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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23985/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall'imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la quantificazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni, immuni da vizi rilevabili in questa sede, con cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche, stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, e ha ritenuto congrua la quantificazione della pena, operata dal giudice di primo grado, atteso che la condotta, posta in essere dall'imputato, era stata caratterizzata da modalità particolarmente gravi e aveva palesato una notevole intensità del dolo; dal casellario giudiziale in atti, inoltre, risultavano plurimi precedenti penali in materia di stupefacenti, violazione degli obblighi di sorveglianza speciale e un precedente specifico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 23985/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris