CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 43364/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2024 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vicenza, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 29 luglio 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena stabilita tra le parti in ordine al reato di concorso in truffa allo stesso ascritto. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Imparato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 175 disp.att. cod.proc.pen., difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 5838 del 28/11/ 2013 in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, e se ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo avuto riguardo alle modalità di consumazione del fatto così come ampiamente descritte dal giudice del provvedimento impugnato e che danno piena contezza della avvenuta consumazione della truffa a seguito della consegna del denaro da parte della vittima. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere este