CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 50252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1991 avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 27 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, che ha concluso richiamandosi ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con il provvedimento descritto in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale di maggior rigore in atto applicata alla Caracciolo, condannata in appello ad anni 10 e mesi otto di reclusione perché ritenuta responsabile di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, di diversi reati fine inerenti al narcotraffico e di più fatti estorsivi; rilevato che avverso la detta ordinanza ha interposto ricorso la difesa della Caracciolo lamentando violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, assente o manifestamente illogica in relazione agli elementi di novità addotti a sostegno della richiesta ex art 299 cod. proc. pen. diretti ad incidere sul quadro cautelare; ritenuto che, in linea con quanto argomentato dal Tribunale, gli elementi addotti con l'istanza di sostituzione e replicati dall'appello, compresa la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari presso l'abitazione del cugino della ricorrente in Roma, lontano dal contesto criminale di realizzazione della condotte illecite ascritte alla ricorrente, risultano tutti prospettati e disattesi dal giudice procedente (provvedimenti del 3 febbraio e del 17 marzo 2023) e dallo stesso Tribunale (con decisione del 4 aprile 2023, resa in esito all'appello promosso avverso l'ultima delle dette ordinanze), così che ne risulta escluso in radice il necessario versante della novità utile a sostenere la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen., trattandosi di aspetti tutti assorbiti dalle valutazioni rese nei precedenti incidenti cautelari; ritenuto, inoltre, che l'unico effettivo profilo deduttivo non coperto dalle precedenti istanze, afferente all'ulteriore tempo (dalla data dell'ultima istanza ex art 299 cod. proc. pen.) trascorso "in vinculis" dalla ricorrente, è stato ritenuto indifferente dal Tribunale perché coerentemente recessivo rispetto alla perdurante sussistenza e alla confermata concretezza delle esigenze nonché alla esclusiva adeguatezza della misura applicata, aspetti riscontrati, ben oltre il favor argomentativo garantito dalla duplice presunzione di legge, grazie ai puntuali riferimenti resi alla rilevante gravità delle condotte riferite alla Caracciolo (si vedano te assorbenti considerazioni spese dall'ultimo capoverso di pagina 2 nel riportare la motivazione resa con l'ordinanza del 4 aprile 2023, rimaste insuperate dalla nuova richiesta di sostituzione e dai successivi rimedi impugnatori); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen., definite nei termini precisati dal dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9r-iirnende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma Cn1 à ter disp.att. cod. proc. pen. l l