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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15015/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - provvedendo in ordine alla richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'inammissibilità della stessa, in merito ai fatti di cui alle sentenze nn. 9/14 reg. sent. e 117/14 reg. sent., essendo già stato riconosciuto tale vincolo dal giudice della cognizione; il Tribunale ha poi rigettato l'istanza di applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., con riferimento agli illeciti puniti dalle due condanne sopradette ed ai reati puniti con la sentenza n. 128/2018 reg. sent., contegni questi sì tutti inerenti alla violazione del d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ma commessi entro un arco temporale che si snoda dal 2011 al 2015.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate.

Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste.

Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni ed espressione di una generale propensione alla delinquenza; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero ampio, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria.

La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - provvedendo in ordine alla richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'inammissibilità della stessa, in merito ai fatti di cui alle sentenze nn. 9/14 reg. sent. e 117/14 reg. sent., essendo già stato riconosciuto tale vincolo dal giudice della cognizione; il Tribunale ha poi rigettato l'istanza di applicazione della disciplina di cui all'art. 671 cod. proc. pen., con riferimento agli illeciti puniti dalle due condanne sopradette ed ai reati puniti con la sentenza n. 128/2018 reg. sent., contegni questi sì tutti inerenti alla violazione del d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, ma commessi entro un arco temporale che si snoda dal 2011 al 2015. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni ed espressione di una generale propensione alla delinquenza; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero ampio, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria. La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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