CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 14091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 9932/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]. , volontariamente rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avente ad oggetto il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza 24 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ 8 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo munita di titolo esecutivo giudiziale rappresentato da un decreto ingiuntivo, ha iniziato l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto:provvedimento del giudice dell’esecuzione reiettivo dell’istanza di sospensione - impugnabilità con regolamento di competenza -esclusione. Questi ha chiesto al giudice dell'esecuzione che la procedura venisse sospesa ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. 2. Con ordinanza 24 Marzo 2022 il Tribunale di Monza ha rigettato l'istanza di sospensione, osservando che “il giudice dell'esecuzione non essendo dotato del potere di accertamento non può statuire su alcuna causa che sia a sua volta legata alla definizione di una controversia da un rapporto di dipendenza”. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza deducendo che: -) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva eccepito che il proprio debito, scaturente da una fideiussione, si era estinto ex art.1957 c.c., e di conseguenza dall’esito di quella lite dipendeva la legittimità dell’esecuzione; -) il Tribunale avrebbe dovuto comunque sospendere il processo d'ufficio, anche a prescindere da una istanza di parte. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. dinanzi a questa Sezione, a seguito della soppressione della Sesta Sezione Civile, ed essendo state già depositate conclusioni del Pubblico Ministero, richieste a norma dell’ora modificato art. 380-ter c.p.c., nel decreto di fissazione dell’odierna adunanza se n’è disposta la comunicazione alle parti, le quali a loro volta hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il regolamento è inammissibile. Questa Corte infatti ha da tempo stabilito che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, dal momento che l'art. 295 cod. proc. civ. disciplina la sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. cod. proc. civ.. Questo principio, affermato a Sezioni Unite da Sez. U, Ordinanza n. 21860 del 19/10/2007, Rv. 599803 - 01 , è stato altresì ribadito da Sez. 3, Ordinanza n. 17267 del 23/07/2009, Rv. 609344 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7923 del 30/03/2007, Rv. 597306 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24104 del 10/11/2006, Rv. 593887 -01. 1.1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c il ricorrente ha: -) sollecitato una “interpretazione estensiva” dell’art. 42 c.p.c., alla “luce del diritto comunitario e dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale nazionale”; -) in subordine, sollecitato questa Corte a dubitare sia della legittimità costituzionale dell’art. 42 c.p.c., nella parte in cui non consente di impugnare col regolamento di competenza i provvedimenti reiettivi di una istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.. 1.2. La richiesta di “interpretazione estensiva” dell’art. 42 c.p.c. non può essere accolta, dal momento che quella invocata dal ricorrente non è una interpretazione estensiva, ma una riscrittura della norma. Né è chiaro quale sarebbe, nella prospettazione del ricorrente, “l’evoluzione normativa e giurisprudenziale” che dovrebbe imporre di consentire il regolamento di competenza avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza di sospensione del processo esecutivo adottati dal giudice dell’esecuzione. 1.3. La richiesta di sollevare un incidente di legittimità costituzionale dell’art. 42 c.p.c. è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Il ricorrente, infatti, sostiene che tale norma sarebbe contraria a costituzione nella parte in cui non consente di impugnare col regolamento di competenza i provvedimenti di rigetto d’una istanza di sospensione del processo. Ma il ricorso oggi in esame è inammissibile non tanto e non solo perché proposto avverso un provvedimento di rigetto, ma -come già detto - per la risolutiva ragione che la disciplina della sospensione del processo di esecuzione è soggetta a regole speciali, sottratte alle previsioni dell’art.42 c.p.c.. Sicché il presente regolamento di competenza sarebbe stato comunque inammissibile, anche se - ad esempio - avesse avuto ad oggetto un provvedimento del G.E. di accoglimento dell’istanza di sospensione. 1.4. Per quanto attiene, infine, il denunciato contrasto dell’art. 42 c.p.c. con l’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, con l’art. 47 della c.d. Carta di Nizza e con non meglio precisate norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il ricorrente mostra di confondere il diritto ad un giusto processo, che ha copertura costituzionale e sovranazionale, con un preteso “diritto” ad azionare le proprie pretese senza osservare itermini e le regole del processo, che copertura costituzionale ovviamente non ha e mai potrebbe avere. Il nostro ordinamento accorda infatti al debitore che subisce l’esecuzione forzata le più ampie guarentigie per ottenerne la sospensione, se l’iniziativa del creatore fosse illegittima: vuoi chiedendo la sospensione dell’esecutività del titolo al giudice davanti al quale il titolo è impugnato (art. 623 c.p.c.); vuoi chiedendo la sospensione del decreto ingiuntivo al giudice dell’opposizione (art. 649 c.p.c.); vuoi proponendo l’opposizione agli atti del giudice dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.). Se poi dovessero pendere giudizi pregiudiziali rispetto al diritto del creditore a procedere nell’esecuzione, il potere di valutare la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità esiste e spetta al giudice competente ad adottare i provvedimenti appena indicati, senza bisogno di ricorrere a interpretazioni tanto fantasiose quanto eversive della legge vigente. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 2.1. La manifesta inammissibilità del ricorso è, ad avviso del Collegio, indice della scarsa ponderazione con cui se ne sono soppesate le ragioni. Tale scarsa ponderazione, a sua volta, costituisce una colpa grave che giustifica, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., la condanna del ricorrente alla sanzione privata prevista da tale norma (ex aliis, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642). L’importo di tale sanzione può determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, in misura pari all’importo liquidato per le spese di soccombenza. 2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata, della somma di euro 2.800, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,