CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila,-Igie in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara, dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, ha ridete rminato la pena per la residua imputazione di lesioni personali in mesi quattro di reclusione; 2. Considerato che i due motivi proposti, i quali lamentano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento all'esclusione della legittima difesa - anche nella forma dell'eccesso colposo -, sono inammissibili, siccome reiterativi e versati in fatto. In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato come, dopo la reazione iniziale, l'imputato è rientrato nell'esercizio commerciale armandosi di una barra metallica, con la quale ha colpito l'iniziale aggressore: tale circostanza è valsa - secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice dell'impugnazione - ad escludere i requisiti costitutivi della scriminante (segnatamente, di attualità del pericolo e necessità della difesa), e con tali rilievi il ricorso omette ogni confronto (cfr., tra le prime pronunce, Sez. 1, n. 6811 del 21/4/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198115; vedi anche, dopo la legge n. 36 del 2019, Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, Morabito, Rv. 278861); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 lug