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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28084/2026

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ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA]: che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che deducono violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento all'art. 56 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi affermati da Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01, che hanno affermato come il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo, escludendone l'applicazione alla fattispecie in esame per non avere i vigilanti avuto alcun controllo sull'azione furtiva, giunta sino alla sua consumazione, limitandosi ad intervenire ex post; che il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, non sono consentiti in sede di legittimità.

Invero, con riguardo alla recidiva, occorresottolineare che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i motivi sono manifestamente infondati, atteso che la motivazione è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA]: che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che deducono violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento all'art. 56 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi affermati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01, che hanno affermato come il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo, escludendone l'applicazione alla fattispecie in esame per non avere i vigilanti avuto alcun controllo sull'azione furtiva, giunta sino alla sua consumazione, limitandosi ad intervenire ex post; che il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, non sono consentiti in sede di legittimità. Invero, con riguardo alla recidiva, occorresottolineare che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, i motivi sono manifestamente infondati, atteso che la motivazione è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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