CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, come di seguito articolati:-il primo, che deduce il vizio di carenza di motivazione per non essersi lacorte d’appello compiutamente espressa sui nuclei essenziali delle doglianzedifensive in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente a titolo diconcorso morale nei reati di rapina contestati ai capi A) e B) della sentenza dellaCorte d’Appello di Milano, sia in forma tentata che consumata, senzaconfrontarsi, peraltro, con le conclusioni del Procuratore Generale;-il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge per erroneaapplicazione della disciplina sul concorso di persone e travisamento della nozionedi “mandante” ed errata ricostruzione della causalità soggettiva;sono entrambi reiterativi di profili di censura adeguatamente vagliati edisattesi dai giudici di appello e tendono a ottenere una inammissibilerivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, là dove la corte, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suoconvincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità dell’odiernoricorrente;osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, contrariamente a quantodedotto, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva difratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello halogicamente fondato l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente, conriferimento ai reati sulla scorta delle dichiarazioni delle persone offese, ancorchévalutate in via di prova logica, in correlazione alle precedenti richieste di Burdinoe alla loro vicinanza temporale rispetto agli episodi in contestazione;nel reiterare la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, aisensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., i motivi risultano generici,giacché formulati in assenza di qualsivoglia richiamo ai passaggi critici dellasentenza impugnata, di cui si lamentano i vizi, non consentendo, così, unpuntuale scrutinio delle questioni, ed incorrendo piuttosto nel difetto dimancanza di specificità, quale causa d’inammissibilità del ricorso (cfr., sul tema,Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]