene che il ricorrente conosce gli associati ma non si indicano le azioni con le quali avrebbe facilitato la consorteria. Lo stesso capo di imputazione neppure lo contempla e così la motivazione sul reato associativo. Unico richiamo al ricorrente è a pag. 35 dove si cita una telefonata fatta ad una adepta del gruppo ma di contenuto criptico.Il Tribunale non ha affrontato i rilievi difensivi, violando così anche l'art. 292 cod. proc. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e alla dedotta mancanza di esigenze cautelari. Il Tribunale non ha fornito risposta alle censure difensive in relazione alla presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e all'adeguatezza della misura di massimo rigore. Il ricorrente risultava già raggiunto da misura cautelare inframuraria in relazione all'episodio del 5 ottobre 2021, e quindi era in una situazione sintomatica della recisione dei legami con la associazione e, essendo arrestati tutti gli associati, della protrazione dell'attività della stessa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La richiesta della difesa era infatti presentata il 13 giugno 2021, quindi non nel "termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza". La proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori, computabili a giorni liberi, in quanto non sono fissati in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ma precludono lo svolgimento di una determinata attività prima del decorso di uno spazio temporale minimo. (Sez. 2, n. 3445 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280610). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente da rigettare, in quanto privo di fondamento e in più tratti anche inammissibile. 2. Il primo motivo è infondato, posto che l'appello del P.M. si poneva in stretta correlazione con i punti ritenuti critici della ordinanza reiettiva. L'ordinanza impugnata con l'appello, infatti, dopo aver tracciato il quadro dei gravi indizi dei quali aveva sostenuto la sussistenza (pag. 8), aveva ritenuto che per molti indagati non fosse consentita la applicazione della misura cautelare in relazione a quanto prescrive l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e comunque cessate le esigenze cautelari a seguito del loro arresto, mancando evidenze della continuazione della condotta o della sua attualità, e risultando in ogni caso gli indagati (tra i quali anche il ricorrente) raggiunti dalla misura cautelare carceraria (pag. 9). Così posta la questione, il P.M. con l'appello aveva rilevato per tutti gli indagati che gli arresti erano comunque precedenti alla cessazione dell'attività della associazione e che comunque la pregressa applicazione della misura di per sé non fosse "cautelativa" - in quanto autonoma - delle esigenze cautelari e aveva evidenziato gli elementi specifici relativi alla posizione del ricorrente, in ordine alla continuità della sua attività in favore del sodalizio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la nullità invocata dal ricorrente si riferisce alla ordinanza che "dispone la misura cautelare" (art.292, comma 2 cod. proc. pen.). 4. Il terzo motivo è generico. In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496). 5. Il quarto motivo è in larga parte inammissibile. Va premesso che il ruolo del ricorrente in seno al sodalizio è indicato nella imputazione come quello di corriere. Quanto alla motivazione della ordinanza impugnata, essa ricostruisce la vita e la compagine associativa attraverso i reati-fine e annovera tra le vicende rilevanti nella ricostruzione quella che aveva portato all'arresto del ricorrente il 3 aprile 2021 da pag. 14 a 21 e quella nel nuovo arresto del ricorrente il 5 ottobre 2021 da pag. 32 a 37. Delinea poi il ruolo associativo del ricorrente a pag. 42 all'interno della compagine, spiegando a pag. 47-48 gli elementi dimostrativi. Il ricorso è del tutto silente su tali parti della motivazione che delineano i collegamenti dell'operazione e dei soggetti coinvolti alla compagine associativa, i rapporti tra il ricorrente - non limitati a rapporti di lavoro - e i fratelli Ahmed. Il ricorso è altresì generico suYquali siano i rilievi difensivi che non abbiano trovato risposta nell'ordinanza impugnata. 6. Medesima genericità si rinviene nell'ultimo motivo, là dove non chiarisce quali siano state le critiche difensive non prese in considerazione.Quanto alle restanti critiche va osservato che il Tribunale ha motivato sulla pericolosità sociale del ricorrente in termini anche di attualità (pag. 65), rilevando che, nonostante la detenzione, costui avesse continuato a spendersi per rassicurare i sodali detenuti, così dimostrando che non erano stati recisi i legami con il sodalizio criminale. Inoltre ha basato la tutela cautelare anche sul pericolo di fuga. La scelta della misura carceraria è infine motivata dal Tribunale sulla presunzione (relativa) di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata da elementi di segno contrario quanto alla adeguatezza di altre misure più attenuate. 7. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'esecutività del provvedimento impugnato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.