CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43082/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento. ' [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Salvatore e BRANCATO Ottavio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe nItT che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi f~U., 581 cod. proc. pen. degli appelli dagli stessi avanzati avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto pluriaggravato di un divano all'interno di struttura recettiva sottoposta a confisca e destinata ad ente pubblico previa la realizzazione di un varco nella recinzione e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e alle aggravanti ritenute, con la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno. 2. Assume il giudice distrettuale, quanto ai motivi di impugnazione articolati dai ricorrenti, che gli stessi si presentavano generici e non si confrontavano con le ragioni del riconoscimento della responsabilità del prevenuto in relazione all'epi- sodio di furto/ la cui inoffensività era assolutamente da escludere in considerazione delle segnalazioni presenti sul luogo del fatto, delle delimitazioni pure esistenti e del varco praticato con arnesi da taglio ed effrazione; nessuna seria critica al prov- vedimento impugnato era stata inoltre articolata in relazione al tema delle circo- stanze aggravanti, tenuto conto della presenza di avvisi posti a segnalare che la struttura ricettiva era sotto la custodia del comune di [OSCURATO:PERSONA] e del varco operato nella recinzione con strumenti da taglio: parimenti era da escludersi il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di esclu- sione prevista dalla legge; del tutto destituita di fondamento era altresì la prospet- tazione dell'applicazione della circostanza attenuante dell'art.62 n.4 cod.pen. in considerazione della complessiva offensività dell'azione criminosa, tenuto altresì conto dei danni provocati alla recinzione per consentire il passaggio del mobile. 3. I ricorrenti deducono violazione di legge processuale per erronea applicazione della norma che prescrive l'enunciazione specifica dei motivi di impugnazione con la indicazione delle ragioni di diritto, evidenziando che le doglianze aggredivano la motivazione della sentenza impugnata su temi ben definiti, relativi a specifici punti della responsabilità penale e ai profili sanzionatori e l'onere di specificità della im- pugnazione andava commisurato all'insufficienza motivazionale della pronuncia impugnata, mentre in relazione alla ipotesi di cui all'art.62 n.4 cod. pen. la richie- sta era stata espressamente collegata al modesto valore patrimoniale del bene e pertanto sulla base di una specifica deduzione. Con una seconda articolazione lamentano violazione di legge per assoluta carenza di motivazione in ordine alla censura concernente il riconoscimento della recidiva a fronte di motivazione della decisione di primo grado tesa a valorizzare esclusi- vamente la ricorrenza di precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano fondati laddove nelle do- glianze articolate con l'atto di appello risultano adeguatamente sviluppati profili di contestazione nei confronti della decisione impugnata, risultando evidenziate in più punti le ragioni di fatto e i motivi di diritto a sostegno della impugnazione, mentre al contrario la motivazione della ordinanza deegiudice distrettuale non for- nisce adeguata contezza dei profili di inammissibilità riconosciuti, se non attra- verso il ricorso a formule stereotipate. 3.1 Sotto un primo profilo va infatti evidenziato come l'onere argomentativo a sostegno dei motivi di gravame proposti sia direttamente proporzionato alla com- pletezza e alla specificità degli argomenti spesi nella motivazione della sentenza impugnata sul punto che ha poi formato oggetto di impugnazione. 4. Invero l'oggetto della verifica di ammissibilità della impugnazione deve risol- versi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustifica m il dissenso espresso ri- spetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822), attraverso la esplicita enunciazione ed argomentazione dei rilievi critici alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impu- gnata. 4.1 Tali profili di confronto e di dissenso sono stati puntualmente espressi nei motivi di impugnazione in appello con i quali gli odierni ricorrenti hanno denun- ciato tra l'altro la insussistenza del fatto reato per sostanziale abbandono dei luo- ghi ove è stato realizzato l'asporto del divano, la erronea applicazione delle circo- stanze aggravanti di cui agli art.625 n.2 e 7 cod.pen., laddove il giudice di appello non si é limitato a richiamare profili di mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata ma ha espressamente indicato una serie di risultanze istrut- torie (ammissioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, presenza di cartelli che segnalavano la destinazione pubblica o comunque la gestione pubblica del com- plesso ricettivo, aperture nella recinzione compatibili con l'azione dei preve- nuti),neppure prospettate dal primo giudice, da cui inferire la infondatezza delle doglianze articolate dagli imputati. 5. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alle censure concernenti la richiesta della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., rispetto alla quale la Corte di Appello si pone a precisare che non andava valutato esclusiva- mente il valore economico del bene sottratto (vecchio divano), ma anche gli ulte- riori effetti pregiudizievoli della condotta illecita determinata dal taglio e dall'aper- tura praticata nella recinzione.6. In tale guisa operando la Corte di Appello ha peraltro implicitamente ricono- sciuto la valenza critica delle articolazioni proposte in appello dagli odierni ricor- renti in quanto non solo si è con le stesse confrontata (piuttosto che rilevarne la mancanza di analisi critica rispetto agli argomenti del primo giudice), ma ha so- stanzialmente fornito adeguata e coerente replica agli argomenti in esse sviluppati operando una valutazione in termini di infondatezza. 7. Appare pertanto evidente come la Corte di Appello, lungi dall'esprimere un giudizio di inammissibilità del ricorso per il mancato confronto e l'assenza di critica E analisi censoria rispetto agli argomenti della sentenza di primo grado, abbia finito per anticipare un giudizio di manifesta infondatezza delle censure difensive, ma tale ipotesi è estranea all'ambito di applicazione della pronuncia di inammissibilità di cui ai sensi dell'art.591 II comma cod.proc.pen. (sez.3, 21.2.2019, Jallow, Rv.275841; sez.2, 19.11.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277811). 8. In conclusione deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata la quale ha travalicato i limiti previsti dalla legge (art.181 e 591 comma 2 cod.proc.pen.) per pronunciare la inammissibilità dei motivi di impugnazione in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 30.9.2021 Il