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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35315/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7804/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res.in Roma, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] – Serv izio [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -parti intimate - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5209 del 23.7.18; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto dell’appello da lui proposto, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli dall'agente per la riscossione in recupero di Tarsu 2007/2012.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, il ricorso introduttivo del contribuente era ammissibile, in quanto ritualmente notificato anche ad [OSCURATO:SOCIETA] (ente impositore) la quale, costituitasi in appello, nulla aveva del resto eccepito in ordine a questa rituale notificazione nei suoi riguardi; - il gravame del Delle Vergini era tuttavia infondato nel merito, dal momento che questi non aveva contestato, con specifico motivo, l’ omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella (avviso di accertamento), con la conseguenza che, in difetto quindi di impugnazione sul punto, non poteva la commissione tributaria regionalepronunciarsi; - tuttavia, “ nel presente giudizio non possono essere prese in considerazione le deduzioni del ricorrente relative al merito della pretesa erariale che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, atto quest'ultimo regolarmente notificato e resosi definitivo per mancata impugnazione e, conseguentemente, non più contestabile nel merito” (sent. pag. 3); - infondati erano inoltre i motivi di appello concernenti il difetto di motivazione della cartella, trattandosi quest'ultima di atto conforme al modello ministeriale e relativo alla riscossione di un debito tributario già a conoscenza del contribuente “al quale erano stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancanza di impugnazione nei termini di legge”(ivi).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle intimate Ader ed [OSCURATO:SOCIETA]. §

2. Con il primo motivodi ricorso si lamenta –ex art.360, co.1^, nn.3) e 5) cod.proc.civ. – violazione e falsa a pplicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., nonché dei principi ricollegati alle pronunce di assorbimento improprio; oltre a ‘difetto di motivazione ed illogicità manifesta ed omessa pronuncia su circostanze ed eccezioni ritualmente introdotte in giudizio’.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione con riguardo alla irritualità delle produzioni documentali avversarie in grado di appello (artt.58 e 32 d.lgs 546/92), oltre a ‘stridente difetto di motivazione ed illogicità manifesta ed omessa pronuncia su circostanze ed eccezioni ritualmente introdotte in giudizio’.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e seguenti cpc, per avere la commissione tributaria regionale posto a suo carico le spese di lite di entrambe le parti appellate, nonostante l'evidente fondatezza del proposto appello. § 3.Il ricorso non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne i primi due motivi, va intanto rilevata la palese difformità della doglianza rispetto alla vigente disciplina del vizio di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.; limitato al solo omesso esame di fatto decisivo e controverso, là dove i motivi in esame lamentano invece violazioni procedurali e carenze motivazionali inidonee ad integrare la fattispecie oggi prevista (riferita a fatti, primari o secondari, materiali e storici, non già ad eventi del processo) e se mai rilevanti -quantomeno in astratto -ai sensi della diversa fattispecie di cui al n. 4 dell'articolo 360 cit..

Parimenti improprio è il richiamo al n.3) di quest'ultima disposizione, dal momento che il ricorrente non contesta, nelle doglianze in esame, la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali poste a governo della fattispecie impositiva, bensì la violazione di norme processuali sull'esatta delimitazione della devoluzione in appello e sul regime delle preclusioni probatorie in secondo grado.

Purtuttavia, anche volendo riqualificare correttamente questi ultimi profili di censura di legittimità, se ne ravvisa comunque la loro inaccoglibilità posto che (primo motivo di ricorso), se è pur vero che la commissione tributaria regionale ha imposto alla parte la formulazione di uno specifico motivo di appello in realtà non necessario perché relativo ad una questione che non era stata decisa dal primo giudice in quanto da questi ritenuta assorbita all'esito del convincimento di inammissibilità del ricorso introduttivo per vizio di notifica (essendo necessaria e sufficiente la riproposizione della questione in sede di gravame, come in effetti accaduto: v. atto di appello pag.7), altrettanto indubbio è che il giudice di appello, pur all'esito di una evidente contraddizione logica e giuridica, si è infine pronunciato sulla relativa questione, esprimendo un inequivoco e ripetuto convincimento di avvenuta regolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella contestata.

La parte non può dunque lagnarsi della violazione di una norma processuale (difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato) che risulta invece rispettata, avendo ella infine ottenuto una pronuncia (di rigetto) sulla questione che, diversamente da quanto opinato dai secondi giudici, era stata in effetti correttamente veicolata nell'ambito della devoluzione di appello.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, è dirimente osservare come esso si limiti ad addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dato credito probatorio dirimente alla documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] (costituitasi per la prima volta in appello) con atto di controdeduzioni del 22 maggio 2018, a fronte di udienza di decisione dell'11 giugno 2018; e dunque non nel rispetto dei 20 giorni liberi di cui agli articoli 58 e 32 d.lgs 546/92 (termine di natura decadenziale).

Va però considerato che dalla doglianza in esame non è dato evincere (e neppure dalla sentenza) che la commissione tributaria regionale, pur omettendo di rilevare la preclusione sulla produzione di questi specifici documenti, abbia in effetti basato su di essi il proprio convincimento circa l'avvenuta regolare notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Il che determina una situazione di incertezza tanto più irresolubile in considerazione del fatto che al giudizio di appello partecipò anche l'agente per la riscossione il quale, pure, prese posizione in ordine alla regolare pregressa notificazione dell'avviso di accertamento.

Anche con riguardo al secondo motivo delricorso per cassazione , in definitiva, il motivo di ricorso lamenta la violazione di una norma processuale senza però farsi carico -difettando con ciò di autosufficienza e specificità - di argomentare e dimostrare l'incidenza decisoria della violazione di ordine processuale, così da non potersi escludere con certezza, sulla base della doglianza, che il convincimento della [OSCURATO:PERSONA] sul punto in questione possa invece essersi basato su documenti ed elementi istruttori diversi da quelli (tardivamente) introdotti.

Sicchè la formulazione della censura di legittimità (che dà per scontato questo cruciale aspetto di causa, risolvendosi per il resto nell’abbondante trascrizione di massime giurisprudenziali) non vale a porre questa Corte in condizione di accertare l’effettiva incidenza causale della violazione procedurale sull’accertamento sostanziale; né a tale lacuna potrebbe questa Corte sopperire (anche se giudice del ‘fatto’ processuale) attraverso un’attività di indagine ampia e sostanzialmente esplorativa degli atti di causa.

Va qui ribadito (Cass.n. 26831/14 e molte altre) che: “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente che, deducendo una tardiva produzione documentale verificatasi nel corso del giudizio di merito, aveva omesso di precisare l'effettivo e concreto pregiudizio che siffatta allegazione aveva comportato per l'esercizio del dirittodi difesa)”.

Assorbito rimane il terzo motivo di ricorso, trovando definitiva conferma la soccombenza del ricorrente anche nel grado di appello.

Nulla si provvede sulle spese del presente giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli enti intimati.

PQM La Corte - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7804/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], res.in Roma, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] – Serv izio [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] spa, con sede legale in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -parti intimate - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5209 del 23.7.18; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in rigetto dell’appello da lui proposto, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatagli dall'agente per la riscossione in recupero di Tarsu 2007/2012. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, il ricorso introduttivo del contribuente era ammissibile, in quanto ritualmente notificato anche ad [OSCURATO:SOCIETA] (ente impositore) la quale, costituitasi in appello, nulla aveva del resto eccepito in ordine a questa rituale notificazione nei suoi riguardi; - il gravame del Delle Vergini era tuttavia infondato nel merito, dal momento che questi non aveva contestato, con specifico motivo, l’ omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella (avviso di accertamento), con la conseguenza che, in difetto quindi di impugnazione sul punto, non poteva la commissione tributaria regionalepronunciarsi; - tuttavia, “ nel presente giudizio non possono essere prese in considerazione le deduzioni del ricorrente relative al merito della pretesa erariale che avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, atto quest'ultimo regolarmente notificato e resosi definitivo per mancata impugnazione e, conseguentemente, non più contestabile nel merito” (sent. pag. 3); - infondati erano inoltre i motivi di appello concernenti il difetto di motivazione della cartella, trattandosi quest'ultima di atto conforme al modello ministeriale e relativo alla riscossione di un debito tributario già a conoscenza del contribuente “al quale erano stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancanza di impugnazione nei termini di legge”(ivi). Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle intimate Ader ed [OSCURATO:SOCIETA]. § 2. Con il primo motivodi ricorso si lamenta –ex art.360, co.1^, nn.3) e 5) cod.proc.civ. – violazione e falsa a pplicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., nonché dei principi ricollegati alle pronunce di assorbimento improprio; oltre a ‘difetto di motivazione ed illogicità manifesta ed omessa pronuncia su circostanze ed eccezioni ritualmente introdotte in giudizio’. Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione con riguardo alla irritualità delle produzioni documentali avversarie in grado di appello (artt.58 e 32 d.lgs 546/92), oltre a ‘stridente difetto di motivazione ed illogicità manifesta ed omessa pronuncia su circostanze ed eccezioni ritualmente introdotte in giudizio’. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e seguenti cpc, per avere la commissione tributaria regionale posto a suo carico le spese di lite di entrambe le parti appellate, nonostante l'evidente fondatezza del proposto appello. § 3.Il ricorso non può trovare accoglimento. Per quanto concerne i primi due motivi, va intanto rilevata la palese difformità della doglianza rispetto alla vigente disciplina del vizio di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ.; limitato al solo omesso esame di fatto decisivo e controverso, là dove i motivi in esame lamentano invece violazioni procedurali e carenze motivazionali inidonee ad integrare la fattispecie oggi prevista (riferita a fatti, primari o secondari, materiali e storici, non già ad eventi del processo) e se mai rilevanti -quantomeno in astratto -ai sensi della diversa fattispecie di cui al n. 4 dell'articolo 360 cit.. Parimenti improprio è il richiamo al n.3) di quest'ultima disposizione, dal momento che il ricorrente non contesta, nelle doglianze in esame, la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali poste a governo della fattispecie impositiva, bensì la violazione di norme processuali sull'esatta delimitazione della devoluzione in appello e sul regime delle preclusioni probatorie in secondo grado. Purtuttavia, anche volendo riqualificare correttamente questi ultimi profili di censura di legittimità, se ne ravvisa comunque la loro inaccoglibilità posto che (primo motivo di ricorso), se è pur vero che la commissione tributaria regionale ha imposto alla parte la formulazione di uno specifico motivo di appello in realtà non necessario perché relativo ad una questione che non era stata decisa dal primo giudice in quanto da questi ritenuta assorbita all'esito del convincimento di inammissibilità del ricorso introduttivo per vizio di notifica (essendo necessaria e sufficiente la riproposizione della questione in sede di gravame, come in effetti accaduto: v. atto di appello pag.7), altrettanto indubbio è che il giudice di appello, pur all'esito di una evidente contraddizione logica e giuridica, si è infine pronunciato sulla relativa questione, esprimendo un inequivoco e ripetuto convincimento di avvenuta regolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella contestata. La parte non può dunque lagnarsi della violazione di una norma processuale (difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato) che risulta invece rispettata, avendo ella infine ottenuto una pronuncia (di rigetto) sulla questione che, diversamente da quanto opinato dai secondi giudici, era stata in effetti correttamente veicolata nell'ambito della devoluzione di appello. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, è dirimente osservare come esso si limiti ad addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dato credito probatorio dirimente alla documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] (costituitasi per la prima volta in appello) con atto di controdeduzioni del 22 maggio 2018, a fronte di udienza di decisione dell'11 giugno 2018; e dunque non nel rispetto dei 20 giorni liberi di cui agli articoli 58 e 32 d.lgs 546/92 (termine di natura decadenziale). Va però considerato che dalla doglianza in esame non è dato evincere (e neppure dalla sentenza) che la commissione tributaria regionale, pur omettendo di rilevare la preclusione sulla produzione di questi specifici documenti, abbia in effetti basato su di essi il proprio convincimento circa l'avvenuta regolare notificazione del prodromico avviso di accertamento. Il che determina una situazione di incertezza tanto più irresolubile in considerazione del fatto che al giudizio di appello partecipò anche l'agente per la riscossione il quale, pure, prese posizione in ordine alla regolare pregressa notificazione dell'avviso di accertamento. Anche con riguardo al secondo motivo delricorso per cassazione , in definitiva, il motivo di ricorso lamenta la violazione di una norma processuale senza però farsi carico -difettando con ciò di autosufficienza e specificità - di argomentare e dimostrare l'incidenza decisoria della violazione di ordine processuale, così da non potersi escludere con certezza, sulla base della doglianza, che il convincimento della [OSCURATO:PERSONA] sul punto in questione possa invece essersi basato su documenti ed elementi istruttori diversi da quelli (tardivamente) introdotti. Sicchè la formulazione della censura di legittimità (che dà per scontato questo cruciale aspetto di causa, risolvendosi per il resto nell’abbondante trascrizione di massime giurisprudenziali) non vale a porre questa Corte in condizione di accertare l’effettiva incidenza causale della violazione procedurale sull’accertamento sostanziale; né a tale lacuna potrebbe questa Corte sopperire (anche se giudice del ‘fatto’ processuale) attraverso un’attività di indagine ampia e sostanzialmente esplorativa degli atti di causa. Va qui ribadito (Cass.n. 26831/14 e molte altre) che: “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente che, deducendo una tardiva produzione documentale verificatasi nel corso del giudizio di merito, aveva omesso di precisare l'effettivo e concreto pregiudizio che siffatta allegazione aveva comportato per l'esercizio del dirittodi difesa)”. Assorbito rimane il terzo motivo di ricorso, trovando definitiva conferma la soccombenza del ricorrente anche nel grado di appello. Nulla si provvede sulle spese del presente giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli enti intimati. PQM La Corte - rigetta il ricorso; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a n
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