Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17438/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, DiPoce Gabriele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeBellis Annita, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3325/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/20261.- Con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA], la società DE.IA.MI.DEdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i sig.ri Francesco, Marzia eVincenzo Iannattone nonché [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione alTribunale di Cassino avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo n. 205/2010 con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaingiunto alla predetta società, quale debitore principale, ed agli altriopponenti quali fideiussori, di pagare la somma di € 29.083,51 peresposizione del c/c n.54/3861 e di € 54.909,05 per effetti cambiari espese di «sconto di portafogli cambiario».

Gli opponenti, in particolare,deducevano la nullità delle pattuizioni e del contratto di sconto per difettodi forma scritta, oltre che la nullità dei contratti di fideiussione.

Riuniti igiudizi e disposta CTU contabile al fine di rideterminare il credito preteso, ilTribunale revocava il decreto ingiuntivo, e rideterminava la somma dovutaal [OSCURATO:PERSONA] (banca incorporante [OSCURATO:PERSONA] che già avevaincorporato Credito del Lazio, denominazione assunta nel frattempo daBanca della Ciociaria) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoIannattone (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della societàDE.IA.MI.DE.) oltre che da Maria, Marzia e [OSCURATO:PERSONA] e GabrieleDi Poce in euro 69.199,20, oltre interessi e accessori.2.

Nel successivo giudizio d’appello, promosso dagli opponenti adeccezione del sig. [OSCURATO:PERSONA] – si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. - e per essa,quale procuratrice - la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., qualecessionaria del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed il giudice ammetteva CTUcontabile integrativa; nelle more della decisione si costituiva in giudizio laBramito S.P.V. e per essa quale procuratrice la [OSCURATO:PERSONA] ManagementS.p.A., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a sua voltacessionario di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in data 04.12.2021, decedeva VincenzoIannattone appellante, lasciando quali eredi i genitori, [OSCURATO:PERSONA] eIannattone Francesco, e la sorella, Marzie che non si costituiva in giudizio.Numero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/20263.- La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, hacondannato gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delCredito Valtellinese (e per esso al successore a titolo particolare [OSCURATO:SOCIETA]), della minor somma di euro 42.047,26 oltre interessiOsservava la Corte di merito – per quanto ancora qui interessa - che iprimi due motivi d’appello andavano disattesi in quanto la censura relativaalla mancata produzione del contratto di sconto delle cambiali, era priva dirilievo con riguardo alla conseguente determinazione degli interessi e dellecommissioni praticate dall’istituto di credito, giacché era evidente che labanca aveva accreditato sul c/c della società l’importo delle cambialidecurtato di interessi e commissioni in base ad un castelletto di sconto eche l’inesistenza di un contratto di sconto in forma scritta non poteva darluogo a contestazioni generiche sulle condizioni applicate dalla banca edaccettate dallo scontatario.4.- Contro la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], lasocietà DE.IA.MI.DE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i sig.riBRAMITO [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a a suavolta cessionario di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionario di [OSCURATO:SOCIETA].) è rimasta intimata come [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 117 TUB e dell’art.1350 n. 4 c.c. per avere la decisione impugnata ritenuto dovuta la sommapretesa a titolo di sconto delle cambiali in quanto – come era statosottolineato nel gravame d’appello - le operazioni di sconto cambiariosarebbero avvenute in difetto di contratto in forma scritta.

Secondo iricorrenti la Corte territoriale non aveva considerato che il contratto disconto bancario è un contratto tipico, disciplinato dall’art.1858 c.c. perciò,in difetto di forma scritta, dovevano ritenersi illegittime le commissioni eNumero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/2026gli interessi applicati dalla banca a seguito dell’incasso delle cambiali inbase ad un castelletto di sconto, perché tali pattuizioni, essendo nullo ilcontratto di sconto, erano anch’esse nulle.

Né, posto che la forma scrittaè indefettibile elemento estrinseco del contratto, la esecuzione delcontratto da parte del contraente - pur costituendo tacita manifestazionedi consenso rispetto alla convenzione conclusa – valeva ad eludere lanullità che inficiava l'atto per inosservanza della forma scritta2.- Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non precisano com’era necessario ai sensi dell’art. 366 n. 6c.p.c. l’epoca di instaurazione del rapporto di conto corrente sul quale eraappoggiato un servizio di anticipazione/sconto di effetti cambiari, né chenel contratto di conto corrente mancava la previsione di commissioni edinteressi in relazione allo sconto, che la Corte di appello ha ritenutovalidamente perfezionato ancorché privo della forma scritta.Pertanto, il motivo non può essere scrutinato, giacché i ricorrentiinvocano le norme successive del TUB sulla nullità dei contratti conclusinella vigenza di esso senza fornire alcuna indicazione circa la datazionedel rapporto oggetto di causa, laddove, da un lato, a norma dell'art. 161,comma 6, i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.385 del 1993 sono regolati dalle norme anteriori e, dall’altro, prima della l.n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria era escluso che ilperfezionamento della convenzione di sconto fosse subordinata a unobbligo di documentazione (si veda, Cass. n. 4210/1985 e più recenteCass. n. 9896/2019).3.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessunastatuizione va assunta in punto spese essendo controparte rimastaintimata.

Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1- bis.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, DiPoce Gabriele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeBellis Annita, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3325/2021depositata il 05/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/20261.- Con distinti atti di citazione, [OSCURATO:PERSONA], la società DE.IA.MI.DEdi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i sig.ri Francesco, Marzia eVincenzo Iannattone nonché [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione alTribunale di Cassino avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamenteesecutivo n. 205/2010 con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. avevaingiunto alla predetta società, quale debitore principale, ed agli altriopponenti quali fideiussori, di pagare la somma di € 29.083,51 peresposizione del c/c n.54/3861 e di € 54.909,05 per effetti cambiari espese di «sconto di portafogli cambiario». Gli opponenti, in particolare,deducevano la nullità delle pattuizioni e del contratto di sconto per difettodi forma scritta, oltre che la nullità dei contratti di fideiussione. Riuniti igiudizi e disposta CTU contabile al fine di rideterminare il credito preteso, ilTribunale revocava il decreto ingiuntivo, e rideterminava la somma dovutaal [OSCURATO:PERSONA] (banca incorporante [OSCURATO:PERSONA] che già avevaincorporato Credito del Lazio, denominazione assunta nel frattempo daBanca della Ciociaria) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoIannattone (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della societàDE.IA.MI.DE.) oltre che da Maria, Marzia e [OSCURATO:PERSONA] e GabrieleDi Poce in euro 69.199,20, oltre interessi e accessori.2. Nel successivo giudizio d’appello, promosso dagli opponenti adeccezione del sig. [OSCURATO:PERSONA] – si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. - e per essa,quale procuratrice - la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., qualecessionaria del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed il giudice ammetteva CTUcontabile integrativa; nelle more della decisione si costituiva in giudizio laBramito S.P.V. e per essa quale procuratrice la [OSCURATO:PERSONA] ManagementS.p.A., quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a sua voltacessionario di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in data 04.12.2021, decedeva VincenzoIannattone appellante, lasciando quali eredi i genitori, [OSCURATO:PERSONA] eIannattone Francesco, e la sorella, Marzie che non si costituiva in giudizio.Numero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/20263.- La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, hacondannato gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delCredito Valtellinese (e per esso al successore a titolo particolare [OSCURATO:SOCIETA]), della minor somma di euro 42.047,26 oltre interessiOsservava la Corte di merito – per quanto ancora qui interessa - che iprimi due motivi d’appello andavano disattesi in quanto la censura relativaalla mancata produzione del contratto di sconto delle cambiali, era priva dirilievo con riguardo alla conseguente determinazione degli interessi e dellecommissioni praticate dall’istituto di credito, giacché era evidente che labanca aveva accreditato sul c/c della società l’importo delle cambialidecurtato di interessi e commissioni in base ad un castelletto di sconto eche l’inesistenza di un contratto di sconto in forma scritta non poteva darluogo a contestazioni generiche sulle condizioni applicate dalla banca edaccettate dallo scontatario.4.- Contro la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], lasocietà DE.IA.MI.DE di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i sig.riBRAMITO [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a a suavolta cessionario di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta cessionario di [OSCURATO:SOCIETA].) è rimasta intimata come [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione inrelazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 117 TUB e dell’art.1350 n. 4 c.c. per avere la decisione impugnata ritenuto dovuta la sommapretesa a titolo di sconto delle cambiali in quanto – come era statosottolineato nel gravame d’appello - le operazioni di sconto cambiariosarebbero avvenute in difetto di contratto in forma scritta. Secondo iricorrenti la Corte territoriale non aveva considerato che il contratto disconto bancario è un contratto tipico, disciplinato dall’art.1858 c.c. perciò,in difetto di forma scritta, dovevano ritenersi illegittime le commissioni eNumero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/2026gli interessi applicati dalla banca a seguito dell’incasso delle cambiali inbase ad un castelletto di sconto, perché tali pattuizioni, essendo nullo ilcontratto di sconto, erano anch’esse nulle. Né, posto che la forma scrittaè indefettibile elemento estrinseco del contratto, la esecuzione delcontratto da parte del contraente - pur costituendo tacita manifestazionedi consenso rispetto alla convenzione conclusa – valeva ad eludere lanullità che inficiava l'atto per inosservanza della forma scritta2.- Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non precisano com’era necessario ai sensi dell’art. 366 n. 6c.p.c. l’epoca di instaurazione del rapporto di conto corrente sul quale eraappoggiato un servizio di anticipazione/sconto di effetti cambiari, né chenel contratto di conto corrente mancava la previsione di commissioni edinteressi in relazione allo sconto, che la Corte di appello ha ritenutovalidamente perfezionato ancorché privo della forma scritta.Pertanto, il motivo non può essere scrutinato, giacché i ricorrentiinvocano le norme successive del TUB sulla nullità dei contratti conclusinella vigenza di esso senza fornire alcuna indicazione circa la datazionedel rapporto oggetto di causa, laddove, da un lato, a norma dell'art. 161,comma 6, i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.385 del 1993 sono regolati dalle norme anteriori e, dall’altro, prima della l.n. 154/1992 sulla trasparenza bancaria era escluso che ilperfezionamento della convenzione di sconto fosse subordinata a unobbligo di documentazione (si veda, Cass. n. 4210/1985 e più recenteCass. n. 9896/2019).3.- In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessunastatuizione va assunta in punto spese essendo controparte rimastaintimata. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presuppostiprocessuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 1587/2022Numero sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 17438/2026Data pubblicazione 02/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1- bis.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti
Decreto Cassazione n. 17438/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris