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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17774/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato a Roma, Via della Giuliana n.83apresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat o e difeso, per procura in calce alricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – avverso la sentenza n. 167 / 2020 della Commiss ione tributaria regionale delle Marche, depositata il 4marzo 20 20 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] arretrati pensione si legge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] percepì,nell’anno 2007 dall’INPS, emolumenti arretrati di pensione (in unic a soluzione per il periodo 1 aprile 2001 al 31.1.2008) dei quali era titolare per effetto della cosiddetta integrazione al minimoe ai quali fu applicato il regime di tassazione separata.

Il contribuente richiese il rimborso dell’Irpef rilevando che se avesse percepito tempestivamente le somme dovute non sarebbe stato inciso dal tributo.

Il rimborso venne denegato dall’Ufficio con la motivazione che i compensi sugli arretrati di pensione sono soggetti a tassazione separata come stabilito dall’art.17 del TUIR.

Il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale.

La decisione, appellata dalla parte privata, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale delle Marche.

In particolare, il Giudice di appello ha rilevato che, nel caso in esame, non potesse essere considerato alcun ritardo imputabile all’ente erogatore in quanto il riconoscimento dell’adeguamento è avvenuto su presentazione di sua domanda del giugno 2007 con evasione della pratica meno di sei mesi dopo.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato allatrattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con il primo motivo -rubricato: art.360, CO 1, n.3 c.p.c. - violazione di norme di diritto particolare:art.17, comma 1 TUIR- il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel dirimere la controversia decidendo fosse applicabile il regime di tassazione separata laddove la questione non era rappresentata dall’individuazione del regime cui assoggettare le somme tassabili (per cassa o per competenza) quanto se le stesse fossero tassabili omeno in quanto il Bottoni, avendo avuto riconosciuta la pensione di vecchiaia comprensiva di integrazione al minimo e non avendo altri redditi, aveva diritto di godere della no tax area.

2. Con il secondo motivo il ricorrente formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art.17, primo comma. del TUIR, per contrasto con gli artt.3 e 53 Cost. nella parte in cui non prevede l’esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti pensionistici, quando tali redditi, sommati agli altri percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile. 3.La peculiarietà della controversia e la rilevanza nomofilattica della questionesollevata in ricorso, sulla quale non risultano precedenti giurisprudenziali, inducono il Collegio a ritenere l’opportunità di una trattazione alla pubblica udienza della controversia la quale va, all’uopo, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliato a Roma, Via della Giuliana n.83apresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat o e difeso, per procura in calce alricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente – avverso la sentenza n. 167 / 2020 della Commiss ione tributaria regionale delle Marche, depositata il 4marzo 20 20 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] arretrati pensione si legge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] percepì,nell’anno 2007 dall’INPS, emolumenti arretrati di pensione (in unic a soluzione per il periodo 1 aprile 2001 al 31.1.2008) dei quali era titolare per effetto della cosiddetta integrazione al minimoe ai quali fu applicato il regime di tassazione separata. Il contribuente richiese il rimborso dell’Irpef rilevando che se avesse percepito tempestivamente le somme dovute non sarebbe stato inciso dal tributo. Il rimborso venne denegato dall’Ufficio con la motivazione che i compensi sugli arretrati di pensione sono soggetti a tassazione separata come stabilito dall’art.17 del TUIR. Il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale. La decisione, appellata dalla parte privata, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale delle Marche. In particolare, il Giudice di appello ha rilevato che, nel caso in esame, non potesse essere considerato alcun ritardo imputabile all’ente erogatore in quanto il riconoscimento dell’adeguamento è avvenuto su presentazione di sua domanda del giugno 2007 con evasione della pratica meno di sei mesi dopo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato allatrattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.con il primo motivo -rubricato: art.360, CO 1, n.3 c.p.c. - violazione di norme di diritto particolare:art.17, comma 1 TUIR- il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel dirimere la controversia decidendo fosse applicabile il regime di tassazione separata laddove la questione non era rappresentata dall’individuazione del regime cui assoggettare le somme tassabili (per cassa o per competenza) quanto se le stesse fossero tassabili omeno in quanto il Bottoni, avendo avuto riconosciuta la pensione di vecchiaia comprensiva di integrazione al minimo e non avendo altri redditi, aveva diritto di godere della no tax area. 2. Con il secondo motivo il ricorrente formula istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art.17, primo comma. del TUIR, per contrasto con gli artt.3 e 53 Cost. nella parte in cui non prevede l’esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti pensionistici, quando tali redditi, sommati agli altri percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile. 3.La peculiarietà della controversia e la rilevanza nomofilattica della questionesollevata in ricorso, sulla quale non risultano precedenti giurisprudenziali, inducono il Collegio a ritenere l’opportunità di una trattazione alla pubblica udienza della controversia la quale va, all’uopo, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo pe
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