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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22910/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Genova, con sentenza del 13 aprile . 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 1 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 646 cp.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cp.

In particolare, il ricorrente censurava la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile in quanto la corte motiva puntualmente in ordine al mancato decorso del termine di prescrizione, tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione per complessivi anni 1, mesi 6 e giorni

12. Invero, la Corte di legittimità ha precisato che la sospensione della prescrizione per adesione del difensore all'astensione di categoria ha durata per tutto il periodo complessivo del rinvio (SSUU, n. 1021/2001).

Pertanto, non rientrando l'astensione tra le cause di legittimo impedimento, non opera il limite massimo di sessanta giorni di sospensione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte LUCIA • [OSCURATO:PERSONA]( ' ' ,.1-0 [OSCURATO:PERSONA] '.}o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Genova, con sentenza del 13 aprile . 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 1 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 646 cp. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 159 cp. In particolare, il ricorrente censurava la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile in quanto la corte motiva puntualmente in ordine al mancato decorso del termine di prescrizione, tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione per complessivi anni 1, mesi 6 e giorni 12. Invero, la Corte di legittimità ha precisato che la sospensione della prescrizione per adesione del difensore all'astensione di categoria ha durata per tutto il periodo complessivo del rinvio (SSUU, n. 1021/2001). Pertanto, non rientrando l'astensione tra le cause di legittimo impedimento, non opera il limite massimo di sessanta giorni di sospensione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte LUCIA • [OSCURATO:PERSONA]( ' ' ,.1-0 [OSCURATO:PERSONA] '.}o
Sentenza Cassazione n. 22910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris