CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TREVISOtistemerroietgelitcpat1; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - li Tribunale di Treviso, con l'ordinanza impugnata, rigettava le eccezioni avanzate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle questioni preliminari del giudizio. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'indicato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'ordinanza emessa dal giudice sulle questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione è impugnabile solo unitamente alla sentenza che definisce il medesimo grado di giudizio. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] orPalla DE: